Il ricorso per annullamento

Il ricorso per annullamento fa parte dei ricorsi che si possono presentare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con tale ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento di un atto adottato da una istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea.

Il ricorso per annullamento è una procedura giudiziaria proposta dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Tale tipo di ricorso permette alla Corte di controllare la legalità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi europei. La Corte decide l’annullamento dell’atto in oggetto quando lo ritiene contrario al diritto dell’Unione europea (UE).

Il ricorso per annullamento può essere proposto dalle istituzioni europee o da privati a certe condizioni.

Natura del ricorso

Il ricorso per annullamento consiste in un controllo della legalità degli atti europei che può portare all’annullamento dell’atto in oggetto. Tale ricorso può riguardare:

Inoltre, l’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’UE esclude dal campo di competenza della CGUE le raccomandazioni e i pareri.

Dopo la proposta di ricorso per annullamento, la Corte di giustizia verifica se l’atto è conforme al diritto dell’UE e poi può pronunciare l’annullamento dell’atto in base a quattro motivi:

Ricorrenti

L’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’UE distingue varie categorie di ricorrenti. In primo luogo, prende in considerazione i ricorrenti privilegiati, cioè gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio. Questi ricorrenti sono detti privilegiati perché possono presentare un ricorso per annullamento dinanzi alla CGUE senza dover dimostrare l’interesse ad agire.

Anche i privati possono rivolgersi alla CGUE. Essi costituiscono la categoria dei ricorrenti non privilegiati. A differenza dei ricorrenti privilegiati, essi devono dimostrare l’interesse ad agire per chiedere l’annullamento di un atto europeo. Ciò significa che l’atto contestato deve essere rivolto al ricorrente oppure riguardarlo direttamente ed individualmente.

Inoltre, alcuni ricorrenti possono presentare dei ricorsi specifici: la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni possono presentare ricorso per annullamento contro gli atti europei che minacciano le loro prerogative. Anche il consiglio degli amministratori della Banca europea per gli investimenti può contestare le delibere del consiglio dei governatori della Banca. Infine, il trattato di Lisbona ha creato un nuovo tipo di ricorso: i parlamenti nazionali e il Comitato delle regioni possono ora presentare ricorso per annullamento contro gli atti che essi ritengono siano contrari al principio di sussidiarietà.

Inoltre, i ricorrenti dispongono di un periodo di tempo di due mesi per esperire il ricorso per annullamento. Tale periodo può decorrere dalla data di pubblicazione dell’atto contestato, dalla sua notifica al ricorrente o dal giorno in cui il ricorrente ne abbia preso conoscenza.

Annullamento dell’atto

Se il ricorso è fondato, la CGUE può annullare l’atto nella sua interezza o soltanto alcune disposizioni. L’atto o le disposizioni annullate non hanno quindi più alcun valore giuridico. Inoltre, l’istituzione, l’organo o l’organismo che aveva adottato l’atto annullato deve colmare il vuoto normativo conformemente alla sentenza emessa dalla Corte.

Ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale

La Corte di giustizia è competente per:

Il Tribunale è competente a conoscere, in prima istanza, di tutti gli altri tipi di ricorso e in particolare dei ricorsi proposti dai privati.

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Ultima modifica: 29.10.2010