Trasporto stradale: norme dell’UE sull’organizzazione dell’orario di lavoro dei conducenti professionali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Definisce norme minime per l’organizzazione dell’orario di lavoro dei conducenti a completamento del regolamento (CE) 561/2006, che stabilisce norme comuni sui periodi di guida e i periodi di riposo dei conducenti.

PUNTI CHIAVE

Le norme della direttiva si applicano a tutti i «lavoratori mobili» in servizio in un’azienda che ha sede in un paese dell’UE al fine di svolgere attività di trasporto stradale. Si applica anche agli autotrasportatori autonomi.

«L’orario di lavoro» comprende:

La durata massima della settimana lavorativa è fissata a quarantotto ore; tuttavia può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

I conducenti non devono lavorare più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. Tali interruzioni devono avere una durata non inferiore a trenta minuti, se un conducente lavora tra sei e nove ore in un giorno.

Tale disposizione si aggiunge alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, che stabilisce un limite massimo di 4,5 ore di guida senza interruzione o riposo.

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di riposo sono mantenute dalla presente direttiva. I conducenti hanno diritto a riposi giornalieri e settimanali.

In caso di turno di notte, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

Una relazione della Commissione del 2014 ha analizzato l’attuazione della direttiva e del regolamento nel 2011-2012, rilevando alcuni miglioramenti nell’applicazione della normativa. Tuttavia, l’incompletezza e l’incoerenza delle relazioni presentate dai paesi dell’UE hanno impedito un’analisi approfondita degli effetti sulla sicurezza stradale o sulla salute e la sicurezza dei conducenti. La Commissione europea ha annunciato che avrebbe avviato una valutazione globale del funzionamento delle disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 23 marzo 2002. Doveva essere recepita nei paesi dell’UE entro il 23 marzo 2005.

CONTESTO

Una proposta della Commissione del 2008 di modifica della direttiva per escludere gli autotrasportatori autonomi e per migliorarne l’applicazione è stata respinta dal Parlamento europeo. La direttiva inizialmente riguardava soltanto i lavoratori mobili alle dipendenze di una ditta di trasporti. Da marzo 2009 interessa tutti i conducenti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sui tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo.

Per maggiori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione nel biennio 2011-2012 del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (27a relazione della Commissione sull’attuazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada) [COM(2014) 709 final del 21.11.2014].

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 20.08.2020