Il Consiglio dell’Unione europea

INTRODUZIONE

Il ruolo del Consiglio dell’Unione europea rimane immutato. Il Consiglio condivide con il Parlamento le funzioni legislative e di bilancio e svolge altresì funzioni di definizione e di coordinamento delle politiche. Il trattato di Lisbona introduce però delle modifiche sostanziali che riguardano l’organizzazione del lavoro e la struttura interna del Consiglio.

I trattati di Amsterdam e Nizza avevano già modificato il sistema di voto al Consiglio per adeguarlo ai successivi allargamenti dell’Unione europea (UE). Il sistema di ponderazione dei voti è stato soppresso e sostituito da un nuovo sistema a doppia maggioranza. Inoltre, il trattato di Lisbona migliora la trasparenza del Consiglio aggiungendo varie disposizioni relative alle sue formazioni e alla presidenza.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI MAGGIORANZA QUALIFICATA

Il processo di decisione in seno allo stesso Consiglio cambia in modo fondamentale. I precedenti trattati di modifica avevano costruito un sistema di ponderazione dei voti. Ogni Stato membro disponeva di un certo numero di voti in base al suo peso demografico. Una decisione veniva adottata soltanto se una certa soglia di voto era raggiunta da una maggioranza di Stati membri. Dal 1° gennaio 2007, la maggioranza qualificata si raggiungeva se si ottenevano 255 voti su 345 tra almeno 14 Stati membri. La ponderazione dei voti al Consiglio favoriva la rappresentatività degli Stati membri piccoli rispetto ai grandi ed è stata spesso oggetto di lunghi negoziati.

Il trattato di Lisbona semplifica il sistema per migliorarne l’efficacia: elimina la ponderazione dei voti e introduce un sistema a doppia maggioranza per l’adozione delle decisioni. Oggi la maggioranza qualificata si ottiene quando raggiunge almeno il 55% degli Stati membri rappresentanti almeno il 65% della popolazione dell’UE. Se il Consiglio non delibera su proposta della Commissione, la maggioranza qualificata deve raggiungere almeno il 72% degli Stati membri rappresentanti almeno il 65% della popolazione. Questo sistema quindi assegna un voto a ogni Stato membro in considerazione del suo peso demografico. Il trattato di Lisbona prevede anche una minoranza di blocco composta da almeno quattro Stati membri che rappresentino più del 35% della popolazione dell’UE.

Il nuovo sistema di voto a maggioranza qualificata sarà applicato dal 1° novembre 2014. Tuttavia fino al 31 marzo 2017, uno Stato membro potrà chiedere, di volta in volta, che una decisione sia adottata secondo le norme in vigore prima del 1° novembre 2014 (ovvero secondo la maggioranza qualificata come definita nel trattato di Nizza).

Inoltre, gli Stati membri potranno chiedere l’applicazione del «compromesso di Ioannina» sancito dal trattato di Lisbona nella dichiarazione n. 7. Questo dispositivo permette a un gruppo di Stati membri di manifestare la sua opposizione a un testo anche se questo gruppo non è sufficientemente numeroso per costituire una minoranza di blocco. In tal caso, questo gruppo di Stati deve notificare al Consiglio la propria opposizione all’adozione dell’atto. Il Consiglio deve fare tutto quanto in suo potere per pervenire ad una soluzione soddisfacente che risponda alle preoccupazioni sollevate dal gruppo di Stati membri. Inoltre, il Consiglio deve pervenire a tali delibere entro un congruo termine ed esse non devono pregiudicare i limiti di tempo stabiliti dal diritto dell’Unione. Ciò significa che il «compromesso di Ioannina» rimane essenzialmente un compromesso politico che rispecchia la volontà del Consiglio di pervenire ad un accordo che soddisfi il maggior numero possibile di Stati membri sulle questioni importanti.

I trattati di Amsterdam e di Nizza avevano esteso notevolmente il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata e il trattato di Lisbona sancisce questa tendenza. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza qualificata eccetto nei casi in cui i trattati prevedano un’altra procedura. In concreto il voto a maggioranza qualificata è stato esteso a nuovi ambiti come la politica comune in materia d’asilo, la cultura o lo sport.

LE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Nell’ottica della trasparenza il trattato di Lisbona precisa e chiarisce il funzionamento del Consiglio. Esso si riunisce in diverse formazioni durante le quali si riuniscono i ministri competenti degli Stati membri. Questa prassi è inserita nel trattato sull’UE. Il trattato si riferisce esplicitamente a due formazioni del Consiglio:

Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata l’elenco delle altre formazioni in cui il Consiglio si riunisce.

Il trattato di Lisbona migliora anche la trasparenza delle decisioni prese in seno al Consiglio. Infatti, come il Parlamento, adesso anche il Consiglio si riunisce pubblicamente quando delibera e vota su una bozza d’atto legislativo.

LA PRESIDENZA DELLE VARIE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

La presidenza delle varie formazioni del Consiglio continua ad essere assicurata dai rappresentanti degli Stati membri secondo un sistema a rotazione paritaria. Fa eccezione il Consiglio affari esteri, perché è presieduto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Inoltre, le modalità relative all’esercizio della presidenza del Consiglio sono sancite dalla decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo.

TABELLA RIASSUNTIVA

Articoli

Argomento

Trattato sull’UE

16

Ruolo e composizione del Consiglio dell’UE

Trattato sul funzionamento dell’UE

da 237 a 243

Funzionamento del Consiglio dell’UE

Ultima modifica: 24.12.2009