Salute e sicurezza sul lavoro: esposizione al rumore

 

SINTESI

La direttiva si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Essa stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore, e in particolare i rischi per l’udito.

PUNTI CHIAVE

Nel posto di lavoro, i valori limite di esposizione al rumore, che non devono essere superati, si riferiscono principalmente ad una esposizione quotidiana o settimanale di 87 decibel (dB), tenendo conto di un’eventuale attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione dell’udito.

I valori di esposizione che fanno scattare l’azione si riferiscono invece ai livelli di decibel a partire dai quali il datore di lavoro deve adottare determinate azioni e sono fissati a un’esposizione quotidiana o settimanale di 80 dB (valore inferiore) e 85 dB (valore superiore).

Il datore di lavoro ha la responsabilità di valutare e, se necessario, misurare i livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori, prestando particolare attenzione a:

il livello, il tipo e la durata, incluso il rumore impulsivo*;

il valore limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’azione;

gli effetti sui lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;

gli effetti derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta, o fra rumore e vibrazioni, segnali di avvertimento o altri suoni connessi con la sicurezza;

le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori;

l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;

l’estensione del periodo di esposizione al rumore oltre il normale orario di lavoro;

le informazioni raccolte dal controllo sanitario;

la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito.

Per quanto possibile i fattori di rischio devono essere rimossi alla fonte o ridotti al minimo, tenendo conto:

di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

della scelta di attrezzature di lavoro adeguate;

della progettazione dei luoghi di lavoro;

della formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori;

dell’uso di schermature, involucri o rivestimenti fonoassorbenti, di sistemi di smorzamento e isolamento;

della manutenzione del luogo di lavoro e delle attrezzature;

dell’organizzazione del lavoro, degli orari e dei periodi di riposo.

In nessun caso l’esposizione del lavoratore deve superare i valori limite di esposizione.

I luoghi di lavoro che superano i valori di azione di esposizione devono essere contrassegnati in modo appropriato e avere accesso limitato. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi individuali di protezione dell’udito. L’uso dei dispositivi di protezione dell’udito è obbligatorio quando il livello di rumore è superiore al valore di azione superiore.

Laddove i livelli di rumore presentano un rischio per la salute, i paesi dell’Unione europea (UE) devono garantire un adeguato controllo sanitario dei lavoratori. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione, ha diritto a sottoporsi a un controllo del proprio udito, mentre il lavoratore la cui esposizione supera i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione, ha diritto a test audiometrici.

Qualora sia diagnosticato un danno all’udito, un medico valuterà se ciò sia dovuto all’esposizione al rumore durante il lavoro. In questo caso:

il lavoratore deve essere informato;

il datore di lavoro deve riesaminare la valutazione del rischio e le misure volte a ridurre i rischi;

il datore di lavoro deve tener conto del parere medico e considerare la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative;

il datore di lavoro deve continuare a controllare e riesaminare la salute di tutti i lavoratori sottoposti ad una simile esposizione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2003.

TERMINE CHIAVE

* Rumore impulsivo: rumore ad alta intensità di breve durata, come un colpo di martello.

ATTO

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2003/10/CE

15.2.2003

14.2.2006 Per il settore della musica e dell’intrattenimento: 15.2.2008 Per il personale a bordo delle navi marittime: 15.2.2011

GU L 42 del 15.2.2003, pagg. 38-44

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

GU L 165 del 27.6.2007, pagg. 21-24

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

GU L 311 del 21.11.2008, pagg. 1-54

Le modifiche successive alla direttiva 2003/10/CEE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 02.10.2015