Norme dell’Unione europea sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (dal 2022)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2018/848 — norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento si prefigge di rivedere e rafforzare le regole dell’Unione europea (Unione) sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici con riferimento a:

In tal modo mira a:

Abroga e sostituisce la legislazione precedente [regolamento (CE) n. 834/2007] a partire dal 1o gennaio 2022.

PUNTI CHIAVE

Principi

La produzione biologica si propone di:

Requisiti

Tra l’altro, l’agricoltura biologica deve:

Produzione

Al fine di evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute di animali e piante, i produttori devono:

Periodo di conversione

Certificazione

Controlli ufficiali ed etichettatura

Importazioni

Un prodotto importato da un paese non membro può venire venduto nell’UE come prodotto biologico se sono soddisfatte alcune condizioni. Il prodotto deve:

Atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato i seguenti atti giuridici:

Atti delegati

La Commissione europea ha adottato diversi atti delegati che modificano il regolamento (UE) 2018/848 o i suoi allegati.

Inoltre, altri regolamenti delegati completano il regolamento (UE) 2018/848.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1o gennaio 2022; la sua applicazione è stata posticipata di un anno dal regolamento (UE) 2020/1693 a causa della pandemia COVID-19 e della relativa crisi sanitaria pubblica.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prodotti ottenuti da o tramite OGM. (a) prodotti derivati in tutto o in parte da OGM, ma che in sé non contengono né sono OGM (ad esempio patate prodotte da semi OGM);

(b) prodotti che usano un OGM come l’ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma che in sé non contengono né sono OGM, né sono prodotti a partire da un OGM (ad esempio lo zucchero e gli amidi prodotti a partire da un vegetale OGM).

Certificazione di gruppo. Un sistema di certificazione identifica gli operatori che producono, preparano, distribuiscono o conservano prodotti biologici o in conversione, importano o esportano tali prodotti o commercializzano tali prodotti conformi alle norme che disciplinano la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Poiché le piccole aziende agricole fanno fronte singolarmente a costi di ispezione e oneri amministrativi piuttosto elevati legati alla certificazione biologica, è stato introdotto e definito un sistema di certificazione di gruppo che rispecchia le esigenze e la capacità delle risorse di tali aziende.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/848 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica (GU L 29 del 1.2.2023, pag. 6).

Regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione, del 27 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (GU L 228 del 2.9.2022, pag. 8).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2021/2304 della Commissione, del 18 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 2).

Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1o dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17).

Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6).

Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 25).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.03.2023