Esposizione all’amianto

L’amianto è un agente pericoloso che può causare malattie gravi. L’esposizione dei lavoratori a tale sostanza è controllata ed armonizzata a livello europeo. I vari livelli di esposizione vengono riveduti in base alle nuove conoscenze scientifiche acquisite in materia.

ATTO

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Direttiva 83/477/CEE e direttiva 91/382/CEE

Le direttive non si applicano alla navigazione marittima e aerea.

Il termine «amianto» designa sei silicati fibrosi (actinolite, grunerite di amianto, antofillite, crisotile, crocidolite, tremolite). Il loro valore limite di concentrazione nell’aria è:

Qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto deve essere valutata in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori.

Queste attività formano oggetto di una notifica presentata dal datore di lavoro all’autorità responsabile dello Stato membro. La notifica deve comprendere almeno una descrizione delle varietà e dei quantitativi di amianto utilizzati, delle attività e dei procedimenti applicati e dei prodotti fabbricati. Questo documento è accessibile ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti.

Sono vietati l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3).

L'esposizione all’amianto può essere ridotta limitando al massimo l’uso di questa sostanza e il numero delle persone esposte, sottoponendo gli edifici ad un’efficace manutenzione ed effettuando uno stoccaggio, un trasporto ed un’etichettatura adeguati.

Per garantire il rispetto dei valori limite fissati, occorre effettuare regolarmente la misurazione del tenore dell’amianto nell’aria.

Quando i valori limite sono superati, devono essere individuate le cause di questo superamento e prese quanto prima le misure appropriate prima di proseguire il lavoro.

I luoghi in cui si svolgono attività che presentano rischi di esposizione devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; devono inoltre essere oggetto di un divieto di fumare e devono essere accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione. In questi luoghi devono essere predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. I lavoratori devono disporre di adeguati indumenti di lavoro o protettivi.

I lavoratori e/o i loro rappresentanti devono ricevere adeguate informazioni circa i rischi potenziali per la salute, l’esistenza di valori limite e la necessità della sorveglianza atmosferica, le norme igieniche e le particolari precauzioni da prendere.

Prima dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto devono essere disponibili per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute e un esame specifico del torace. In seguito, durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni 3 anni. Il datore di lavoro tiene un registro, accessibile al lavoratore interessato e ai medici, che indica il carattere e la durata dell’attività del lavoratore nonché l’esposizione cui è stato sottoposto.

Un piano di lavoro è predisposto prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, che deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

Il datore di lavoro non è tenuto a notificare l’autorità, a effettuare le misurazioni atmosferiche, a predisporre la segnaletica, ad adottare le misure per garantire la salute e ad informare i lavoratori, se dalla valutazione dei rischi di esposizione risulta che la concentrazione di fibre d’amianto nell’aria sul luogo di lavoro raggiunge un livello:

Direttiva 98/24/CE

Questa direttiva adegua le disposizioni delle direttive summenzionate alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Quest’ultima direttiva si applica d’ora innanzi all’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici.

Direttiva 2003/18/CE

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 83/477/CE

22.9.1983

1.1.19871.1.1990 per le attività estrattive dell’amianto.

GU L 263 del 24.9.1983

Atto(i) modificativo(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 91/382/CEE

4.7.1991

1.1.19931.1.1996 per le attività estrattive dell’amianto1.1.1999 per la Grecia

GU L 206 del 29.7.1991

Direttiva 98/24/CE

25.5.1998

5.5.2001

GU L 131 del 5.5.1998

Direttiva 2003/18/CE

15.4.2003

14.4.2006

GU L 097 del 15.4.2003

Direttiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

GU L 165 del 27.6.2007

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE).

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica (Testo rilevante ai fini del SEE). Gli Stati membri devono presentare una relazione ogni cinque anni per rendere conto dell’applicazione della direttiva. La prima relazione deve coprire il periodo 2007-2012.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) [GU L 158 del 30.4.2004; avviso di rettifica GU L 229 del 29/6/2004]. Questa direttiva si applica all’amianto e prevede disposizioni più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro rispetto a quelle della direttiva 83/477/CEE.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE).

Ultima modifica: 11.09.2009