Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un’impresa

SINTESI DI:

Direttiva 2001/23/CE sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un’impresa

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Stabilisce i diritti dei lavoratori a livello dell’UE in casi di trasferimento della proprietà dell’impresa in cui lavorano, nonché gli obblighi di cedenti e cessionari.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutti i tipi di rapporto di lavoro, senza distinzioni per quanto riguarda:

il numero di ore di lavoro prestate o da prestare;

il tipo di contratto di lavoro (a durata indeterminata, determinata o interinale).

Si applica a tutte le imprese, pubbliche o private, che esercitano un’attività economica a scopo lucrativo o non lucrativo.

Trasferimento della proprietà

Il trasferimento della proprietà può risultare da una cessione contrattuale o da una fusione.

La persona o l’impresa destinataria del trasferimento diventa il datore di lavoro dell’impresa a essa trasferita.

Trasferimento del rapporto di lavoro

Il trasferimento di un’impresa non costituisce un motivo di licenziamento. I licenziamenti possono unicamente intervenire per ragioni economiche, tecniche o di organizzazione.

Quando la proprietà viene trasferita i lavoratori mantengono i propri diritti e obblighi, legati all’esistenza di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro.

I termini e le condizioni di lavoro dei dipendenti vengono mantenute per la durata di validità del contratto collettivo dell’impresa trasferita. Tuttavia, tale periodo può essere limitato dai governi nazionali, ma non può essere inferiore a un anno.

I diritti e gli obblighi dei lavoratori, esistenti a titolo dei regimi complementari di protezione sociale, non vengono trasferiti. Tuttavia, i governi nazionali possono prendere misure per proteggere i diritti alle prestazioni di vecchiaia acquisiti a titolo di tali regimi.

I diritti e gli obblighi dei lavoratori non vengono mantenuti quando il trasferimento avviene nel corso di una procedura fallimentare o d’insolvenza. I governi nazionali possono prendere tutte le misure necessarie per evitare ricorsi abusivi a procedure d’insolvenza, miranti a privare i lavoratori dei loro diritti.

Rappresentanti dei lavoratori

Al momento del trasferimento, i rappresentanti dei lavoratori mantengono le loro funzioni finché non sia possibile un loro rinnovo. I lavoratori devono continuare ad essere rappresentati, anche in caso di procedura fallimentare o d’insolvenza.

I rappresentanti sindacali devono essere consultati prima dell’adozione di misure riguardanti i lavoratori.

Il precedente e il nuovo datore di lavoro devono informare per tempo i lavoratori o i loro rappresentanti:

della data fissata o proposta per il trasferimento;

dei motivi del trasferimento;

delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori;

di qualsiasi misura prevista nei confronti dei lavoratori.

Se nel paese dell’UE interessato esiste un’istanza di arbitrato, l’obbligo d’informazione e consultazione può essere limitato ai casi in cui il trasferimento determini svantaggi per una parte importante dei lavoratori.

CONTESTO

Condizioni di lavoro: trasferimento di imprese.

ATTO

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio

11.4.2001

16.2.1979

GU L 82 del 22.3.2001, pagg. 16-20

Le modifiche successive alla direttiva 2001/23/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 06.10.2015