12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/32


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018

PROGRAMMI MULTIPLI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2018/C 9/10)

1.   Contesto e finalità del presente invito

1.1.   Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 (1) relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. Il regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (2) e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (3).

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

a)

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b)

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

c)

rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

d)

aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e)

ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2.   Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018, adottato mediante decisione di esecuzione (4) il 15 novembre 2017, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha affidato all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di talune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, compresi la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, il ricevimento e la valutazione delle proposte, la preparazione e la firma delle convenzioni di sovvenzione dei programmi multipli e il monitoraggio dell’esecuzione.

1.4.   Il presente invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 (azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018 relativo ad azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno e della priorità 4: programmi multipli nei paesi terzi.

2.   Obiettivi — Temi — Priorità

Le sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018 definiscono le priorità tematiche per le azioni cofinanziate attraverso il presente invito (si veda anche la successiva sezione 6.2 relativa alle Attività ammissibili). Le domande presentate in risposta al presente invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei quattro temi forniti in tali sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno considerate ai fini del finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito della medesima tematica prioritaria. I richiedenti possono inoltre presentare più domande di progetti diversi nell’ambito di diverse priorità tematiche o temi.

3.   Calendario

Il termine ultimo per la presentazione è il 12 aprile 2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).

 

Fasi/Scadenze

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

12.1.2018

b)

Termine per la presentazione di quesiti di argomento non informatico

29.3.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale)

c)

Termine per la risposta a quesiti di argomento non informatico

5.4.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale)

d)

Termine per la presentazione delle domande

12.4.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale)

e)

Periodo di valutazione

aprile-agosto 2018

f)

Informazioni ai richiedenti

ottobre 2018

g)

Fase di adeguamento della sovvenzione

ottobre 2018-gennaio 2019

h)

Firma della convenzione di sovvenzione

< gennaio 2019

i)

Data d’inizio dell’azione

> 1.1.2019

4.   Bilancio disponibile

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato a 74 100 000 EUR. La ripartizione indicativa dello stanziamento totale tra i vari temi è fornita nella tabella intitolata «Attività ammissibili» al successivo punto 6.2.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il 2018 in seguito alla sua adozione da parte dell’autorità di bilancio, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.

La Chafea si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   Condizioni di ammissibilità

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Sebbene le proposte possano essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell’Unione europea, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta in inglese per facilitare il trattamento della domanda e la revisione degli esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione. Inoltre, si fa presente ai richiedenti che la Chafea usa in linea di massima l’inglese per comunicare ai beneficiari il seguito da dare alle azioni cofinanziate e il relativo monitoraggio (fase di gestione delle sovvenzioni).

Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica della proposta (parte B) se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE.

6.   Criteri di ammissibilità

6.1.   Richiedenti ammissibili

Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (in appresso «regolamento finanziario»).

Più in particolare, sono ammissibili le domande presentate dalle seguenti organizzazioni e dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

i)

organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;

ii)

organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione;

iii)

organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o

iv)

organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:

i)

le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell’Unione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:

se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell’Unione; oppure

se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

ii)

un gruppo, definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti il cui nome è protetto;

iii)

un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

iv)

l’organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta presentata l’organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

Le proposte sono presentate da:

a)

almeno due organizzazioni di cui ai punti a), c) o d) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, provenienti da almeno due Stati membri; oppure

b)

una o più organizzazioni dell’Unione di cui al punto b) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite negli Stati membri dell’UE.

Avvertenza per i richiedenti britannici: si prega di notare che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito uscirà dall’UE durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con l’UE che assicuri in particolare il mantenimento dell’ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dell’UE (pur continuando a partecipare, ove possibile) o potrebbe essere loro richiesto di uscire dal progetto a norma dell’articolo 34.3 dell’accordo di sovvenzione.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione che fanno parte della proposta o delle proposte non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni;

entità pubblica: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’entità di diritto pubblico;

entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome;

inoltre, a tutti i richiedenti è richiesto di presentare documentazione pertinente attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2015/1829.

6.2.   Azioni e attività ammissibili

Le proposte soddisfano i criteri di ammissibilità elencati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire:

a)

le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014;

b)

le proposte rispettano la normativa dell’Unione applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione e presentano una dimensione unionale;

c)

le proposte a livello di mercato interno riguardanti uno o più regimi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, si concentrano sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel loro messaggio principale dell’Unione. Quando in detto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, tali prodotti appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell’Unione;

d)

se l’informazione trasmessa da un programma multiplo riguarda l’impatto sulla salute, le proposte devono:

a livello di mercato interno, rispettare l’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), o essere accettate dall’autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni;

a livello di paesi terzi, essere accettate dall’autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni;

e)

se la proposta intende indicare l’origine o i marchi commerciali, essa deve essere conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Avvertenza per i richiedenti che presentano proposte riguardanti il Regno Unito: si fa presente che l’uscita del Regno Unito dall’UE potrebbe provocare modifiche nell’attuazione dei programmi.

Ai fini di valutare l’ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:

le proposte concernenti regimi di qualità nazionali forniscono una documentazione o un riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento del regime di qualità da parte dello Stato membro;

le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile descrivono in che modo il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione contiene riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Ciascuna proposta è inoltre conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale per il 2018 per i programmi multipli. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2018 che illustrano in dettaglio i quattro temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.

Azione nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno

Temi

Importo totale previsto

Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi

Tema A - Programmi di informazione e di promozione che mirano a evidenziare l’aspetto della sostenibilità della produzione di carne ovina e caprina (*1)

4 000 000 EUR

L’obiettivo è evidenziare l’aspetto della sostenibilità del settore ovicaprino, che costituisce il sistema di allevamento più estensivo e svolge un ruolo importante nella protezione dell’ambiente naturale e nel mantenimento della biodiversità. Le greggi di piccoli ruminanti pascolano circa sull’80 % delle aree dell’UE soggette a svantaggi naturali e svolgono un ruolo attivo nel mantenimento della popolazione rurale nonché delle superfici prative e dei pascoli. Le azioni evidenziano la sostenibilità ambientale di questo tipo di produzione, sottolineando il suo apporto benefico alle azioni in materia di clima e di ambiente.

 

 

Per esempio, le azioni riguarderanno i modi in cui i prodotti promossi e i relativi metodi di produzione contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra) e/o all’adattamento agli stessi; alla biodiversità, alla conservazione e all’uso sostenibile (per esempio, del paesaggio e delle risorse genetiche); alla gestione sostenibile delle risorse idriche (per esempio, uso efficiente delle risorse idriche, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi); alla gestione sostenibile dei suoli (per esempio, controllo dell’erosione; bilancio dei nutrienti; prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione). Esse possono inoltre evidenziare il ruolo attivo dell’allevamento ovicaprino estensivo nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali e nel mantenere le superfici prative e/o i pascoli di transumanza.

 

 

L’impatto finale atteso è migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato.

Tema B - Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e verdura nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate (*2)

8 000 000 EUR

La Commissione è impegnata nella promozione di abitudini alimentari corrette, in linea con il suo libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità (10). Le azioni evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura nell’ambito di un’alimentazione equilibrata. In particolare, i messaggi possono incentrarsi sui seguenti aspetti: mirare al consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc.

 

 

L’obiettivo è aumentare il consumo di frutta e verdura prodotti nell’UE e nel contempo fornire informazioni ai consumatori in merito alle abitudini alimentari corrette ed equilibrate.

 

 

L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, promuoverne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

Tema C - Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014

30 000 000 EUR

Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014

L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione:

a)

regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;

b)

metodo di produzione biologica;

c)

il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

Uno dei risultati attesi è aumentare i livelli di riconoscimento del simbolo grafico associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei tenendo conto del fatto che, secondo l’indagine specifica Eurobarometro (n. 440), solo il 20 % dei consumatori europei riconosce i simboli grafici dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 17 % quelli dei prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione. Inoltre, solo il 23 % dei consumatori europei riconosce il simbolo grafico UE dell’agricoltura biologica.

L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione registrati nell’ambito di un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

Oppure:

Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014

 

Per i programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014:

L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.

L’impatto atteso è migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato.

Azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi

Tematiche

Importo totale previsto

Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi

Tema D - Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo.

32 100 000 EUR

I programmi di informazione e promozione sono rivolti a uno o più paesi terzi.

Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi destinatari.

Tipologie di attività ammissibili

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente invito:

1.

Gestione del progetto

2.

Relazioni pubbliche

Azioni di PR

Eventi stampa

3.

Sito web, media sociali

Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web

MEDIA sociali (configurazione degli account, interventi regolari)

Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, webinar ecc.)

4.

Pubblicità

Stampa

TV

Radio

Servizi online

Attività in ambienti esterni

Cinema

5.

Strumenti di comunicazione

Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali

Video promozionali

6.

Eventi

Stand in fiere

Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazione per la vendita/corsi di cucina, attività nelle scuole

Settimane dei ristoranti

Sponsorizzazione di eventi

Viaggi di studio in Europa

7.

Promozione presso i punti vendita

Giornate di degustazione

Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentiti nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e i metodi di produzione biologica.

Periodo di esecuzione

L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.

7.   Criteri di esclusione  (11)

7.1.   Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a)

l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, anche in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell’esecuzione di un contratto;

ii)

per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di appalto;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:

i)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (12);

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (13), e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI (14) del Consiglio, nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell’amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l’operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

iii)

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (15);

iv)

riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (17), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi)

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

e)

l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (19).

7.2.   Esclusione dalla concessione

I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all’articolo 107 del regolamento finanziario:

a)

si trovano in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106 del regolamento finanziario;

b)

hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione.

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l’esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull’onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 107 e 108 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.

8.   Criteri di selezione

8.1.   Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l’attività per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al finanziamento della stessa.

La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario. Tale valutazione non sarà effettuata se:

il richiedente è un organismo pubblico;

il contributo dell’UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR.

I documenti giustificativi richiesti per la valutazione della capacità finanziaria comprendono:

il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale dell’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti;

per le entità di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richieda un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per ciascun beneficiario):

una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell’ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici.

La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata tramite il portale dei partecipanti.

8.2.   Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine il programma.

I richiedenti dimostrano che almeno una persona fisica assunta dal richiedente con contratto d’impiego o assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto (per esempio, contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata coordinatore del progetto. Il coordinatore del progetto possiede almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «Informazioni supplementari»:

Curriculum Vitae (qualifiche ed esperienze professionali) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell’azione proposta (20);

una dichiarazione del coordinatore di progetto proposto che confermi la disponibilità per l’intera durata dell’azione proposta.

Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano attuare determinate parti della proposta, si presentano le prove di un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «Informazioni supplementari»:

una relazione delle attività dell’organizzazione proponente o una descrizione delle attività svolte in relazione alle attività ammissibili al cofinanziamento descritte al punto 6 che precede.

9.   Criteri di aggiudicazione

La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.

Le domande devono proporre una struttura di gestione efficiente e fornire una descrizione chiara e precisa della strategia e dei risultati attesi.

Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai criteri e sottocriteri esposti di seguito.

Criteri

Punteggio massimo

Soglia di ammissione

1.

Dimensione unionale

20

14

2.

Qualità della proposta tecnica

40

24

3.

Qualità della gestione di progetto

10

6

4.

Bilancio e rapporto costi/benefici

30

18

TOTALE

100

62

Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente sono respinte.

Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali si considerano i sottocriteri esposti di seguito.

1.

Dimensione unionale

a)

Pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014, agli scopi di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento, e alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi enunciati nell’ambito della priorità tematica pertinente;

b)

messaggio dell’Unione della campagna;

c)

impatto del progetto a livello unionale.

2.

Qualità della proposta tecnica

a)

Qualità e pertinenza dell’analisi di mercato;

b)

coerenza della strategia del programma, degli obiettivi e dei messaggi chiave;

c)

scelta adeguata delle attività per quanto riguarda obiettivi e strategia del programma, formula comunicativa adeguata, sinergia tra le attività;

d)

descrizione sintetica delle attività e dei prodotti/servizi da fornire;

e)

qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.

3.

Qualità della gestione di progetto

a)

Organizzazione del progetto e struttura della gestione;

b)

meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.

4.

Bilancio e rapporto costi/benefici

a)

Giustificazione del livello complessivo dell’investimento;

b)

ripartizione equilibrata del bilancio in relazione agli obiettivi e al campo di applicazione delle attività;

c)

chiara descrizione dei costi stimati e accuratezza del bilancio;

d)

coerenza tra i costi stimati e i prodotti/servizi da fornire;

e)

stima realistica dei costi di coordinamento del progetto e delle attività realizzate dall’organizzazione proponente, compresi il numero di persona/giorni e la relativa tariffa.

Sulla base della valutazione tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Le sovvenzioni sono concesse alle proposte che hanno ottenuto il punteggio più alto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Una graduatoria separata è stabilita per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte.

Se due (o più) proposte figurano nella medesima graduatoria con lo stesso numero di punti, verrà data priorità alla proposta o alle proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, tra due proposte con parità di punteggio, la Commissione seleziona per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato al fine di differenziare le proposte, la Commissione seleziona in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «Dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità della proposta tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».

Qualora per un dato tema non vi siano sufficienti proposte in graduatoria per l’utilizzo di tutti i fondi disponibili, l’ammontare non utilizzato può essere riassegnato ad altri temi secondo i seguenti criteri:

a)

il totale dei fondi rimanenti per i tre temi relativi al mercato interno è riassegnato ai progetti rivolti al mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso;

b)

si segue lo stesso approccio per proposte relative ai paesi terzi (temi 4-6);

c)

qualora successivamente a ciò restasse comunque un’eccedenza, le somme restanti stanziate sia per il mercato interno sia per i paesi terzi sono unite e assegnate ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso.

Si segue rigidamente l’ordine delle graduatorie.

10.   Impegni giuridici

I coordinatori delle proposte inserite nell’elenco ai fini del finanziamento saranno invitati ad avviare una fase di adeguamento prima della firma della convenzione di sovvenzione; l’adeguamento si svolgerà tramite un sistema online di preparazione alla sovvenzione (SYGMA). Se l’esito è positivo, si giungerà alla firma di una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento.

La convenzione di sovvenzione deve essere firmata elettronicamente prima dal coordinatore a nome del consorzio e successivamente dalla Chafea. Tutti i cobeneficiari devono aderire alla convenzione di sovvenzione firmando elettronicamente l’apposito modulo di adesione.

11.   Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario e le modalità di applicazione (21) definiscono le norme applicabili per l’attuazione dei programmi multipli.

11.1.   Principi generali relativi alle sovvenzioni

a)

Divieto di cumulo

Una singola azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione europea.

In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi.

I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b)

Non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

Può essere concessa una sovvenzione per azioni già avviate solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In questo caso, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

c)

Il principio di cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l’azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell’Unione.

Le spese restanti sono a carico esclusivo dell’organizzazione proponente. I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell’azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti.

11.2.   Bilancio in pareggio

Il bilancio stimato dell’azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.

Il bilancio deve essere redatto in euro.

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Esecuzione dei contratti/subappalti

Laddove l’esecuzione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse (22).

Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare tale documentazione ai fini di un eventuale audit.

Qualora l’organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), deve selezionare i subappaltatori in conformità della normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.

Il subappalto, ossia l’esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell’azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

deve essere giustificato tenuto conto della natura dell’azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;

i compiti principali delle azioni (ossia il coordinamento tecnico e finanziario dell’azione e la gestione della strategia) non possono essere subappaltati né delegati;

i costi stimati dei subappalti devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta;

l’eventuale ricorso a subappaltatori, se non previsto nella descrizione dell’azione, è comunicato dal beneficiario e approvato dallo Stato membro. La Chafea potrà approvare la richiesta di subappalto:

i)

prima del ricorso al subappalto, se i beneficiari richiedono una modifica;

ii)

dopo il ricorso al subappalto se tale procedura:

è motivata specificamente nella relazione tecnica intermedia o finale e

non comporta modifiche dell’accordo di sovvenzione tali da mettere in discussione la decisione di concessione della sovvenzione o che siano in contrasto con la parità di trattamento tra i richiedenti;

i beneficiari assicurano che le specifiche condizioni che si applicano ai beneficiari, elencate nell’accordo di sovvenzione (per esempio, visibilità, riservatezza ecc.), sono applicabili anche ai subappaltatori.

Subappalto a entità aventi un legame strutturale con il beneficiario

I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall’entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).

I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.

11.4.   Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili

Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all’esecuzione dell’azione (24).

Importo massimo ammissibile richiesto

La sovvenzione dell’UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:

per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma;

per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità degli articoli 136 e 143 TFUE (25), il tasso è pari all’85 %.

I tassi sopra indicati si applicano solo alle sovvenzioni firmate dalla Chafea prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’UE (principio di cofinanziamento).

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 6 della convenzione di sovvenzione.

I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi da 1 a 3).

I costi inammissibili sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafo 4).

Calcolo della sovvenzione finale

L’importo definitivo della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.

L’«importo definitivo della sovvenzione» dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità dei termini e delle condizioni della convenzione.

L’importo è calcolato dalla Chafea, al momento del pagamento del saldo, secondo l’iter seguente:

(1)

applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili;

(2)

limite all’importo massimo della sovvenzione;

(3)

riduzione dovuta al divieto del fine di lucro;

(4)

riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.

Le sovvenzioni dell’UE non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell’azione. Per «profitto» s’intende la differenza positiva tra l’importo ottenuto a seguito delle fasi 1 e 2, cui si aggiungono le entrate complessive dell’azione, e i costi ammissibili totali dell’azione.

Qualora si ottenga un profitto, la Chafea ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l’azione. Il partner (coordinatore o altro beneficiario) che richieda un contributo UE pari o inferiore a 60 000 EUR è esente da tale disposizione.

11.5.   Modalità di pagamento

Secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 2), è trasferito al coordinatore un prefinanziamento pari al 20 % dell’importo della sovvenzione.

I pagamenti intermedi sono versati al coordinatore secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 3). I pagamenti intermedi sono destinati a rimborsare i costi ammissibili sostenuti per l’esecuzione del programma nel corso dei corrispondenti periodi di riferimento.

L’importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 90 % dell’importo massimo della sovvenzione.

La Chafea stabilirà l’importo del pagamento del saldo in base al calcolo dell’importo definitivo della sovvenzione e alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Se l’importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all’importo definitivo della sovvenzione, il pagamento del saldo assume la forma di un recupero.

11.6.   Garanzia di prefinanziamento

Nel caso in cui la capacità finanziaria del richiedente non sia soddisfacente, può essere richiesta una garanzia di prefinanziamento per un importo massimo pari all’importo del prefinanziamento in modo da limitare i rischi finanziari connessi al versamento del prefinanziamento.

A richiesta, la garanzia finanziaria, in euro, viene fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, stabilito in uno degli Stati membri dell’Unione europea. Non sono accettate come garanzie finanziarie somme bloccate su conti bancari.

La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido di un terzo o da una garanzia in solido dei beneficiari dell’azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

Il garante è escusso per primo e non può esigere che la Chafea agisca contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione).

La garanzia di prefinanziamento è esplicitamente in vigore fino al pagamento del saldo e, se il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, fino a tre mesi dopo l’emissione della nota di addebito al beneficiario.

Non sono richieste garanzie al beneficiario di un contributo dell’UE pari o inferiore a 60 000 EUR (sovvenzioni di valore modesto).

12.   Pubblicità

12.1.   Da parte dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti a indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l’emblema dell’Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Le norme per la riproduzione grafica dell’emblema europeo sono raccolte nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (26).

Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall’Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it’s from Europe»:

Gli orientamenti sull’uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa (27).

Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l’eccezione dei piccoli gadget), dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell’autore. La Commissione europea/l’Agenzia non accetta alcuna responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.

12.2.   Da parte della Chafea

Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web della Chafea entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.

La Chafea pubblicherà le seguenti informazioni:

nome del beneficiario (entità giuridica);

indirizzo del beneficiario se questi è una persona giuridica, regione se il beneficiario è una persona fisica, definita al livello NUTS 2 (28) se è domiciliato all’interno dell’UE o equivalente se domiciliato al di fuori dell’UE;

oggetto della sovvenzione;

importo concesso.

13.   Protezione dei dati

La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all’azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell’Agenzia esecutiva/della Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell’Agenzia esecutiva/della Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento all’informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

e sul sito web dell’Agenzia:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l’obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall’Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall’Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all’Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 bis e 108 del regolamento finanziario dell’UE in conformità delle disposizioni applicabili.

14.   Procedura di presentazione delle proposte

Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Prima di presentare una proposta:

1.

Trovare un invito:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Creare un account per presentare una proposta:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.

I richiedenti rispettano il limite di pagine e i requisiti di formattazione per la proposta tecnica (parte B) indicati nel sistema di presentazione.

La presentazione della proposta implica l’accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell’invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione (30).

Contatti

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito Internet del portale dei partecipanti:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 29.3.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 5.4.2018 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (per esempio, richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.

Una volta trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande non è più possibile modificarle.

Documenti correlati

Guida per i richiedenti e relativi allegati

Modulo di domanda

Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari)


(1)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015 pag. 14).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 novembre 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, C(2017) 7475/2.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(7)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pagg. 9–25).

(*1)  Le proposte relative alle carni ovicaprine sono ammissibili anche nell’ambito dei temi C e D. Per i programmi ovini/caprini proposti a valere sul tema C, al fine di evitare sovrapposizioni, il messaggio è diverso rispetto a quello dell’aspetto sostenibile della produzione di carni ovine e caprine (tranne nel caso in cui la carne ovina/caprina sia associata a un altro prodotto o ad altri prodotti).

(*2)  Le proposte relative alla frutta e alla verdura sono ammissibili anche nell’ambito dei temi C e D. Per i programmi relativi a frutta e verdura proposti nell’ambito del tema C, il messaggio è diverso rispetto alla comunicazione dei benefici del consumo di frutta e verdura nell’ambito di una dieta corretta ed equilibrata (tranne nel caso in cui la frutta e la verdura siano associate a un altro prodotto o ad altri prodotti).

(10)  COM(2007) 279 final, del 30.5.2007.

(11)  Articolo 106, paragrafi 1 e 2, articoli 107 e 108 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), modificati da ultimo rispettivamente dal regolamento (UE) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1) e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 7).

(12)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48

(13)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(14)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(15)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(16)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(17)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(18)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(20)  Il modello è disponibile al seguente indirizzo: http://europass.cedefop.europa.eu/

(21)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione in vigore, modificati da ultimo rispettivamente dal regolamento (UE) 2015/1929 e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462.

(22)  Per indicazioni in merito alla procedura di gara, si prega di consultare la seguente pagina web:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_it.pdf

(23)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(24)  Si richiama l’attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.

(25)  Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia.

(26)  http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm

(27)  https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_it

(28)  GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1.

(29)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(30)  Articolo 96 del regolamento finanziario.