Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

 

SINTESI DI:

Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE) del trattato sull’Unione europea — Base giuridica

Articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Obiettivi

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI?

PUNTI CHIAVE

Il titolo V del TFUE, dall’articolo 67 all’articolo 89, è incentrato sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Oltre alle disposizioni generali, questo titolo contiene capitoli specifici su:

L’articolo 47 del TUE riconosce esplicitamente la personalità giuridica dell’Unione, rendendola un’entità indipendente. Tuttavia, prima dell’entrata in vigore del TUE, le questioni relative alla cooperazione giudiziaria penale e alla cooperazione di polizia erano coperte da quello che era noto come il terzo pilastro dell’Unione ed erano disciplinate dalla cooperazione intergovernativa. Nell’ambito del terzo pilastro, le istituzioni dell’Unione non erano competenti e non potevano quindi adottare regolamenti o direttive. Il trattato di Lisbona mette fine a ciò, consentendo ora all’Unione di intervenire in tutte le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione

Il trattato di Lisbona conferisce nuove competenze alle istituzioni dell’Unione, consentendo loro di adottare misure volte a:

Cooperazione giudiziaria in materia civile.

Il trattato di Lisbona autorizza le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, ad adottare misure riguardanti:

Cooperazione giudiziaria in materia penale

In seguito all’eliminazione del terzo pilastro dell’Unione, la cooperazione giudiziaria in materia penale diventa un settore in cui le istituzioni europee possono legiferare. In particolare, ai sensi dell’articolo 83 del TFUE, esse possono stabilire norme minime che definiscano e sanzionino i reati più gravi.

L’Unione può altresì definire regole comuni per lo svolgimento dei procedimenti penali, per esempio per quanto riguarda l’ammissibilità delle prove o i diritti delle persone.

Il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), il cui compito è contribuire al coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità competenti degli Stati membri.

Cooperazione di polizia

Una cooperazione di polizia efficace è un elemento chiave per fare dell’Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia basato sul rispetto dei diritti fondamentali. Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la procedura legislativa ordinaria si è estesa a tutti gli aspetti non operativi della cooperazione di polizia. Al contempo, la cooperazione operativa è soggetta a una procedura legislativa speciale che richiede l’unanimità in seno al Consiglio. Il trattato di Lisbona ha inoltre fornito la possibilità di istituire delle cooperazioni rafforzate qualora non si raggiunga l’unanimità nel Consiglio.

Il trattato di Lisbona consente inoltre un graduale rafforzamento dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol). Come per Eurojust, il trattato consente al Parlamento e al Consiglio di sviluppare ulteriormente le missioni e i poteri di Europol. Esso specifica che i nuovi compiti comprendono anche il coordinamento, l’organizzazione e l’attuazione delle azioni operative, che sono integrate nel regolamento modificato Europol [regolamento (UE) 2016/794 — si veda la sintesi).

Deroghe

La Danimarca e l’Irlanda beneficiano di un regime speciale. La Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure previste dal titolo V del TFUE (il protocollo 22, riguardante il diritto di «opt-out», esenta la Danimarca dalla partecipazione alla politica). L’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione di misure specifiche solo dopo la decisione di «opt-in»(protocollo n. 21).

Esistono due tipi di clausole derogatorie che si applicano alla Danimarca e all’Irlanda:

CONTESTO

In virtù dell’articolo 3 del TUE, che stabilisce gli obiettivi dell’Unione Unione, l’Unione offre ai propri cittadini e alle proprie cittadine uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia senza porre frontiere interne. Si tratta di uno spazio in cui sono garantite la libera circolazione delle persone, nonché misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione e la lotta alla criminalità.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — articolo 3 (ex articolo 2 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 17).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 1 — Disposizioni generali — Articolo 67 (ex articolo 61 TCE ed ex articolo 29 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 73).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 295).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 298).

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/1896 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea Titolo VI — Disposizioni finali — Articolo 47 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 41).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Articolo 83 (ex articolo 31 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 80).

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 15.01.2024