Energia

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona riconosce l'importanza della politica energetica, riservandole un capitolo specifico nei trattati istitutivi dell'Unione europea (UE). Oggi l'Unione europea dispone di competenze chiaramente definite per raggiungere gli obiettivi comuni degli Stati membri nel settore dell'energia.

Effettivamente la situazione internazionale e l'evoluzione delle problematiche legate all'energia hanno dimostrato quanto sia importante una politica europea in materia di energia. Una risposta europea è quindi il modo più efficace per rispondere a questioni come la tutela dell'ambiente, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o il dialogo con i paesi produttori di energia.

UNA NUOVA BASE GIURIDICA PER LA POLITICA ENERGETICA EUROPEA

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i trattati istitutivi non contenevano disposizioni specifiche riguardanti l'intervento dell'UE nel settore dell'energia.

Oggi invece il trattato di Lisbona introduce una base giuridica specifica in materia di energia con la creazione dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questa innovazione permette in particolare di spiegare nel dettaglio e di chiarire l'azione dell'UE nel settore dell'energia.

Pertanto, l'UE è autorizzata ad adottare misure a livello europeo per:

Inoltre, il Consiglio e il Parlamento europeo adottano gli atti legislativi sulla base della procedura legislativa ordinaria dopo aver consultato il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento per l'adozione di misure fiscali.

LIMITI DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE NEL SETTORE ENERGETICO

L'energia fa ormai parte delle competenze condivise tra l'UE e gli Stati membri ed è quindi soggetta al principio di sussidiarietà. Pertanto, l'Unione europea può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati membri.

Inoltre, il trattato di Lisbona dispone che l'UE non può intervenire sulle scelte degli Stati membri in materia di fonti di approvvigionamento energetico se non all'unanimità e per motivi ambientali (articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'UE). Questa restrizione riguarda in particolare la questione di fondo dell'energia nucleare. Le situazioni e le posizioni variano notevolmente da un paese europeo all'altro su questo tema.

Infine, il trattato di Lisbona fa riferimento allo «spirito di solidarietà» che deve prevalere tra gli Stati membri nell'attuazione della politica energetica europea. Una solidarietà che si rivelerà particolarmente importante in tempo di crisi: se uno o più Stati membri stanno affrontando una grave interruzione dell'approvvigionamento, allora possono contare su un approvvigionamento energetico da parte di altri Stati membri.

Ultima modifica: 19.04.2010