Orari di lavoro a bordo delle navi che fanno scalo nei porti comunitari
SINTESI DI:
Direttiva 1999/95/CE concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
- La presente direttiva mira a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi che fanno scalo nei porti dell’Unione europea (Unione) e a contrastare le distorsioni della concorrenza da parte degli armatori di paesi terzi.
- Si prefigge di fornire procedure per verificare e fare rispettare la conformità delle navi che fanno scalo nei porti degli Stati membri dell’Unione, con la direttiva 1999/63/CE (si veda la sintesi), che delinea norme sull’orario di lavoro dei lavoratori marittimi, tra cui i periodi di lavoro e di riposo, ferie retribuite e idoneità al lavoro.
PUNTI CHIAVE
- Gli Stati membri, avvalendosi di ispettori preposti al controllo dello stato di approdo, effettuano verifiche a bordo delle navi che fanno scalo nei loro porti, a prescindere dal paese in cui sono immatricolate. I pescherecci non rientrano nell’ambito della direttiva.
- Le ispezioni si verificano in particolare in seguito a una denuncia del comandante, di un membro dell’equipaggio o di qualsiasi persona od organizzazione che abbia un interesse legittimo nella sicurezza di funzionamento della nave in servizio, nelle condizioni di vita o di lavoro a bordo o nella prevenzione dell’inquinamento.
- Le ispezioni stabiliscono se:
- è affissa una tabella dell’organizzazione del lavoro a bordo in un luogo di facile accesso;
- sono presenti a bordo i registri delle ore di lavoro e di riposo e sono approvati dall’autorità competente del paese in cui la nave è immatricolata.
- Se risulta che i lavoratori marittimi siano in stato di eccessivo affaticamento, viene condotta un’ispezione dettagliata per determinare se le ore di lavoro registrate sono conformi alle normative.
- Per porre rimedio a tutte le condizioni che pongono un evidente pericolo per la sicurezza o la salute, lo Stato membro può vietare alla nave di lasciare il porto fino a quando le carenze non sono state corrette o l’equipaggio non si è riposato.
- Se a una nave viene vietato di lasciare il porto, il comandante, il proprietario, o un ufficiale del paese di bandiera, del paese di immatricolazione o il rappresentante diplomatico saranno informati della decisione e di eventuali azioni correttive necessarie.
- Se una nave subisce un indebito ritardo, il proprietario ha diritto di richiedere un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti. Al proprietario incombe l’onere della prova, ma anche il diritto di ricorso contro la decisione di fermo.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 20 gennaio 2000 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 30 giugno 2002.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (GU L 14 del 20.1.2000, pag. 29).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).
Le successive modifiche alla direttiva 2009/13/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 26.08.2021