Salute e sicurezza sul lavoro: esposizione al rumore
SINTESI
La direttiva si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Essa stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore, e in particolare i rischi per l’udito.
PUNTI CHIAVE
Nel posto di lavoro, i valori limite di esposizione al rumore, che non devono essere superati, si riferiscono principalmente ad una esposizione quotidiana o settimanale di 87 decibel (dB), tenendo conto di un’eventuale attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione dell’udito.
I valori di esposizione che fanno scattare l’azione si riferiscono invece ai livelli di decibel a partire dai quali il datore di lavoro deve adottare determinate azioni e sono fissati a un’esposizione quotidiana o settimanale di 80 dB (valore inferiore) e 85 dB (valore superiore).
Il datore di lavoro ha la responsabilità di valutare e, se necessario, misurare i livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori, prestando particolare attenzione a:
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il livello, il tipo e la durata, incluso il rumore impulsivo*;
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il valore limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’azione;
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gli effetti sui lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;
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gli effetti derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta, o fra rumore e vibrazioni, segnali di avvertimento o altri suoni connessi con la sicurezza;
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le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori;
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l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
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l’estensione del periodo di esposizione al rumore oltre il normale orario di lavoro;
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le informazioni raccolte dal controllo sanitario;
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la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito.
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Per quanto possibile i fattori di rischio devono essere rimossi alla fonte o ridotti al minimo, tenendo conto:
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di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
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della scelta di attrezzature di lavoro adeguate;
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della progettazione dei luoghi di lavoro;
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della formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori;
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dell’uso di schermature, involucri o rivestimenti fonoassorbenti, di sistemi di smorzamento e isolamento;
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della manutenzione del luogo di lavoro e delle attrezzature;
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dell’organizzazione del lavoro, degli orari e dei periodi di riposo.
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In nessun caso l’esposizione del lavoratore deve superare i valori limite di esposizione.
I luoghi di lavoro che superano i valori di azione di esposizione devono essere contrassegnati in modo appropriato e avere accesso limitato. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi individuali di protezione dell’udito. L’uso dei dispositivi di protezione dell’udito è obbligatorio quando il livello di rumore è superiore al valore di azione superiore.
Laddove i livelli di rumore presentano un rischio per la salute, i paesi dell’Unione europea (UE) devono garantire un adeguato controllo sanitario dei lavoratori. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione, ha diritto a sottoporsi a un controllo del proprio udito, mentre il lavoratore la cui esposizione supera i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione, ha diritto a test audiometrici.
Qualora sia diagnosticato un danno all’udito, un medico valuterà se ciò sia dovuto all’esposizione al rumore durante il lavoro. In questo caso:
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il lavoratore deve essere informato;
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il datore di lavoro deve riesaminare la valutazione del rischio e le misure volte a ridurre i rischi;
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il datore di lavoro deve tener conto del parere medico e considerare la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative;
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il datore di lavoro deve continuare a controllare e riesaminare la salute di tutti i lavoratori sottoposti ad una simile esposizione.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2003.
TERMINE CHIAVE
* Rumore impulsivo: rumore ad alta intensità di breve durata, come un colpo di martello.
ATTO
Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2003/10/CE |
15.2.2003 |
14.2.2006 Per il settore della musica e dell’intrattenimento: 15.2.2008 Per il personale a bordo delle navi marittime: 15.2.2011 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2007/30/CE |
28.6.2007 |
31.12.2012 |
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Regolamento (CE) n. 1137/2008 |
11.12.2008 |
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Le modifiche successive alla direttiva 2003/10/CEE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 02.10.2015