La Commissione europea

INTRODUZIONE

Al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee è allegato un "protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'ampliamento dell'UE" il quale stabilisce alcune condizioni che dovranno essere soddisfatte all'atto del prossimo ampliamento e prevede la convocazione di una nuova Conferenza intergovernativa prima che il numero degli Stati membri dell'Unione sia superiore a venti. L'attuale impianto istituzionale è infatti il retaggio di un'organizzazione inizialmente prevista per sei Stati membri; è una struttura che continua a funzionare al di là degli adeguamenti apportati per tenere conto delle nuove adesioni, sulla base degli stessi principi istituzionali.

Ciò premesso, si pongono oggi, rispetto alla Commissione europea vari problemi che investono, in particolare, la sua composizione, le funzioni del suo presidente e la sua legittimità democratica. Il trattato di Amsterdam si impegna a dare risposta a tali questioni perseguendo l'obiettivo di rafforzare e rendere più efficace un'istituzione la cui funzione è rappresentare, in piena indipendenza, gli interessi generali dell'Unione.

Il nuovo trattato modifica il procedimento di investitura della Commissione, al fine di consolidarne la legittimità, nella scia del trattato di Maastricht. Quanto alla questione della dimensione ottimale della Commissione, il protocollo sulle istituzioni (allegato al trattato) ricollega la sua soluzione alla decisione sulla nuova ponderazione dei voti in sede di Consiglio.

Inoltre, in una dichiarazione allegata all'Atto finale, la Conferenza intergovernativa invita la Commissione a presentare al Consiglio, entro la fine del 1998, una proposta di modifica delle modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (comitatologia).

LA COMPOSIZIONE

La composizione della Commissione è strettamente connessa alla questione della collegialità.

La collegialità costituisce un aspetto particolare della struttura della Commissione in virtù della quale le posizioni espresse dalla Commissione riflettono il punto di vista del collegio nel suo insieme e non quello dei singoli membri. Nel contesto dell'allargamento si teme che un aumento consistente del numero di commissari si traduca in una "nazionalizzazione" della loro funzione, a scapito della collegialità. D'altra parte, anche la riduzione del numero dei commissari rappresenta una scelta delicata; con una modifica del genere, infatti, potrebbe accadere che nel collegio dei commissari non siano rappresentate tutte le nazionalità.

In merito a questo problema, il citato protocollo sulle istituzioni prevede che, alla data dell'entrata in vigore delle prossime adesioni all'Unione europea, la Commissione sia composta da un solo commissario per nazionalità, a condizione che la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata in maniera accettabile per tutti gli Stati membri. L'obiettivo consiste nel modificare la scala delle ponderazioni per evitare che il peso relativo dei paesi piccoli e medi sia sproporzionato rispetto alla loro popolazione.

LA PRESIDENZA

Compito del presidente della Commissione è garantire l'unità e l'efficacia del collegio dei commissari ed è certo che il trattato di Amsterdam ha rafforzato la posizione del presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

La modifica dell'articolo 214 (ex articolo 158) rafforza la legittimità del presidente subordinando la sua nomina all'approvazione del Parlamento europeo. È previsto inoltre che i membri della Commissione siano designati di comune accordo con il presidente designato, e non soltanto dopo averlo consultato. Anche il nuovo articolo 217 (ex articolo 163) contribuisce a un maggiore coordinamento fra i membri del collegio perché stabilisce che la Commissione "agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente".

Al consolidamento del ruolo del presidente, infine, contribuisce anche la dichiarazione n. 32 allegata al trattato di Amsterdam, in base a cui il presidente dispone di un ampio potere discrezionale sia nell'assegnazione dei compiti fra i membri del collegio, sia nella loro ridistribuzione tra i medesimi nel corso del mandato. La dichiarazione prende atto dell'intenzione della Commissione di avviare, in parallelo, una riorganizzazione dei suoi servizi e formula l'auspicio che, per coerenza, le relazioni esterne ricadano sotto la responsabilità di un vicepresidente.

IL POTERE D'INIZIATIVA

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il potere d'iniziativa della Commissione viene potenziato sotto un triplice profilo: