L’iniziativa dei cittadini

I cittadini dell’Unione europea (UE) godono del diritto di iniziativa, grazie al quale possono invitare la Commissione europea a proporre un atto giuridico in qualsiasi ambito di sua competenza. È il primo esempio di democrazia partecipativa transnazionale.

ATTO

Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini.

SINTESI

I cittadini dell’Unione europea (UE) godono del diritto di iniziativa, grazie al quale possono invitare la Commissione europea a proporre un atto giuridico in qualsiasi ambito di sua competenza. È il primo esempio di democrazia partecipativa transnazionale.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce le norme e le procedure che regolano l’iniziativa dei cittadini.

PUNTI CHIAVE

Per garantire che il sostegno sia sufficientemente ampio, un’iniziativa dei cittadini deve essere sostenuta da un milione di cittadini da almeno un quarto dei paesi dell’UE, che attualmente significa sette paesi. Esiste inoltre il requisito di un numero minimo di firmatari provenienti da ognuno di tali paesi, pressappoco proporzionato alle loro rispettive popolazioni (in proporzione decrescente).

Organizzare un’iniziativa dei cittadini

Per dare avvio a un’iniziativa, i cittadini devono formare un «comitato dei cittadini» composto da almeno sette membri residenti in almeno sette paesi dell’UE. Tutti devono avere almeno l’età minima per votare per le elezioni del Parlamento europeo. L’iniziativa deve essere registrata sul sito internet della Commissione europea. Se i criteri di registrazione stabiliti nel regolamento vengono rispettati, la registrazione è confermata dalla Commissione e gli organizzatori hanno un anno di tempo per raccogliere le firme (dichiarazioni di sostegno).

Firmare un’iniziativa dei cittadini

Lo stesso requisito dell’età minima per votare per le elezioni del Parlamento europeo si applica a coloro che firmano le dichiarazioni di sostegno. Tali dichiarazioni possono essere raccolte sia su carta sia per via elettronica, se gli organizzatori hanno stabilito un sistema di raccolta elettronica.

Un milione di firme. Qual è il passo successivo?

La Commissione ha tre mesi di tempo per esaminare l’iniziativa. Durante questo periodo, la Commissione incontra gli organizzatori, che hanno inoltre l’occasione di presentare l’iniziativa durante un’audizione pubblica al Parlamento europeo. La Commissione presenta una risposta formale in cui spiega cosa intende fare e i motivi di tale decisione. Non è obbligata a proporre atti giuridici.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento si applica a partire dal 1o aprile 2012.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito web della Commissione europea sull’iniziativa dei cittadini europei.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 211/2011

31.3.2011

1.4.2012

GU L 65 dell’11.3.2011, pag. 1-22

ATTI COLLEGATI

Regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 89 del 27 marzo 2012, pag. 1-2).

Regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione, dell’11 luglio 2013, che sostituisce gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 247 del 18 settembre 2013, pag. 11-19).

Comunicazione della Commissione relativa all’iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!», COM(2014) 177 final del 19 marzo 2014.

Regolamento delegato (UE) n. 531/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 148 del 20 maggio 2014, pag. 52-53).

Rettifica al regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione, dell’11 luglio 2013, che sostituisce gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 235 dell’8 agosto 2014, pag. 19).

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1070 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica gli allegati III, V e VII del regolamento (CE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 178 dell’8 luglio 2015, pag. 1-11).

Comunicazione della Commissione relativa all’iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi», COM(2014) 355 final del 28 maggio 2014.

Ultimo aggiornamento: 08.07.2015