Vino

Il presente regolamento introduce una profonda riforma dell'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino e mira a garantire la competitività e la sostenibilità del settore vitivinicolo. È entrato in vigore il 1° agosto 2008.

ATTO

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

SINTESI

L’organizzazione comune del mercato (OCM), istituita dal presente regolamento, copre il settore del vino che confluirà nell'OCM unica dei mercati agricoli. Il regolamento sull'OCM del vino mira in particolare a stabilire delle regole chiare ed efficaci che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta, nonché ad orientare il settore verso uno sviluppo sostenibile e competitivo. Si prefigge inoltre di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire una produzione nel rispetto dell'ambiente.

Misure di sostegno

Gli Stati membri possono beneficiare di risorse finanziarie comunitarie per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo attraverso programmi di sostegno nazionali. Gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 30 giugno 2008 per presentare alla Commissione il loro progetto di programma quinquennale di sostegno, contenente in particolare una descrizione dettagliata delle misure proposte nonché elementi per la valutazione e il controllo. Il progetto può tenere conto delle peculiarità regionali.

Le misure ammissibili nel quadro dei programmi di sostegno sono:

Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali complementari all'aiuto comunitario, nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, esclusivamente nell'ambito delle misure di promozione sui mercati dei paesi terzi, di assicurazione del raccolto e d'investimento.

Alcuni fondi vengono riassegnati alle misure di sviluppo rurale e rigorosamente riservati alle regioni viticole.

Misure regolamentari

Gli Stati membri stabiliscono le varietà di uve da vino autorizzate sul loro territorio per la produzione di vino; tali varietà devono appartenere alla specie Vitis vinifera o provenire da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis.

Le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli (vino *, vino spumante *, aceto di vino *, ecc.) sono definite e non possono essere utilizzate nella Comunità per prodotti che non soddisfano le condizioni stabilite.

A partire dal 1° agosto 2009, la Commissione, assistita dagli Stati membri rappresentati da un comitato di regolamentazione, ha il compito di approvare le pratiche enologiche * autorizzate nell'Unione europea, basandosi in particolare sulle pratiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Gli Stati membri possono imporre norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio per preservare le caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

A partire dal 1° agosto 2009 sono stabilite regole relative alle denominazioni di origine *, indicazioni geografiche * e menzioni tradizionali * per proteggere gli interessi dei consumatori e dei produttori e promuovere la produzione di prodotti di qualità.

Le regole in materia di etichettatura sono semplificate a partire dal 1° agosto 2009. L’etichettatura sui vini senza indicazione geografica o denominazione di origine può includere l'indicazione della varietà di uva da vino e dell'annata.

Le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali possono beneficiare di un riconoscimento da parte degli Stati membri a determinate condizioni. Il loro obiettivo comune è adattare meglio l'offerta alla domanda, anche promuovendo pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente.

Scambi con i paesi terzi

Il commercio con i paesi terzi può essere soggetto alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione che viene rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Il rilascio di detti titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti entro il periodo di validità del titolo. I titoli sono validi in tutta la Comunità.

Salvo disposizione contraria (ad esempio i dazi aggiuntivi nel quadro delle misure di salvaguardia), ai prodotti della vigna si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; per i succhi * e i mosti di uve *, l'applicazione della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata.

Potenziale produttivo

Gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 devono essere estirpati a spese dei produttori. Le superfici vitate senza diritti di impianto prima del 1° settembre 1998 devono essere regolarizzate. I produttori possono effettuare tale regolarizzazione entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una tassa; oltre tale termine i produttori in questione devono estirpare a loro spese i vigneti interessati. Le uve e i prodotti provenienti da impianti illegali possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti distillati servono all'elaborazione di alcole con un titolo alcolometrico volumico effettivo pari ad almeno 80 % vol.

Il principio di divieto di impianto di viti con varietà classificate come varietà di uve da vino resta in vigore fino al 31 dicembre 2015. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. Il sistema delle riserve di diritti è mantenuto. Questo sistema è alimentato dai diritti di reimpianto che non sono stati utilizzati entro i periodi prescritti: tali diritti possono essere assegnati ai giovani agricoltori e, dietro corrispettivo, agli altri produttori.

I diritti di nuovo impianto sono concessi dagli Stati membri ai produttori nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio, a scopi di sperimentazione, per la coltura di piante madri per marze o per il consumo domestico.

I diritti di reimpianto sono concessi dagli Stati membri ai produttori che hanno estirpato o si impegnano a estirpare, nell'arco di tre campagne, una superficie vitata. In linea di principio, tali diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi. Nessun diritto di reimpianto viene concesso alle superfici che beneficiano di un premio di estirpazione.

Il premio di estirpazione si applica fino alla fine della campagna viticola 2010/2011 per una superficie massima di 175 000 ettari. L'importo specifico del premio è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle fissate a livello comunitario. Gli Stati membri possono cessare l'estirpazione se la superficie interessata raggiunge l'8 % della superficie vitata o il 10 % della superficie di una determinata regione. La Commissione può sospendere l'estirpazione quando la superficie supera il 15 % della superficie totale impiantata di uno Stato membro o quando, in un dato anno, la superficie estirpata supera il 6 % di questa superficie totale. Uno Stato può escludere dal regime di estirpazione le superfici vitate situate nelle zone di montagna o in forte pendenza nonché in casi di problemi ambientali giustificati. Un aiuto nazionale complementare può essere concesso, ma non deve tuttavia superare il 75 % dell'importo del premio di estirpazione.

Controllo e monitoraggio

I prodotti disciplinati dal presente regolamento possono circolare nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento controllato dall'amministrazione.

Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme comunitarie nel settore vinicolo.

In seguito all'adozione dell'OCM unica dei prodotti agricoli, la Commissione è assistita dal comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Contesto

Il presente regolamento è stato preceduto da un processo di valutazione e di consultazione teso ad identificare e a focalizzare meglio le esigenze del settore vitivinicolo. Fa inoltre seguito alla comunicazione del 22 giugno 2006 dal titolo «Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile» che elencava una serie di opzioni di riforma del settore vitivinicolo.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 479/2008

1.8.2008

-

GU L 148 del 6.6.2008

Acto(s) modificativo(s)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1246/2008

16.12.2008

-

GU L 335 del 13.12.2008

Regolamento (CE) n. 72/2008

7.2.2009

-

GU L 30 del 31.1.2009

Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 479/2008 sono state integrata al testo base. La presente versione consolidata (pdf ) ha unicamente un valore documentale.

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Allegato II – Dotazione dei programmi di sostegno Regolamento (CE) n. 1246/2008 [Gazzetta ufficiale L 335 del 13.12.2008].

Allegato III – Dotazione per lo sviluppo rurale

Regolamento (CE) n. 1246/2008 [Gazzetta ufficiale L 335 del 13.12.2008].

ATTI COLLEGATI

Modalità d’applicazione

Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli [Gazzetta ufficiale L 193 del 24.7.2009].

Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni [Gazzetta ufficiale L 193 del 24.7.2009].

Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo [Gazzetta ufficiale L 128 del 27.5.2009].

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo [Gazzetta ufficiale L 170 del 30.6.2008].Cfr versione consolidata (pdf).

Premio di estirpazione

Regolamento (CE) n. 1123/2008 della Commissione, del 12 novembre 2008 , che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione [Gazzetta ufficiale L 303 del 14.11.2008].

See also

Ultima modifica: 22.07.2009