Diritti fondamentali e non discriminazione

INTRODUZIONE

Alla Corte di giustizia va riconosciuto il merito di aver gradualmente elaborato un sistema efficace di garanzia dei diritti fondamentali a livello dell'Unione europea, pur nell'assenza di norme specifiche sui diritti fondamentali nei trattati istitutivi.

L'azione della Corte è stata favorita da due fattori fondamentali:

l'articolo 220 (ex articolo 164) del trattato CE prevede che la Corte assicuri il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato;

la dimensione politica della costruzione comunitaria basata su un modello europeo di società di cui è parte integrante la garanzia di diritti fondamentali riconosciuti da tutti gli Stati membri.

Collocando in primo piano i diritti fondamentali, gli autori del trattato di Amsterdam manifestano la volontà di ribadire formalmente il rispetto dei diritti dell'uomo. Il nuovo trattato prevede in particolare:

la modifica dell'articolo 6 (ex articolo F) del trattato sull'Unione europea onde consolidare il principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

l'introduzione di una procedura da seguire in caso di violazione da parte di uno Stato membro dei principi sui quali si basa l'Unione;

una lotta più efficace contro la discriminazione che comprenderà ormai, oltre alla discriminazione nazionale, anche quella basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

l'inserimento di nuove norme in materia di parità fra uomini e donne nel trattato CE;

una maggiore tutela delle persone fisiche nei confronti del trattamento e della libera circolazione dei dati a carattere personale;

l'inserimento nell'Atto finale di dichiarazioni riguardanti l'abolizione della pena di morte, il rispetto dello statuto delle Chiese e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali, nonché le necessità delle persone portatrici di handicap.

CRONISTORIA

Lo spazio riservato ai diritti fondamentali nei trattati comunitari ha subito una notevole evoluzione dagli inizi della costruzione europea. In origine, i diritti fondamentali non erano al centro delle preoccupazioni degli autori dei trattati di Parigi e di Roma. Ciò si spiega in particolare con l'impostazione settoriale e funzionalista che caratterizza i trattati istitutivi. In effetti, il trattato di Parigi, che ha istituito la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), riguarda settori specifici come l'industria siderurgica e carbonifera. L'impostazione settoriale venne confermata in seguito al fallimento nel 1954 della Comunità europea di difesa (CED) e del tentativo di unione politica che doveva accompagnarla. Essa caratterizzò pertanto i trattati di Roma della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e della Comunità economica europea (CEE). Anche se fra questi tre trattati quello CEE spicca per la maggiore ampiezza della sua sfera operativa, nondimeno tutti e tre riguardano ambiti economici ben definiti.

La natura settoriale dei trattati istituiti finiva con farne qualcosa di diverso da una legge fondamentale o da una costituzione, cioè da atti contenenti una solenne dichiarazione dei diritti fondamentali. Evidentemente i tre trattati istitutivi non si prestavano all'inclusione di un preambolo di questo tipo, ragion per cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), firmata a Roma nel 1950, che si affermò come modello avanzato di garanzia effettiva dei diritti dell'uomo in Europa.

Questo stato di cose è rapidamente mutato a mano a mano che la giurisprudenza della Corte di giustizia si orientava ad esercitare un controllo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. L'intendo della Corte è garantire la loro osservanza da parte degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie quando agiscono nelle materie disciplinate dal diritto comunitario. La giurisprudenza della Corte ha per esempio riconosciuto al diritto di proprietà e al libero esercizio dell'attività economica lo status di diritti essenziali per il buon funzionamento del mercato interno. La Corte ha stabilito che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario e che scaturiscono da due fonti due fonti:

le tradizioni costituzionali degli Stati membri,

i trattati internazionali ai quali hanno aderito gli Stati membri (in particolare la CEDU).

Successivamente, nel 1977 il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio adottarono una dichiarazione comune nella quale affermavano la loro volontà di continuare a rispettare i diritti fondamentali derivanti dalla doppia fonte individuata dalla Corte. Un nuovo passo venne poi compiuto nel 1986 nel preambolo dell'Atto unico europeo che menziona la promozione della democrazia basandosi su questi diritti fondamentali.

Nel trattato sull'Unione europea, l'articolo 6 (ex articolo F) paragrafo 2, recita: «L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

Contemporaneamente aveva già cominciato a circolare l'idea di una adesione pura e semplice della Comunità alla CEDU. Il Consiglio decise di chiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un progetto di adesione alla CEDU con i trattati comunitari. La Corte espresse un parere il 28 marzo 1996 concludendo che, allo stato attuale del diritto comunitario, la Comunità non aveva competenza per aderire alla convenzione.

Con il procedere della costruzione europea, i campi d'azione dell'Unione si sono gradualmente ampliati, illustrando la volontà degli Stati membri di condurre delle azioni in comune in settori che finora erano strettamente nazionali (ad esempio, la sicurezza interna o la lotta contro il razzismo e la xenofobia). Di fronte a questi sviluppi che superano necessariamente il contesto settoriale dei primi passi della costruzione europea e che investono la vita quotidiana dei cittadini europei, si avverte la necessità di strumenti giuridici che sanciscono inequivocabilmente il rispetto dei diritti fondamentali in quanto principio di base dell'Unione europea. Il trattato di Amsterdam risponde a tale necessità.

PRINCIPI

Il trattato di Amsterdam precisa le disposizioni dell'articolo 6 (ex articolo F) del trattato sull'Unione europea proclamando che l'Unione si basa sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il trattato di Amsterdam modifica anche il preambolo TUE confermando l'attaccamento degli Stati membri ai diritti sociali fondamentali definiti nella Carta sociale europea del 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'articolo F paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sottolineava il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e quindi risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tuttavia, l'efficacia di quest'articolo era eliminata dall'ex articolo L (ora articolo 46) il quale stabiliva che l'articolo F era sottratto alla competenza giurisdizionale della Corte di giustizia. Considerando che la funzione della Corte è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato, il peso dei diritti fondamentali ne risultava sminuito.

Il trattato di Amsterdam garantisce l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 2 grazie ad una modifica dell'articolo 46. Pertanto, la Corte è oggi competente a conoscere delle violazioni dei diritti fondamentali connesse dagli Stati membri.

LA VIOLAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DEI PRINCIPI SUI QUALI SI BASA L'UNIONE

Il trattato di Amsterdam proclama che l'Unione si basa sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri. Contemporaneamente, il nuovo trattato prevede l'ipotesi di una violazione di questi principi da parte di uno Stato membro e prevede la procedura da seguire da parte dell'Unione nei confronti dello Stato in questione.

L'accertamento della violazione

Su proposta della Commissione o di un terzo degli Stati membri, il Consiglio, riunito a livello dei capi di Stato e di Governo, può accertare l'esistenza di una violazione che deve essere «grave e persistente». È richiesto il parere conforme (approvazione) del Parlamento europeo che decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi che dovranno corrispondere alla maggioranza dei membri del Parlamento. Inoltre, il governo dello Stato membro in questione è invitato a presentare le proprie osservazioni in materia.

L'astensione di uno Stato membro non è di ostacolo all'unanimità quando il Consiglio accerta una violazione.

La sospensione dello Stato membro in questione

In seguito all'accertamento di una violazione grave e persistente, il Consiglio ha facoltà - ma non l'obbligo - di sospendere taluni dei diritti che derivano dal trattato per lo Stato membro in questione. È invece chiaro che gli obblighi che incombono a tale Stato membro restano vincolanti. La sospensione dei diritti può ad esempio, disporre la sospensione del diritto di voto del rappresentante dello Stato membro in questione al Consiglio.

Durante questa seconda fase, il Consiglio decide a maggioranza qualificata senza tener conto dei voti dello Stato membro in questione.

La modifica o l'annullamento della sospensione

Alla luce dell'evolversi della situazione che ha portato alla sospensione di uno Stato membro, il Consiglio decide di revocare o di modificare le misure di sospensione in vigore.

A questo fine, il Consiglio decide a maggioranza qualificata senza tener conto dei voti dello Stato membro in questione.

LA LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

L'articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea, (articolo 6 nella vecchia numerazione), prevede il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Contemporaneamente, l'articolo 141 (articolo 119 secondo la vecchia numerazione) sottolinea il principio di non discriminazione fra uomini e donne, ma solo per quanto riguarda la parità di retribuzione.

Il trattato di Amsterdam cerca di rafforzare il principio di non discriminazione aggiungendo due disposizioni al trattato istitutivo della Comunità europea.

Il nuovo articolo 13

Tale articolo integra l'articolo 12 che menziona la discriminazione fondata sulla nazionalità. Il nuovo articolo prevede che il Consiglio possa prendere le misure necessarie per combattere qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Quando si fonda sull'articolo 13, il Consiglio decide all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

La dichiarazione relativa ai portatori di handicap

Il nuovo articolo 13 menziona la lotta contro la discriminazione basata su un handicap. La Conferenza intergovernativa che ha elaborato il trattato di Amsterdam ha voluto rafforzare questa garanzia attraverso una dichiarazione inserita nell'Atto finale. Tale dichiarazione prevede che quando la Comunità decide delle misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, le sue istituzioni tengono conto delle necessità dei portatori di handicap.

L'EGUAGLIANZA FRA UOMINI E DONNE

L'articolo 2 del trattato CE prevede che la Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà fra Stati membri. L'articolo 3 elenca le diverse misure che la Comunità deve mettere in atto per realizzare le finalità enunciate all'articolo 2.

Il trattato di Amsterdam cerca di integrare queste due disposizioni includendovi l'eguaglianza fra uomini e donne che attualmente figura solo all'articolo 141 (ex articolo 119) del trattato CE (e che ha portata più limitata in quanto riguarda solo la parità delle retribuzioni). Le due integrazioni sono le seguenti:

La modifica dell'articolo 2

La promozione dell'eguaglianza fra uomini e donne è inclusa nell'elenco delle finalità perseguite dalla Comunità.

La modifica dell'articolo 3

È stato aggiunto il seguente nuovo comma:

«L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità fra uomini e donne.»

IL TRATTAMENTO DEI DATI A CARATTERE PERSONALE

Il principale provvedimento comunitario in questo campo, è la direttiva del 1995 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e la libera circolazione di tali dati. In assenza di base giuridica specifica, questa direttiva si basa sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nel quadro del mercato interno (ex articolo 100 A).

La libera circolazione delle persone comporta la necessità di istituire dei sistemi di informazione su scala europea. In considerazione di questo fatto e per ottenere che anche le istituzioni comunitarie garantiscano la protezione dei dati personali, il trattato di Amsterdam ha inserito, un nuovo articolo nel trattato CE.

Il nuovo articolo 286

L'articolo consta di due paragrafi che prevedono rispettivamente quanto segue:

dal 1o gennaio 1999, gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applicano alle istituzioni e agli organi comunitari;

entro la data suddetta, il Consiglio istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organi comunitari.

Ultima modifica: 12.02.2015