Registro per la trasparenza

Il registro per la trasparenza è uno strumento comune al Parlamento europeo e alla Commissione. Ha lo scopo di informare i cittadini in merito alle organizzazioni, alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi le cui attività possono influenzare i processi decisionali dell'Unione europea. Tale attività è regolata mediante l'applicazione di un codice di condotta e un meccanismo di reclamo che permettono di avviare una procedura di indagine e il trattamento di eventuali violazioni del codice di condotta.

ATTO

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

SINTESI

Con il presente accordo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno istituito un registro comune per la trasparenza. Il registro contiene informazioni sulle organizzazioni, sulle persone giuridiche e sui lavoratori autonomi che partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea. Le informazioni riguardano il tipo di attività, gli interessi perseguiti e le risorse destinate alle proprie attività.

Il registro include, inoltre, un codice di condotta e un meccanismo di reclamo in caso di sospetta mancata conformità con il codice di condotta.

L'accordo definisce la struttura del registro per la trasparenza, il rispettivo campo di applicazione e gli obblighi inerenti alla registrazione.

Rappresentanza degli interessi

A norma dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea (UE), le istituzioni europee mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. L'obiettivo è di ottimizzare l’elaborazione e l'attuazione delle politiche europee, mantenendo contatti regolari e legittimi con i principali interlocutori.

Numerose organizzazioni hanno aperto un «ufficio europeo» a Bruxelles al fine di esercitarvi un'attività di rappresentanza. Queste attività includono, ad esempio, la difesa dei propri interessi e l'influenza del processo decisionale in seno all'UE.

Il registro per la trasparenza ha lo scopo di registrare le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in tali attività e di riunirli attorno ad un codice di condotta comune. Il registro contribuisce alla trasparenza, al rispetto del diritto e dei principi etici, al fine di evitare, ad esempio, pressioni eccessive o accessi non autorizzati alle informazioni e ai responsabili politici.

Si inscrive nel quadro della politica di trasparenza dell'Unione europea. La registrazione è facoltativa e in nessun caso costituisce una forma di accreditamento delle organizzazioni da parte dell'Unione europea.

Struttura del registro

Il registro include:

Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche europee, a prescindere dai canali o mezzi di comunicazione impiegati (media, forum, organizzazione di eventi, gruppi di riflessione, ecc.).

Sono chiamati a procedere alla registrazione tutte le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro.

Il presente accordo esclude, tuttavia, dall'ambito di applicazione del registro le seguenti attività:

Il registro include tutti i soggetti le cui attività siano ivi ammissibili (tra cui i lobbisti). Tuttavia, non è previsto che i governi degli Stati membri, i governi di paesi terzi, le organizzazioni intergovernative internazionali e le loro missioni diplomatiche procedano alla registrazione. Il registro non concerne le chiese e le comunità religiose, né le autorità locali, regionali e municipali. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli enti giuridici creati per rappresentarli nelle loro relazioni sono chiamati a procedere alla registrazione.

Norme applicabili a coloro che effettuano la registrazione

Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

Attuazione del registro

I servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea istituiscono una struttura operativa comune, chiamata «segretariato congiunto del registro per la trasparenza». Il segretariato assicura la gestione del registro e contribuisce alla qualità del suo contenuto.

Contesto

Il nuovo registro si basa e fa seguito ai sistemi di registrazione esistenti istituiti dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel 2008. Si tratta di un componente di attuazione dell'iniziativa europea per la trasparenza (IET) lanciata nel 2007 dalla Commissione.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

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GU L 191 del 22.7.2011

See also

Ultima modifica: 08.09.2011