La Corte di giustizia dell’Unione europea

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona intende migliorare il funzionamento del sistema giurisdizionale dell’Unione europea (UE) adattandolo all’evoluzione del diritto europeo. La Corte di giustizia dell’UE è quindi riformata da un punto di vista interno attraverso modifiche alla sua struttura e alla denominazione degli organi giurisdizionali. Il trattato di Lisbona accresce inoltre il controllo giurisdizionale della Corte conferendole nuove competenze ed estendendo il suo controllo ad altri organi dell’UE.

ORGANI GIURISDIZIONALI

Il trattato di Lisbona modifica la denominazione stessa degli organi dell’UE. La Corte di giustizia dell’UE designa oggi il sistema giurisdizionale dell’UE nel suo insieme, che si compone di:

La modifica dei nomi è volta a chiarire il sistema giurisdizionale dell’UE e non comporta alcuna modifica delle prerogative degli organi in questione.

Il trattato di Lisbona rende inoltre più flessibile il sistema giurisdizionale dell'UE. La modifica degli statuti della Corte e l'istituzione di nuovi tribunali specializzati si basano quindi sulla procedura legislativa ordinaria e non più su una decisione del Consiglio presa all’unanimità.

La procedura di nomina dei giudici e degli avvocati generali ha subito una sostanziale modifica. Il trattato di Lisbona istituisce un comitato consultivo per la loro nomina. Inoltre, il numero di avvocati generali, attualmente pari a 8, viene aumentato e portato a 11.

CONTROLLO GIURISDIZIONALE

Il trattato di Lisbona estende il controllo giurisdizionale della Corte agli atti del Consiglio europeo. Armonizza altresì le disposizioni relative agli atti delle agenzie e degli organi dell’UE. Tali atti possono ormai essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.

Il trattato di Lisbona apre i ricorsi anche a nuovi richiedenti. I parlamenti nazionali e il Comitato delle regioni possono infatti richiedere l’annullamento degli atti ritenuti contrari al principio di sussidiarietà. Il Comitato delle regioni può altresì adire la Corte di giustizia dell’UE per salvaguardare le proprie prerogative.

Il trattato di Lisbona apporta una modifica di minore entità ai ricorsi presentati dai privati. Questi ultimi hanno d’ora in poi la possibilità di proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Per contro, sono mantenute le condizioni di ricevibilità che richiedono che i soggetti privati siano direttamente e individualmente interessati dall’atto impugnato.

Infine, il trattato di Lisbona semplifica il meccanismo di sanzione in caso di non esecuzione di una sentenza. La Commissione può adire la Corte dopo aver preventivamente intimato allo Stato membro di eseguire la sentenza. La fase intermedia, nella quale la Commissione doveva presentare un parere motivato, è stata quindi abolita.

Il trattato di Lisbona semplifica anche la procedura di ricorso per inadempimento in caso di mancata comunicazione da parte di uno Stato membro delle misure nazionali di trasposizione. In questo caso la Commissione può promuovere un’azione per inadempimento e al contempo richiedere una sanzione pecuniaria, laddove prima erano necessarie due procedure distinte.

SETTORI DI COMPETENZA

Il controllo giurisdizionale della Corte è esteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Gli atti relativi ai visti, all’asilo, all’immigrazione e alle altre politiche legate alla libera circolazione delle persone possono ormai essere oggetto di ricorsi, il che rappresenta un importante progresso nella costruzione europea. Il trattato di Lisbona introduce tuttavia delle restrizioni a questo nuovo controllo giurisdizionale. La Corte, infatti, non può deliberare sulle operazioni di polizia condotte da uno Stato membro o sulle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Nel settore della politica estera e di sicurezza comune continua a valere il principio dell’esclusione della competenza della Corte. Tuttavia, il trattato di Lisbona introduce due casi in cui la Corte può essere eccezionalmente adita:

TABELLA RIASSUNTIVA

Articoli

Argomento

Trattato sull’Unione europea

19

Ruolo e composizione della Corte di giustizia dell’UE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Da 251 a 281

Funzionamento e poteri della Corte di giustizia dell’UE

Ultima modifica: 22.01.2010