Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) n. 575/2013 istituisce un insieme unico di norme prudenziali armonizzate che le banche di tutta l’Unione devono rispettare. Tale «codice unico europeo» mira a garantire l’applicazione uniforme delle norme globali (Basilea III) in tutti gli Stati membri dell’Unione.

La legislazione è stata modificata diverse volte, in linea con le norme di regolamentazione internazionali in continua evoluzione stabilite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Tra le soluzioni innovative principali del regolamento (UE) n. 575/2013 figurano:

Modifica della legislazione

Atti delegati e di esecuzione

Il regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al fine di dare piena attuazione al codice unico bancario europeo. Un elenco completo di tali atti è disponibile qui.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9): strumento finanziario volto a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari avvalendosi di un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti per quanto riguarda le attività finanziarie. L’applicazione dell’IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Pertanto, risultano necessarie disposizioni per mitigare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.
Capitale primario di classe 1: un componente del capitale di classe 1 che comprende il capitale principale di una banca nonché le azioni ordinarie e i profitti non distribuiti.
Cartolarizzazione: transazione che consente a un prestatore, spesso una banca, di rifinanziare un insieme di prestiti/attività (ad esempio, mutui, noleggi auto, crediti al consumo, carte di credito) convertendoli in titoli su cui altri possono investire.
Crediti deteriorati: un prestito è generalmente considerato deteriorato quando sono trascorsi più di 90 giorni senza che il debitore (società o persona fisica) abbia pagato gli importi dovuti o gli interessi concordati, o quando diventa improbabile che il debitore lo rimborsi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2023