Controllo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG)

Il presente regolamento organizza il controllo, da parte degli Stati membri, delle imprese beneficiarie del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG), definendo le prerogative dei servizi degli Stati membri e le modalità di controllo dei documenti commerciali delle imprese. Il regolamento intende altresì agevolare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nelle operazioni di controllo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (Versione codificata).

SINTESI

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) è lo strumento finanziario della politica agricola comune volto a sostenere i mercati agricoli. Il presente regolamento mira ad accertare la regolarità degli aiuti concessi nel quadro del FEAG e a controllarne l’utilizzo.

Programma dei controlli

Ogni anno gli Stati membri elaborano un programma dei controlli che essi intendono effettuare e lo trasmettono alla Commissione. Questi programmi vengono elaborati sulla base di analisi dei rischi. Essi devono precisare il numero di imprese che saranno controllate, la loro ripartizione per settore e i criteri seguiti nell’elaborazione del programma. La scelta degli Stati membri deve tenere conto del volume degli aiuti concessi a una data impresa nel quadro del FEAG.

Agenti incaricati del controllo

Gli Stati membri devono istituire un servizio specifico incaricato di seguire l’applicazione del presente regolamento. Tale servizio deve essere direttamente responsabile dell’esecuzione o del coordinamento dei controlli effettuati dagli agenti. Il regolamento precisa che si tratta di un servizio specifico totalmente indipendente dagli altri servizi che erogano gli aiuti del FEAG. Anche gli agenti della Commissione possono partecipare ai controlli. Essi hanno accesso a tutti i documenti elaborati in vista dei controlli, ma non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali.

Controllo dei documenti delle imprese

Il controllo dei documenti commerciali costituisce uno dei metodi più efficaci per controllare le operazioni finanziarie che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAG. Questi documenti sono il complesso di registri, documenti giustificativi e corrispondenza relativi all’attività professionale dell’impresa. Quest’ultima è tenuta a conservare questi documenti per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati redatti.

Gli Stati membri devono garantire che gli agenti incaricati dei controlli abbiano accesso ai documenti commerciali delle imprese nel rispetto delle disposizioni nazionali relative alla procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Assistenza reciproca

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Questo tipo di cooperazione è necessario quando un’impresa ovvero i terzi collegati alle operazioni controllate siano stabiliti in uno Stato membro:

Contesto

Il presente regolamento codifica e abroga il regolamento (CEE) n. 4045/89. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 485/2008

23.6.2008

-

GU L 143 del 3.6.2008

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi [Gazzetta ufficiale L 339 del 18.12.2008].

Regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [Gazzetta ufficiale L 2 del 6.1.2004].

Regolamento (CE) n. 2311/2000 della Commissione, del 18 ottobre 2000, che stabilisce l’elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio e che abroga la decisione 96/284/CE [Gazzetta ufficiale L 265 del 19.10.2000].

Ultima modifica: 02.12.2009