7.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/5 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA
N. 3/2012/CP
del 26 ottobre 2012
che stabilisce le procedure dei comitati che assistono l’Autorità di vigilanza EFTA nell’espletamento delle sue funzioni a norma dell’articolo 3 del protocollo 1 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, adattato dal protocollo che adegua l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito “l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte”), in particolare l’articolo 3 del protocollo 1,
considerando quanto segue:
Il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione europea in determinati atti giuridici competenze di esecuzione relativamente alle norme in essi contenute. L’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato tali regole e principi generali nel regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1).
L’articolo 3 del protocollo 1 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte attribuisce all’Autorità di vigilanza EFTA funzioni che nell’ambito dell’Unione europea vengono svolte dalla Commissione europea; nell’espletare alcune di queste funzioni la Commissione europea deve seguire determinate procedure per quanto riguarda l’esercizio delle sue competenze di esecuzione. Conformemente a dette procedure, la Commissione europea sottopone a un comitato i progetti delle misure da adottare.
Conformemente all’articolo 3 del protocollo 1 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, il comitato permanente stabilisce le procedure che l’Autorità di vigilanza EFTA deve seguire quando sottopone ad un comitato un progetto di misura o comunque lo consulta.
Queste procedure sono identiche o corrispondono maggiormente a quelle seguite dalla Commissione, conformemente agli atti di cui agli allegati dell’accordo SEE, nell’espletare le funzioni corrispondenti.
La decisione di designare, tra gli Stati EFTA, comitati corrispondenti ai comitati dell’Unione europea deve essere presa separatamente dal comitato permanente a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo sul comitato permanente degli Stati EFTA su proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA,
DECIDE:
Articolo 1
Disposizioni comuni
1. L’Autorità di vigilanza EFTA è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati EFTA, presieduto da un rappresentante di detta Autorità. Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato.
2. Il presidente sottopone all’esame del comitato il progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione. I termini sono proporzionati e offrono ai membri del comitato tempestive e effettive opportunità di esaminare il progetto di misure ed esprimere la loro posizione.
3. Fino a quando il comitato non esprime un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di misure per tenere conto delle discussioni all’interno del comitato. Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. A tal fine, può convocare diverse riunioni del comitato.
4. Il parere del comitato è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato EFTA ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
5. Se del caso, il meccanismo di controllo prevede il rinvio a un comitato di appello. Il comitato di appello adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. L’Autorità di vigilanza EFTA sottopone al comitato una proposta di regolamento interno. Il comitato di appello esprime il suo parere entro due mesi dalla data del rinvio. Un rappresentante dell’Autorità di vigilanza EFTA presiede il comitato di appello.
Articolo 2
Procedura consultiva
1. Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è espresso a maggioranza semplice.
2. L’Autorità di vigilanza EFTA decide le misure da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere formulato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del parere.
Articolo 3
Procedura d’esame
1. Nei casi in cui si applica la procedura d’esame, il comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è espresso a maggioranza semplice.
2. Nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo, l’Autorità di vigilanza EFTA adotta il progetto di misure previste.
3. Nei casi in cui il comitato esprime un parere negativo, l’Autorità di vigilanza EFTA non adotta le misure. Qualora sia ritenuto necessario il progetto di misure, il presidente può sottoporre una versione modificata del progetto al comitato, ovvero presentare il progetto di misure al comitato di appello per una nuova delibera.
4. Nei casi in cui non è espresso alcun parere, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare le misure previste a meno che l’atto di base non preveda che il progetto di misure non possa essere adottato nei casi in cui non è espresso alcun parere.
Articolo 4
Rinvio al comitato di appello
1. Il comitato di appello è composto da un rappresentante per ogni Stato EFTA ed è presieduto da un rappresentante dell’Autorità di vigilanza EFTA. I membri del comitato che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA (articolo 1) non fanno parte del comitato di appello. Il comitato di appello esprime il suo parere a maggioranza semplice. Il presidente del comitato di appello non prende parte alle votazioni del comitato.
2. Fino a quando un parere non è espresso, ogni membro del comitato di appello può proporre modifiche al progetto di misure e il presidente può decidere se modificarlo o no. Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello. Egli informa il comitato di appello del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifiche che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato di appello.
3. Nei casi in cui il comitato di appello:
a) |
esprime un parere positivo, l’Autorità di vigilanza EFTA adotta il progetto di misure; |
b) |
non esprime alcun parere, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare il progetto di misure; |
c) |
esprime un parere negativo, l’Autorità di vigilanza EFTA non adotta il progetto di misure. |
Articolo 5
Misure immediatamente applicabili
1. In deroga agli articoli 2 e 3, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, misure di esecuzione immediatamente applicabili.
2. L’Autorità di vigilanza EFTA adotta misure che sono immediatamente applicabili senza previa presentazione ad un comitato e rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, salvo altrimenti disposto dall’atto di base.
3. Il presidente sottopone senza indugio le misure di cui al paragrafo 1 al comitato competente al fine di ottenerne il parere, conformemente alla procedura prevista per tale comitato.
4. Nel caso della procedura d’esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato, l’Autorità di vigilanza EFTA abroga immediatamente le misure adottate in conformità del paragrafo 1.
5. Le misure di cui al paragrafo 1 rimangono in vigore fino alla loro abrogazione o sostituzione.
Articolo 6
Abrogazione della decisione del comitato permanente n. 3/94/CP del 10 gennaio 1994
È abrogata la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/94/CP del 10 gennaio 1994.
Articolo 7
Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti
Laddove gli atti di base adottati prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011 facciano riferimento alla decisione 1999/486/CE, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) |
i riferimenti all’articolo 3 della decisione 1999/486/CE si intendono come riferimenti all’articolo 2 (procedura consultiva) della presente decisione; |
(b) |
i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/486/CE si intendono come riferimenti all’articolo 3 (procedura d’esame) della presente decisione. |
Articolo 8
Regime transitorio
La presente decisione lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere conformemente alla decisione del comitato permanente n. 3/94/CP.
Articolo 9
Informazioni sui lavori dei comitati
L’Autorità di vigilanza EFTA presenta ogni anno una relazione sui lavori dei comitati.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 11
Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012
Per il comitato permanente
Il presidente
Atle LEIKVOLL
Il segretario generale
Kristinn F. ÁRNASON
(1) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.