Orientamenti dell’UE per promuovere l’osservanza del diritto internazionale umanitario

 

SINTESI DI:

Orientamenti aggiornati dell’UE per promuovere l’osservanza del diritto internazionale umanitario

Articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE)

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI E DELL’ARTICOLO 3 DEL TUE?

Gli orientamenti definiscono gli strumenti operativi che consentono all’UE di promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario attraverso le sue relazioni con il resto del mondo.

Gli orientamenti sono rivolti a tutti coloro che intervengono nel contesto delle relazioni dell’UE con il resto del mondo, al fine di limitare l’impatto dei conflitti armati sui civili e sui detenuti. Essi integrano gli orientamenti e le altre posizioni comuni adottate dall’UE in materia di diritti umani (per esempio sulla tortura e sulla pena di morte).

L’articolo 3, paragrafo 5, del TUE elenca i valori su cui si fonda l’UE, compresi quelli che promuove nel contesto delle sue relazioni esterne. Tali valori comprendono i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto.

PUNTI CHIAVE

Gli orientamenti sono rivolti agli attori pubblici (compresi quelli istituzionali dell’UE) o non governativi (organizzazioni non governative ecc.) che intervengono nel quadro dell’UE.

Ridurre gli effetti dei conflitti armati

Il diritto internazionale umanitario è conosciuto anche come diritto dei conflitti armati o diritto di guerra. Regolamenta i mezzi e i metodi di guerra al fine di alleviare l’impatto dei conflitti armati. Il rispetto di questi principi giuridici dovrebbe consentire di proteggere le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità (come i civili e i prigionieri di guerra).

Il diritto internazionale umanitario si applica:

Inoltre, le norme internazionali dei diritti umani si applicano sia in tempo di pace che di guerra. Esse completano il diritto internazionale umanitario.

Orientamenti operativi

L’UE è impegnata nell’effettiva attuazione del diritto internazionale umanitario. In primo luogo, gli attori coinvolti devono raccogliere informazioni dettagliate sui conflitti ed elaborare relazioni, valutazioni e raccomandazioni per l’azione. Questo riguarda:

L’UE dispone di numerosi mezzi di azione:

Responsabilità individuale in caso di conflitto

Alcune violazioni gravi del diritto umanitario internazionale sono definite crimini di guerra. Possono verificarsi nelle stesse circostanze del genocidio e dei crimini contro l’umanità. I paesi dell’UE assicurano che i colpevoli dei crimini di guerra siano processati dai loro tribunali nazionali, da quelli di un altro stato o dalla CPI.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — articolo 3 (ex articolo 2 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 17).

Orientamenti aggiornati dell’Unione europea per promuovere l’osservanza del diritto internazionale umanitario (GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

Ultimo aggiornamento: 02.03.2018