La Corte di giustizia

INTRODUZIONE

Consolidare la legittimità democratica delle istituzioni europee è uno degli obiettivi fondamentali della riforma dell'Unione europea. Il ruolo che la Corte di giustizia riveste sotto questo profilo è della massima importanza poiché essa è garante del rispetto del diritto nell'interpretazione dei trattati, presupposto essenziale per il funzionamento democratico dell'Unione europea.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam le prerogative della Corte sono state ampliate ed essa è ora competente a intervenire in settori nei quali è più sentita la necessità di tutelare i diritti individuali:

I DIRITTI FONDAMENTALI

Il trattato di Amsterdam, modificando l'articolo 46 (ex articolo L) del TUE, ha esteso la competenza della Corte di giustizia alle materie di cui al paragrafo 2 dell' articolo 6 (ex articolo F) in relazione all'attività delle istituzioni europee.

Occorre ricordare che l'articolo 6 proclama che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: si tratta di una riforma importante nel senso che consentirà alla Corte di giustizia di essere formalmente competente a conoscere delle controversie relative all'applicazione della suddetta convenzione ad opera delle istituzioni comunitarie, una funzione, questa che dovrebbe indurla ad esercitare un'intensa vigilanza.

ASILO, IMMIGRAZIONE, LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il trattato che istituisce la Comunità europea si è arricchito di un nuovo titolo denominato "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone". Alcune disposizioni in tema di visti erano già contenute nel trattato CE (l'ex articolo 100 C è stato abrogato); la riforma riguarda quindi essenzialmente la "comunitarizzazione" di tutte le questioni che riguardano l'asilo, l'immigrazione, la libera circolazione delle persone e la cooperazione giudiziaria in materia civile.

La Corte di giustizia è oramai competente a pronunciarsi in via pregiudiziale nelle ipotesi seguenti, contemplate dall'articolo 68:

LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Il titolo VI del trattato sull'Unione europea reca il titolo "Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale".

L'articolo 35 (ex articolo K. 7) contempla due presupposti affinché la Corte abbia competenza per pronunciarsi su questioni relative al titolo VI:

Inoltre, la Corte è competente a statuire su ogni controversia sorta tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione delle misure adottate nell'ambito della suddetta cooperazione, nonché a statuire su ogni controversia fra la Commissione e gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione delle convenzioni adottate nell'ambito del terzo pilastro.