Servizi d’interesse generale

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona offre una protezione migliore dei servizi di interesse generale nell’Unione europea (UE). In particolare, fornisce una serie di precisazioni relative al carattere di tali servizi e ai principi ad essi collegati.

Oltre a ciò, il trattato di Lisbona istituisce una nuova base giuridica specifica per i servizi d’interesse economico generale. Lo scopo è consentire di istituire un quadro giuridico per questi servizi a livello europeo.

DEFINIZIONI

I servizi d’interesse generale raggruppano alcuni servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita sottoposti ad alcuni obblighi di servizio pubblico, proprio in base all’interesse generale che servono.

I servizi di interesse economico generale (SIEG) formano una sottocategoria e raggruppano principalmente i servizi destinabili alla vendita. Tali servizi soddisfano anche alcuni obblighi di servizio pubblico e possono quindi sottrarsi ad alcune norme europee, soprattutto in materia di concorrenza. Si tratta, ad esempio, di servizi nel campo dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Infatti, l’articolo 106 del trattato sul funzionamento dell’UE precisa che le imprese incaricate della gestione di SIEG sono sottoposte alle norme dei trattati, soltanto nei limiti in cui tali norme non ostacolano la specifica missione loro affidata.

RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE NELL’UE

Il riconoscimento dei servizi di interesse generale nell’UE è complesso, perché le modalità di gestione di tali servizi sono molto diverse a seconda delle tradizioni degli Stati membri. Per questo motivo, l’UE ha considerato per lungo tempo i SIEG solamente dal punto di vista delle norme in materia di concorrenza, riconoscendo, ad esempio, che la fornitura dei SIEG poteva discostarsi dalle regole di libera concorrenza.

Il trattato di Lisbona, però, introduce un’innovazione e aggiunge ai trattati un protocollo sui servizi di interesse generale, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi e fornisce alcune precisazioni sulla protezione dei SIEG a livello europeo. Esso riconosce:

INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI SIEG A LIVELLO EUROPEO

Il trattato di Lisbona introduce un’altra innovazione: crea una nuova base giuridica che consente alle istituzioni europee di adottare regolamenti relativi alla gestione dei SIEG. Infatti, l’articolo 14 del trattato sul funzionamento dell’UE specifica che il Consiglio e il Parlamento possono stabilire i principi e le condizioni concernenti l’esecuzione e il finanziamento dei SIEG.

Tale base giuridica dovrebbe quindi consentire all’UE di conciliare al meglio l’interesse generale e il rispetto delle regole di concorrenza nella gestione dei SIEG. Il trattato sull’UE stabilisce però che l’intervento dell’UE non deve intaccare la competenza degli Stati membri, che rimangono liberi di definire e organizzare i SIEG che mettono a servizio dei cittadini.

Ultima modifica: 08.06.2010