Cittadinanza dell’Unione

 

SINTESI DI:

Articolo 20 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 9 del trattato sull’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI?

La cittadinanza dell’Unione è un diritto previsto dall’articolo 20 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dall’articolo 9 del trattato sull’Unione europea (TUE). Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (Unione) è automaticamente un cittadino dell’Unione europea (Unione). Questo diritto è contenuto nei trattati dell’Unione europea ed è un fattore chiave dello sviluppo di un’identità europea. La cittadinanza dell’Unione non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma si aggiunge ad essa e garantisce alle persone diritti specifici. Tali diritti sono ulteriormente specificati nei trattati oltre che nella Carta dei diritti fondamentali.

PUNTI CHIAVE

Il trattato di Lisbona ha introdotto una forma aggiuntiva di partecipazione pubblica: l’iniziativa dei cittadini. Essa consente che un milione di cittadini provenienti da almeno sette Stati membri chiedano alla Commissione europea di presentare una proposta in qualsiasi campo in cui essa abbia la facoltà di proporre un atto giuridico.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte seconda — Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 (ex articolo 17 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 56).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo II — Disposizioni relative ai principi democratici Articolo 9 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 20).

Ultimo aggiornamento: 30.06.2021