Parità di trattamento dei lavoratori tramite agenzia interinale

La legislazione europea migliora la protezione dei lavoratori tramite agenzia interinale, garantendo la parità di trattamento concernente le condizioni di base di lavoro e d’occupazione. Istituisce un quadro per l’utilizzo del lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.

ATTO

Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro interinale.

SINTESI

I lavoratori tramite agenzia interinale sono impiegati tramite un’agenzia di lavoro interinale e temporaneamente messi a disposizione di imprese utilizzatrici. In termini di condizioni di base di lavoro e d’occupazione, i lavoratori delle agenzie di lavoro interinale e i lavoratori assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice per lo stesso tipo di posizione beneficiano, generalmente, di parità di trattamento.

La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un’attività economica con o senza fini di lucro. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono prevedere che la presente direttiva non si applichi ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell’ambito di taluni programmi pubblici, in particolare concernenti la formazione, l’inserimento professionale e la riqualificazione.

Condizioni di lavoro e d’occupazione

Il principio della parità di trattamento si applica alle condizioni di base di lavoro e d’occupazione relative a:

I lavoratori beneficiano altresì di parità di trattamento riguardanti:

Tuttavia, gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di definire le condizioni specifiche di lavoro e d’occupazione per i lavoratori tramite agenzia interinale.

Gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio di parità di retribuzione, nel caso in cui i lavoratori tramite agenzia interinale, che sono legati da un contratto a tempo indeterminato a un’agenzia interinale, continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l’altra.

Accesso all’occupazione, alla formazione professionale e ai servizi

I lavoratori tramite agenzia interinale devono essere liberi di stipulare un contratto di lavoro con l’impresa utilizzatrice al termine della loro missione. Essi devono essere informati delle offerte di lavoro a tempo indeterminato. La loro partecipazione a programmi di formazione dovrebbe essere incoraggiata, sia all’interno dell’agenzia di lavoro interinale sia dell’impresa utilizzatrice.

I lavoratori tramite agenzia interinale devono avere accesso alle strutture o ai servizi collettivi dell’impresa utilizzatrice (in particolare, ai servizi di ristorazione, d’accoglienza dell’infanzia e di trasporto), in linea di principio alle stesse condizioni degli altri lavoratori.

Rappresentanza e informazione

Gli organi di rappresentanza dei lavoratori sono costituiti a partire da una soglia calcolata in base al numero di dipendenti di un’impresa o un’istituzione. I lavoratori tramite agenzia interinale sono conteggiati in questo calcolo nell’ambito dell’agenzia di lavoro interinale che li impiega, deldelle imprese utilizzatrici alle quali sono assegnati o di entrambi.

Quando l’impresa utilizzatrice presenta la situazione dell’occupazione e del lavoro agli organi di rappresentanza dei lavoratori, deve fornire informazioni sull’utilizzo dei lavoratori tramite agenzia interinale.

Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva. Essi devono inoltre garantire l’esistenza di ricorsi giurisdizionali o amministrativi in caso di violazione della direttiva.

Contesto

Gli Stati membri hanno riesaminato le restrizioni o i divieti applicabili al lavoro temporaneo tramite agenzia interinale il 5 dicembre 2011. Tali limitazioni possono essere giustificate da motivi di interesse generale.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

2008/104/CE

5.12.2008

5.12.2011

GU L 327 del 5.12.2008

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. [ COM(2014) 176 final del 21.3.2014 - -non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione della Commissione conclude che, in generale, la direttiva sia stata attuata ed applicata correttamente ma che il duplice obiettivo non sia stato pienamente raggiunto. Pertanto, da un lato, la rilevanza dell’utilizzo di alcune deroghe dal principio di pari trattamento potrebbe, in alcuni casi specifici, aver condotto ad una situazione in cui l’applicazione della direttiva non abbia effetti reali sul miglioramento della protezione dei lavoratori tramite agenzia interinale; d’altro canto, il riesame delle restrizioni e dei divieti sull’utilizzo di lavoratori temporanei tramite agenzia interinale serve, nella maggior parte dei casi, a legittimare lo status quo anziché a dare maggior impeto alla rielaborazione del ruolo del lavoro interinale nei mercati del lavoro moderni e flessibili.

La Commissione continuerà a monitorare l’applicazione della direttiva ed a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri e le parti sociali per garantire che i suoi obiettivi siano raggiunti. Dal momento che la direttiva è stata attuata recentemente dagli Stati membri e che è necessario più tempo per accumulare esperienza in merito a tale attuazione, la Commissione ritiene che non siano necessari emendamenti in questa fase.

Ultima modifica: 17.06.2014