Mobilità dei lavoratori: facilitare l'acquisizione e la tutela dei diritti alla pensione complementare

La presente proposta mira a ridurre gli ostacoli alla libera circolazione fra gli Stati membri e alla mobilità professionale all’interno di uno Stato membro, ottimalizzando le condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione complementare e armonizzando le regole vigenti in materia di diritti pensionistici giacenti e di trasferimento dei diritti acquisiti. Inoltre, la proposta di direttiva mira a migliorare l'informazione dei lavoratori sulle conseguenze della mobilità per quanto attiene ai loro diritti alla pensione complementare.

PROPOSTA

Attuare il programma comunitario di Lisbona: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasportabilità dei diritti alla pensione complementare.

SINTESI

La proposta di direttiva prevede quattro misure principali per la tutela dei diritti alla pensione complementare dei lavoratori, che si spostano all’interno dell’Unione europea (UE).

In caso d’adozione, la direttiva non si applicherà:

Condizioni di acquisizione

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché:

Tutela dei diritti giacenti alla pensione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

Trasferibilità

La presente proposta completa la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla sorveglianza degli organismi pensionistici professionali in materia di informazione (es de en fr). Essa intende garantire che ogni lavoratore, affiliato o meno, disponga al termine dell'occupazione delle informazioni necessarie sulle conseguenze per i suoi diritti alla pensione complementare risultanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli affiliati attivi possono ricevere informazioni riguardanti:

I beneficiari differiti richiedenti possono ottenere informazioni:

Prescrizioni minime

La presente proposta prevede il principio di non regressione.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente proposta.

L'attuazione della direttiva non potrà in nessun caso determinare una riduzione dei diritti acquisiti e di pensioni complementari.

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, ovvero si assicurano che queste vengano adottate dalle parti sociali, entro due anni dall'adozione della presente direttiva.

Tenuto conto della diversità dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono beneficiare di un termine supplementare di cinque anni (oltre al termine iniziale di trasposizione che è di due anni) per trasporre disposizioni (periodo di "stage") che risultassero troppo vincolanti a breve termine.

Relazione

A decorrere dall'anno successivo ai due anni di termine previsti per l'adozione della presente direttiva, la Commissione elabora, ogni cinque anni, una relazione basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Contesto

La strategia di Lisbona modificata, nonché l’Agenda sociale (2006-2010) sottolineano tutta l’importanza della mobilità per migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e per aumentare la flessibilità dei mercati del lavoro.

Di fronte al problema rappresentato dall’invecchiamento demografico, gli Stati membri ribadiscono l’importanza dei regimi complementari di pensione per quanto riguarda la copertura dei "rischi vecchiaia".

È quindi particolarmente importante ridurre gli ostacoli alla mobilità derivanti da tali regimi complementari.

Un primo passo è stato compiuto con la direttiva sulla tutela dei diritti alla pensione complementare, adottata nel 1998 (es de en fr). Tale direttiva mirava segnatamente a garantire il diritto alla parità di trattamento delle persone che si spostano da un paese all’altro.

Tale proposta di direttiva mira a completare il testo del 1998. Essa è stata preceduta da due fasi di consultazione delle parti sociali cui è stato ampiamente associato il Comitato per le pensioni.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti e procedure

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2005) 507

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Codecisione COD/2005/0214

Ultima modifica: 27.11.2007