Il ruolo dei parlamenti nazionali negli affari comunitari

 

SINTESI

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona costituisce una tappa fondamentale per il ruolo svolto dai parlamenti nazionali nel contesto degli affari comunitari, inserendo per la prima volta in una disposizione (l'articolo 12) del trattato sull'Unione europea - TUE) le varie modalità mediante cui i parlamenti nazionali possono «contribuire attivamente al buon funzionamento dell'Unione europea». La loro partecipazione viene assicurata attraverso quattro modalità principali:

raccolta di informazioni e documenti;

verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ;

partecipazione ai meccanismi di valutazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza;

coinvolgimento nella revisione dei trattati.

INFORMAZIONI

I seguenti documenti devono essere tempestivamente trasmessi ai parlamenti nazionali:

le comunicazioni*;

il programma di lavoro annuale e gli altri strumenti di programmazione o di politica legislativa;

le proposte legislative;

gli ordini del giorno e verbali delle riunioni del Consiglio;

la relazione annuale della Corte dei conti europea;

la relaziona annuale redatta dalla Commissione sull'applicazione dei principi che disciplinano la competenza dell'UE;

le valutazioni sull'attuazione delle politiche comunitarie in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

Inoltre, i parlamenti nazionali ricevono la comunicazione delle proposte di modifica dei trattati nel quadro della procedura di revisione ordinaria e delle richieste di adesione all'UE.

VERIFICA DELLA SUSSIDIARIETÀ

Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità concede ai parlamenti nazionali di emettere un parere motivato qualora ritengano che una proposta legislativa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Tutti i pareri motivati dovrebbero essere presi in considerazione dalle istituzioni coinvolte nel processo legislativo. Le eventuali modifiche ad una proposta legislativa dipendono dal numero di questi pareri motivati.

Il protocollo assegna 2 voti a ciascun parlamento nazionale (se bicamerale, uno per ogni camera). Se i pareri motivati corrispondono ad almeno un terzo dei voti, la Commissione è tenuta a riesaminare la sua proposta e può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla. Tale soglia scende a un quarto dei voti per le proposte relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Quando i pareri motivati corrispondono a una maggioranza dei voti, se la Commissione decide di mantenere la proposta, il Parlamento europeo e il Consiglio devono valutare se la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, prima della conclusione della prima lettura.

Basandosi sulla violazione del principio di sussidiarietà e mediante atto legislativo, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle azioni promosse dagli Stati membri, o ad essi notificate conformemente al loro ordinamento giuridico interno, per conto del loro parlamento nazionale o di una sua camera.

RUOLO SPECIFICO IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

In materia di giustizia, libertà e sicurezza, i parlamenti nazionali ricoprono un ruolo specifico. Partecipano alla valutazione delle attività di Eurojust e al controllo delle attività di Europol.

I parlamenti nazionali dispongono anche di un diritto di opposizione alle decisioni che estendono la procedura legislativa ordinaria (con voto a maggioranza qualificata nel Consiglio) a taluni aspetti del diritto di famiglia con implicazioni transnazionali attualmente oggetto di una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità nel Consiglio (clausola passerella di cui all'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

COINVOLGIMENTO NELLA REVISIONE DEI TRATTATI

Il trattato di Lisbona associa inoltre a pieno titolo i parlamenti nazionali alle procedure di revisione dei trattati come descritto di seguito.

Nel quadro della procedura ordinaria e della procedura di revisione semplificata, le modifiche ai trattati entreranno in vigore dopo essere stati ratificati (o approvati, per quanto riguarda la procedura di revisione semplificata) da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, che di solito richiedono la ratifica parlamentare.

In base alla procedura di revisione ordinaria viene convocata una convenzione, che comprende, tra gli altri membri, i rappresentanti dei parlamenti nazionali, per esaminare e adottare una raccomandazione sulle proposte di revisione.

Secondo la «clausola passerella», di cui all'articolo 48, paragrafo 7 del TUE, l'iniziativa adottata dal Consiglio europeo per passare dalla procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria, o dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, deve essere comunicata ai parlamenti nazionali e non può essere adottata se il parlamento nazionale si oppone entro 6 mesi.

LA CONFERENZA DEGLI ORGANI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC)

Dal 1989, i membri dei comitati dei parlamenti nazionali specializzati negli affari comunitari e i membri del Parlamento europeo devono riunirsi due volte all'anno nel corso di una Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari, più comunemente conosciuta con il suo acronimo francese COSAC, per lo scambio di informazioni e di buone pratiche e per discutere questioni di comune interesse europeo.

Il ruolo della COSAC è riconosciuto nel protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea in cui si afferma che la COSAC può inviare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutti i contributi che ritiene utili.

TERMINI CHIAVE

* Una comunicazione è un documento politico privo di carattere vincolante. La Commissione assume l'iniziativa di pubblicare una comunicazione quando desidera esporre le proprie considerazioni su un tema di attualità. Una comunicazione non ha alcuna efficacia giuridica (definizione della Rete giudiziaria europea).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni:

Ultimo aggiornamento: 20.10.2015