Ovoalbumina e lattoalbumina

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni per il commercio dell’ovoalbumina (proteina dell’albume d’uovo) e della lattoalbumina (proteina del latte). Tali norme riguardano le modalità d’importazione di questi prodotti e le misure che la Commissione può adottare per mantenere l’equilibrio del mercato.

ATTO

Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina.

SINTESI

L’ovoalbumina è la principale proteina dell’albume d’uovo. Tuttavia, l’organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore delle uova non contempla il commercio di tale proteina né di quello del suo sostituto, la lattoalbumina.

Il commercio di queste due proteine può, però, influenzare la politica comune attuata nel settore delle uova. Perciò il presente regolamento stabilisce un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina analogo a quello previsto per le uova.

Titoli d’importazione

L’importazione di ovoalbumina e di lattoalbumina nell’Unione europea (UE) può essere subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri e sono validi in tutta l’UE.

Clausola di salvaguardia all’importazione

La Commissione può imporre dei dazi addizionali all’importazione di ovoalbumina e lattoalbumina. Tali dazi addizionali prendono la forma di pagamenti supplementari all’importazione di questi prodotti.

Tuttavia, misure di tale tipo possono essere adottate soltanto quando il commercio di ovoalbumina e lattoalbumina provoca effetti negativi sul mercato europeo.

Contingenti tariffari

L’importazione di ovoalbumina e lattoalbumina può comunque beneficiare dei contingenti tariffari. Ciò significa che alcune quantità predeterminate di ovoalbumina e lattoalbumina possono essere importate nell’UE ad aliquota ridotta in un determinato periodo.

La gestione dei contingenti tariffari compete alla Commissione, la quale deve, in particolare, tener conto delle esigenze di approvvigionamento e dell’equilibrio generale del mercato europeo.

Norme di commercializzazione

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, può adottare talune norme relative alla commercializzazione dell’ovoalbumina e della lattoalbumina. Tali norme possono riguardare, ad esempio l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, il condizionamento e l’etichettatura.

Perfezionamento attivo

Il perfezionamento attivo permette ai fabbricanti europei di trasformare prodotti importati nell’UE per riesportarli senza dover pagare i dazi doganali.

In alcuni casi particolari, il Consiglio può quindi vietare il perfezionamento attivo dell’ovoalbumina e della lattoalbumina. Così facendo, il Consiglio delibera su proposta della Commissione. Tuttavia, in casi d’urgenza e nel caso in cui una tale pratica perturbi o rischi di perturbare il mercato europeo, soltanto la Commissione è autorizzata a prendere misure eccezionali, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi.

Misure speciali

Infine la Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria relativa al commercio di ovoalbumina e di lattoalbumina qualora constati un aumento dei prezzi anomalo sul mercato europeo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 614/2009

3.8.2009

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GU L 181 del 14.7.2009

Ultima modifica: 19.07.2010