Aree nelle quali l'UE può sostenere l'elaborazione di politiche nei paesi del'UE

 

SINTESI

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona ha introdotto quattro nuovi settori politici di competenza in cui l’Unione europea (UE) può intervenire:

In tali aree, l'UE detiene competenze di sostegno. Infatti, l’UE non acquisisce competenze legislative supplementari, poiché può solo agire per sostenere le azioni dei paesi dell'UE, senza poter armonizzare la normativa nazionale.

L’UE è già intervenuta in questi settori tramite le politiche trasversali. Il trattato di Lisbona chiarisce gli obiettivi e l’azione dell’UE creando basi giuridiche specifiche per questi quattro settori.

LA PROTEZIONE CIVILE

Il trattato di Lisbona intende rafforzare la capacità dell’UE di far fronte alle calamità naturali o provocate dall’uomo. L’articolo 196 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea permette quindi all’UE di adottare misure riguardanti:

Tali termini sulla protezione civile vanno inoltre messe in relazione con la clausola di solidarietà di cui all’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Infatti, tale clausola permette all’UE di prestare assistenza a uno Stato membro in caso di attacco terroristico o in caso di calamità naturale o provocata dall’uomo.

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri diventa una competenza dell’UE (articolo 197 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). L’obiettivo è garantire un’attuazione effettiva del diritto dell’Unione, migliorando in particolare l’efficacia delle amministrazioni dei paesi dell'UE (ad esempio in fatto di accise). L’UE può quindi adottare nuove misure volte a facilitare lo scambio di buone prassi tra i paesi dell'UE nonché l’attuazione di programmi di formazione.

Tuttavia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede due restrizioni all’esercizio di questa nuova competenza:

TURISMO

Il turismo è un settore già contemplato da varie politiche dell'UE, quali la politica regionale o la politica dell’occupazione. Il trattato crea ora una base giuridica specifica per consentire all’UE di intervenire in questo settore (articolo 195 del trattato sul funzionamento dell’UE).

L’azione dell’UE può quindi perseguire due obiettivi:

SPORT

Il trattato di Lisbona sancisce la competenza dell’UE nel settore dello sport. Tuttavia, non prevede un articolo specifico per questo settore, ma integra una base giuridica relativa allo sport nella sezione dei trattati dedicata all’istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù.

Secondo l’’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea l’obiettivo dell’UE è promuovere i profili europei dello sport. A livello concreto, l’UE sarà ad esempio in grado di sostenere le azioni dei paesi dell'UE volte a proteggere l’integrità fisica e morale degli sportivi o a combattere il doping.

L’UE sarà altresì in grado di favorire la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sport.

Ultimo aggiornamento: 15.02.2016