16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 386/10


Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-7/17)

(2017/C 386/08)

In data 21 settembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle, e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che l’Islanda non ha adottato e in ogni caso non ha comunicato all’Autorità di vigilanza EFTA le misure necessarie a recepire nell’ordinamento nazionale l’atto di cui all’allegato II, capo VIII, punto 6f, dell’accordo SEE (Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dell’accordo SEE.

2.

Condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro l’8 febbraio 2017, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 8 dicembre 2016 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti («l’atto»), di cui al capitolo VIII, punto 6f, dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.