Licenziamenti collettivi: informazione e consultazione del personale

 

SINTESI DI:

Direttiva 98/59/CE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni dei paesi dell’Unione europea in materia di licenziamenti collettivi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva non si applica:

Inoltre, i diritti dei lavoratori in presenza di un passaggio di proprietà dell’impresa oppure di insolvenza da parte dell’azienda sono disciplinati da altre leggi dell’Unione europea (UE).

Consultazioni

I datori di lavoro che prevedono di effettuare licenziamenti collettivi devono tenere consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile al fine di giungere ad un accordo. Nelle consultazioni devono almeno essere esaminate le possibilità di:

Il comitato aziendale europeo migliora i diritti dei lavoratori per quanto riguarda l’informazione e la consultazione transnazionale con le aziende che operano in tutta l’UE.

Informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro

I paesi dell’UE possono attuare misure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ai servizi di esperti in conformità con i regolamenti nazionali. Il datore di lavoro deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni utili durante lo svolgimento delle consultazioni e comunicare loro in forma scritta quanto segue:

Procedura di licenziamento collettivo

Il datore di lavoro deve attenersi alla seguente procedura:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 1o settembre 1998.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Licenziamento collettivo: la situazione in cui un datore di lavoro decide di licenziare un gruppo di lavoratori.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16-21)

Le successive modifiche alla direttiva 98/59/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 04.12.2016