16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/15


Invito a presentare proposte — Programma UE congiunto e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consumatori

2012/C 171/10

1.   CONTESTO

La Commissione europea bandisce un invito a presentare proposte (rif. ECFIN/A4/2012/008) per la realizzazione di inchieste tra i consumatori nel quadro del programma UE congiunto e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consumatori [approvato dalla Commissione il 12 luglio 2006, documento COM(2006) 379], nello Stato membro dell’UE seguente: Irlanda e nei paesi candidati: Islanda e Serbia. Questa cooperazione assumerà la forma di una convenzione quadro di partenariato tra la Commissione e gli organismi specializzati, della durata di due anni, dal 1o maggio 2013 al 30 aprile 2015.

Obiettivo del programma è raccogliere dati sulla situazione economica degli Stati membri dell’Unione e dei paesi candidati allo scopo di comparare i loro cicli congiunturali ai fini della gestione dell’Unione economica e monetaria (UEM). Tale programma è divenuto uno strumento indispensabile nella procedura di vigilanza sull'economia nell'ambito dell'UEM, ma anche ai fini generali della politica economica.

2.   FINALITÀ E SPECIFICHE DELL'AZIONE

2.1.   Obiettivi

Al programma UE congiunto e armonizzato partecipano, su base finanziaria congiunta, organismi/istituti specializzati nell'effettuare sondaggi d'opinione. La Commissione intende concludere convenzioni con organismi e istituti debitamente qualificati perché svolgano una o più delle seguenti inchieste nei prossimi due anni:

inchiesta sugli investimenti in Irlanda, Islanda e Serbia,

inchiesta sull’edilizia in Irlanda, Islanda e Serbia,

inchiesta sul commercio al dettaglio in Irlanda, Islanda e Serbia,

inchiesta sui servizi in Irlanda, Islanda e Serbia,

inchiesta sull’industria in Irlanda, Islanda e Serbia,

inchiesta sui consumatori Islanda e Serbia,

inchieste ad hoc su temi di attualità economica. Le inchieste ad hoc sono occasionali per definizione e vengono svolte in complemento a quelle mensili utilizzandone gli stessi campioni, al fine di ottenere informazioni relative a problematiche specifiche di politica economica.

Le inchieste sono mirate ai dirigenti dei settori dell'industria, degli investimenti, dell'edilizia, del commercio al dettaglio e dei servizi, nonché ai consumatori.

2.2.   Specifiche tecniche

2.2.1.   Tempistica delle inchieste e comunicazione dei risultati

La seguente tabella riporta le inchieste oggetto del presente invito a presentare proposte:

Denominazione dell'inchiesta

Numero di attività/classi di dimensione

Numero di aggregati

Numero di domande da rivolgere ogni mese

Numero di domande da rivolgere ogni trimestre

Operatori del settore

68/—

8

7

9

Investimenti

6/6

2

2 domande in marzo/aprile

4 domande in ottobre/novembre

Edilizia

3/—

1

5

1

Commercio al dettaglio

5/—

3

6

Servizi

37/—

1

6

2

Consumatori

22 disaggregazioni

2

14

3

Le inchieste mensili devono essere svolte nel corso dei primi quindici giorni del mese e i risultati devono essere comunicati via e-mail alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del mese, conformemente al calendario incluso nella convenzione di sovvenzione; i risultati vengono pubblicati di norma il penultimo giorno lavorativo del mese. Il termine per la consegna dei risultati delle inchieste presso i consumatori è di sette giorni lavorativi prima della fine del mese conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.

Le inchieste trimestrali devono essere realizzate nel corso delle prime due settimane del primo mese di ogni trimestre (gennaio, aprile, luglio e ottobre) e i risultati devono essere trasmessi via e-mail alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della fine, rispettivamente, di gennaio, aprile, luglio e ottobre, e conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.

Le inchieste semestrali sugli investimenti devono essere svolte nel corso dei mesi di marzo/aprile e ottobre/novembre e i risultati devono essere comunicati via e-mail alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della fine, rispettivamente, di aprile e novembre, e conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.

Per le inchieste ad hoc, il beneficiario deve impegnarsi a rispettare le scadenze specifiche che saranno stabilite.

Una descrizione dettagliata dell’azione (allegato I della convenzione specifica di sovvenzione) può essere scaricata dal seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

2.2.2.   Metodologia e questionari

I particolari sulla metodologia, i questionari e le linee guida internazionali per effettuare inchieste presso le imprese e i consumatori si possono trovare nel manuale per l'utilizzatore del programma UE congiunto e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consumatori, disponibile in lingua inglese nel seguente sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdf

3.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DURATA

3.1.   Disposizioni amministrative

La Commissione intende stabilire un rapporto di cooperazione a lungo termine con i candidati prescelti. A questo fine verrà conclusa fra le parti una convenzione quadro di partenariato. Nell’ambito di tale convenzione, che definirà gli obiettivi comuni e la natura delle azioni previste, le parti possono concludere convenzioni specifiche annuali di sovvenzione. L’azione si svolge dal 1o maggio al 30 aprile.

3.2.   Durata

L’organismo/istituto è selezionato per un periodo massimo di due anni. Possono essere concluse due convenzioni specifiche annuali di sovvenzione, la prima delle quali coprirà il periodo dal 1o maggio 2013 al 30 aprile 2014.

4.   QUADRO FINANZIARIO

4.1.   Fonti di finanziamento dell’Unione

Le azioni prescelte saranno finanziate dalla voce di bilancio 01.02.02 — Coordinamento e sorveglianza dell'Unione economica e monetaria.

4.2.   Stima dello stanziamento globale dell’Unione per il presente invito

Il totale delle risorse di bilancio stanziate per le inchieste nella zona dell’euro per il periodo maggio 2013-aprile 2014 è di 450 000 EUR (quattrocentocinquantamila euro).

Per l’anno successivo lo stanziamento potrebbe essere aumentato del 2 % circa l’anno, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

4.3.   Percentuale di cofinanziamento dell’Unione

La partecipazione della Commissione al cofinanziamento non può superare il 50 % dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per ciascuna inchiesta. La Commissione stabilisce la percentuale del cofinanziamento caso per caso.

4.4.   Finanziamento dell'azione da parte del beneficiario e costi ammissibili sostenuti

Il beneficiario dovrà presentare il bilancio previsionale particolareggiato per il primo anno, comprendente la stima dei costi e del finanziamento dell'azione, espressi in euro. Il bilancio particolareggiato per l’anno successivo, nell'ambito della convenzione quadro di partenariato, sarà presentato se la Commissione lo chiederà.

L’importo della sovvenzione chiesta alla Commissione, da indicare nel bilancio previsionale, va arrotondato alla decina più vicina. Altrimenti provvederà la Commissione ad arrotondarlo. Il bilancio previsionale farà parte, come allegato, della convenzione specifica di sovvenzione. La Commissione potrà poi utilizzare tali dati a fini di revisione contabile.

I costi ammissibili possono essere sostenuti solo dopo che tutte le parti abbiano firmato la convenzione di sovvenzione, salvo in circostanze eccezionali, ma in ogni caso non prima della presentazione della domanda di sovvenzione. I contributi in natura non sono considerati costi ammissibili.

4.5.   Modalità di pagamento

Entro i 45 giorni successivi alla data alla quale la convenzione specifica è firmata dall’ultima delle due parti, al partner viene erogato un prefinanziamento pari al 40 % dell'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 3 della convenzione specifica di sovvenzione.

Entro i due mesi successivi alla scadenza del termine dell’azione viene presentata una richiesta di pagamento del saldo (per ulteriori dettagli si rimanda agli articoli 5 e 6 della convenzione specifica di sovvenzione).

Saranno considerati ammissibili soltanto i costi rintracciabili e identificabili all'interno del sistema contabile del beneficiario.

4.6.   Subappalti

Se, in una proposta, l'entità dei servizi eseguiti da un subcontraente è pari o superiore al 50 %, il subappaltatore deve presentare tutti i documenti necessari per la valutazione della proposta del candidato nel suo insieme, in base ai criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (cfr. punti 5, 6 e 7). Ciò significa che il subappaltatore deve dimostrare di soddisfare i criteri in materia di esclusione e che i criteri di selezione e di aggiudicazione saranno applicati alla capacità complessiva del candidato e del subappaltatore.

Il candidato alla sovvenzione affida l’appalto agli offerenti che presentano il miglior rapporto qualità/prezzo, avendo cura di evitare ogni conflitto d'interessi. Se il subappalto supera l'importo di 60 000 EUR, il candidato, se sarà selezionato, dovrà comprovare di aver scelto il subappaltatore in base al miglior rapporto qualità/prezzo.

4.7.   Proposte congiunte

In tutti i casi di proposte congiunte si devono indicare con precisione le prestazioni e il contributo finanziario di tutti i partecipanti alla proposta, i quali devono presentare, riguardo a tali prestazioni, tutta la documentazione necessaria per la valutazione della proposta nel suo insieme, in base ai criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (cfr. punti 5, 6 e 7).

Uno dei partecipanti svolge la funzione di coordinatore e:

assume nei confronti della Commissione l'intera responsabilità del partenariato,

controlla le attività degli altri partecipanti,

assicura la coerenza globale e la presentazione dei risultati dell'inchiesta entro i termini stabiliti,

centralizza la firma del contratto e consegna alla Commissione (eventualmente tramite un rappresentante) il contratto debitamente firmato da tutti i partecipanti,

centralizza il contributo finanziario della Commissione ed eroga i pagamenti ai partecipanti,

raggruppa i documenti giustificativi delle spese sostenute da ciascun partecipante e li presenta tutti insieme.

5.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE

5.1.   Status giuridico dei proponenti

L’invito a presentare proposte è rivolto agli organismi/istituti (soggetti giuridici) registrati in uno degli Stati membri dell’UE o dei paesi candidati. I candidati devono dimostrare di essere soggetti giuridici e fornire la necessaria documentazione mediante il modulo standard «soggetto giuridico».

5.2.   Criteri di esclusione

Non saranno prese in considerazione ai fini della sovvenzione le proposte presentate da candidati (1):

a)

siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e)

nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione;

f)

che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio dell’Unione, sono stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;

g)

si trovino in una situazione di conflitto di interessi;

h)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

I candidati devono comprovare di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 5.2 per mezzo del modulo standard di dichiarazione sull’onore (riguardo ai criteri di esclusione).

5.3.   Attività illecite comportanti l'esclusione

I casi di cui al punto 5.2, lettera e), sono i seguenti:

a)

casi di frode di cui all'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (2);

b)

casi di corruzione, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (3);

c)

partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (4);

d)

i casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio (5).

5.4.   Sanzioni amministrative e finanziarie

1.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel contratto, i candidati od offerenti e i contraenti che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, oppure una grave violazione degli obblighi contrattuali, possono essere esclusi da ogni appalto e sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui viene accertato l'illecito quale confermato dopo un procedimento giudiziario in contraddittorio con il contraente.

Tale periodo può essere prorogato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui al primo comma.

2.

Agli offerenti o candidati che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, possono essere inflitte anche sanzioni pecuniarie, d'importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale, secondo le stime, dell'appalto in corso di aggiudicazione.

Agli appaltatori che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere inflitte sanzioni pecuniarie, d'importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale dell'appalto loro aggiudicato.

Tali percentuali possono essere aumentate rispettivamente al 4 % e al 20 %, in caso di recidiva entro cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma.

5.5.   Applicazione dei criteri di esclusione e durata dell'esclusione

1.

Nel caso previsto al punto 5.2, lettera c), i candidati o gli offerenti sono esclusi da ogni appalto e sovvenzione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato commesso l’illecito o, in caso di recidiva, dalla data della cessazione dell’illecito.

2.

Nei casi di cui al punto 5.2, lettere b) ed e), i candidati o gli offerenti sono esclusi da ogni appalto e sovvenzione per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della sentenza passata in giudicato.

Il periodo di esclusione può essere portato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta nei cinque anni a decorrere dalle date di cui ai punti 1 e 2.

6.   CRITERI DI SELEZIONE

I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante il periodo di realizzazione dell'azione. Devono disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro proposti.

6.1.   Capacità finanziaria dei candidati

I candidati devono possedere capacità finanziarie sufficienti per portare a termine l’azione proposta e devono comunicare il loro bilancio e i conti profitti e perdite, certificati da revisori, degli ultimi due esercizi finanziari per i quali i conti siano stati chiusi. Tale disposizione non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali.

6.2.   Capacità operativa dei candidati

I candidati devono possedere la capacità operativa necessaria per portare a termine l'azione proposta e dovrebbero fornire la documentazione giustificativa appropriata.

La capacità dei candidati sarà valutata in base ai criteri seguenti:

il rispetto da parte del candidato dei processi aziendali formali e delle norme internazionali di gestione della qualità, in particolare nello svolgimento delle inchieste,

un’esperienza minima comprovata di tre anni nella preparazione e nello svolgimento di inchieste mensili o trimestrali; saranno prese in considerazione l’esperienza maturata dal candidato nonché l’esperienza e le qualifiche degli esperti e dei dirigenti,

capacità del candidato a portare a termine l’inchiesta e a trasmettere i risultati mensilmente o trimestralmente, a seconda dei casi, in tempo utile (capacità comprovata dalle risorse di cui dispone il candidato e dalla sua esperienza documentata in materia).

7.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I quattro criteri elencati qui di seguito saranno utilizzati per valutare le proposte e assegnare i punteggi (ogni criterio ha la stessa ponderazione) al fine di classificarle, e stabilire chi siano i candidati prescelti ammessi a beneficiare di un finanziamento dell’UE per l’azione:

la qualità della metodologia proposta per le inchieste in base alle specifiche tecniche (piano di sondaggio, metodologia di sondaggio, tasso di copertura, rappresentatività dei risultati); saranno inoltre presi in considerazione i seguenti elementi:

delimitazione del campionamento (fonte, dimensione, caratteristiche, unità mancanti),

metodo di campionamento (stratificazione, dimensione del campione, grado di precisione delle stime, ecc.),

tasso di risposta (attività di follow-up e loro classificazione per ordine di priorità),

dati mancanti (unità o voce «non risposta»),

sistema di ponderazione (individuale e aggregato),

quadro di garanzia della qualità (qualità del campione, qualità degli stimatori, problemi di distorsione dovuti alle mancate risposte, controlli, serie di parametri di riferimento ecc.),

il livello di perizia tecnica e di esperienza del candidato nell'elaborare la metodologia di sondaggio, nel mettere a punto indicatori basati sui risultati delle inchieste e nell'utilizzare i risultati delle inchieste per analisi e ricerche congiunturali ed economiche, incluse le analisi settoriali,

l’efficienza della logistica e dell’organizzazione del lavoro del candidato in termini di infrastruttura, mezzi e personale qualificato impiegati per l’esecuzione delle prestazioni previsti al punto 2.2,

il rispetto da parte del candidato dei processi aziendali formali e delle norme internazionali di gestione della qualità, in particolare nello svolgimento delle inchieste.

8.   MODALITÀ PRATICHE

8.1.   Elaborazione e presentazione delle proposte

Le proposte devono contenere il modulo standard di domanda di sovvenzione compilato e firmato e tutti i documenti di appoggio indicati nel modulo stesso. I candidati possono presentare proposte per più inchieste e per più paesi. Per ciascun paese deve essere tuttavia presentata una proposta distinta.

Le proposte devono essere suddivise in tre parti:

proposta amministrativa,

proposta tecnica,

proposta finanziaria.

Si possono ottenere dalla Commissione i seguenti moduli standard:

modulo di domanda di sovvenzione,

modulo di attestazione di soggetto giuridico,

modulo di identificazione finanziaria,

dichiarazione sull'onore (riguardo ai criteri di esclusione),

dichiarazione attestante l’intenzione di firmare la convenzione quadro di partenariato e la convenzione specifica di sovvenzione,

dichiarazione concernente la pubblicazione, la divulgazione e l’uso dei dati,

modulo per la descrizione della metodologia di sondaggio,

modulo per il subappalto,

bilancio previsionale per la stima dei costi delle inchieste e del piano di finanziamento,

nonché la documentazione riguardante gli aspetti finanziari della convenzione:

promemoria per l'elaborazione delle stime e dei rendiconti finanziari,

modello della convenzione quadro di partenariato,

modello della convenzione specifica annuale di sovvenzione;

a)

scaricandoli dal seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

b)

o, se questa opzione non fosse praticabile, chiedendoli per iscritto alla Commissione al seguente indirizzo:

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

È importante menzionare il presente invito «Call for proposals — ECFIN/A4/2012/008».

La Commissione si riserva il diritto di modificare i documenti standard sopra elencati secondo le esigenze del programma UE congiunto e armonizzato e/o dei vincoli di gestione del bilancio.

8.2.   Contenuto delle proposte

Le proposte devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e preferibilmente in una delle lingue di lavoro dell’Unione europea (inglese, francese o tedesco).

8.2.1.   Proposta amministrativa

La proposta amministrativa deve comprendere:

il modulo standard di domanda di sovvenzione debitamente firmato,

il modulo standard di attestazione di soggetto giuridico debitamente compilato e firmato, nonché la documentazione comprovante la personalità giuridica dell’organismo/istituto,

il modulo standard di identificazione finanziaria, debitamente compilato e firmato,

la dichiarazione sull'onore (riguardo ai criteri di esclusione), debitamente firmata,

la dichiarazione standard attestante l’intenzione di firmare la convenzione quadro di partenariato e la convenzione specifica di sovvenzione, in caso di aggiudicazione, debitamente firmata,

la dichiarazione standard concernente la pubblicazione, la divulgazione e l’uso dei dati relativi alle inchieste della Commissione europea presso le imprese e i consumatori, debitamente compilata e firmata,

l'organigramma dell'organismo o istituto, recante i nominativi e le funzioni dei dirigenti e degli addetti al servizio operativo competente per la conduzione delle inchieste,

la documentazione comprovante una sana situazione finanziaria: i bilanci e i conti profitti e perdite, certificati da revisori, degli ultimi due esercizi finanziari per i quali i conti siano stati chiusi. Tale disposizione non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali,

in caso di proposta congiunta, una dichiarazione designante il partecipante che funge da coordinatore, firmata da ciascuno dei partecipanti.

8.2.2.   Proposta tecnica

La proposta tecnica deve comprendere:

la descrizione delle attività dell’organismo/istituto, che consenta di valutarne le competenze nonché l’ampiezza e la durata dell’esperienza nei settori di cui al punto 6.2. Vi si dovranno elencare i pertinenti studi realizzati, i contratti di servizi, le consulenze, le inchieste, le pubblicazioni e altre attività svolte in passato, indicando i nominativi dei clienti e precisando quali delle suddette attività siano state eventualmente effettuate per la Commissione europea. Si dovranno allegare gli studi e/o i risultati più pertinenti,

la descrizione particolareggiata dell’organizzazione operativa prevista per condurre le inchieste. La proposta sarà corredata della documentazione relativa all’infrastruttura, ai mezzi, alle risorse e al personale qualificato (curriculum vitae concisi del personale che maggiormente partecipa alla conduzione delle inchieste) di cui dispone il candidato,

un questionario-tipo in inglese e nella lingua in cui sarà condotta l’inchiesta,

uno o più moduli standard debitamente compilati recanti la descrizione particolareggiata della metodologia,

un modulo debitamente compilato riguardante i subappaltatori coinvolti nell’azione, compresa una descrizione dettagliata delle attività da subappaltare.

8.2.3.   Proposta finanziaria

La proposta finanziaria deve comprendere:

per ciascuna inchiesta, un modulo standard di bilancio previsionale (in euro IVA esclusa), completo e minuzioso, riguardante un periodo di 12 mesi, comprendente il piano finanziario per l'azione e la ripartizione particolareggiata dei costi totali e unitari ammissibili, necessari per condurre l'inchiesta tra i consumatori, inclusi i costi delle attività affidate a terzi. Per gli organismi privati il bilancio previsionale può (in via eccezionale) comprendere l’IVA, a condizione che un attestato emesso dall’autorità fiscale competente certifichi che il beneficiario non è in grado di recuperarla. Per gli organismi pubblici, l'IVA non è ammissibile in nessun caso,

un documento firmato che certifichi l’eventuale contributo finanziario di organizzazioni o sponsor esterni (cofinanziamento).

8.3.   Contatti tra la Commissione e i candidati prima del termine ultimo di presentazione delle proposte

La Commissione può informare gli interessati di eventuali errori, imprecisioni, omissioni o altre lacune materiali presenti nel testo dell’invito a presentare proposte, o fornire ulteriori precisazioni inserendo l'informazione nel sito seguente:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

I candidati sono invitati a consultare il sito regolarmente.

Su richiesta dei candidati, la Commissione può fornire informazioni supplementari unicamente al fine di chiarire aspetti dell’invito a presentare proposte. Le richieste di informazioni supplementari devono essere trasmesse, unicamente per iscritto, all’indirizzo ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu menzionando chiaramente nell’oggetto dell’e-mail il riferimento seguente: «Invito a presentare proposte — ECFIN/A4/2012/008». Le richieste d’informazioni supplementari ricevute meno di cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte potrebbero non ottenere risposta.

8.4.   Indirizzo e termine ultimo per la presentazione delle proposte

Si invitano gli interessati a presentare le loro proposte alla Commissione europea.

Il proponente deve far pervenire una proposta originale firmata e tre copie, non spillate, né rilegate, per facilitare il lavoro amministrativo di preparazione delle copie/documenti necessari per i comitati di selezione.

Le proposte devono essere inviate in una busta chiusa contenuta in un'altra busta anch'essa chiusa.

La busta esterna deve recare l'indirizzo di cui al seguente punto 8.4.

La busta interna, chiusa, deve contenere la proposta e recare la dicitura «Call for proposals — ECFIN/A4/2012/008 — not to be opened by internal mail departement» («Invito a presentare proposte ECFIN/A4/2012/008. Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta»).

La Commissione informerà i candidati di aver ricevuto la loro proposta rinviando il tagliando di ricevuta compilato dai candidati stessi e accluso alla proposta.

Le candidature possono essere presentate:

 

per posta o tramite un servizio di corriere, entro il 17 settembre 2012. (farà fede il timbro postale o la data apposta sul bollettino di spedizione del servizio di corriere), all’indirizzo seguente:

 

indirizzo postale:

Commissione europea

Johan VERHAEVEN — DG ECFIN/R2

Ufficio BU 1

Invito a presentare proposte — Rif. ECFIN/A4/2012/008

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

 

per corriere (ad esempio DHL) o consegnando il plico di persona:

Commissione europea

Johan VERHAEVEN — DG ECFIN/R2

Ufficio BU 1

Invito a presentare proposte — Rif. ECFIN/A4/2012/008

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

 

entro il 17 settembre 2012 alle ore 16.00 (ora di Bruxelles). In questo caso la prova della presentazione della proposta sarà costituita dalla ricevuta datata e firmata dal funzionario del suddetto servizio postale al quale è stato consegnato il plico. Detto servizio è aperto dalle ore 8:00 alle 17:00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8:00 alle 16:00 del venerdì; è chiuso il sabato, la domenica e nei giorni festivi della Commissione.

9.   ITER SUCCESSIVO AL RICEVIMENTO DELLE PROPOSTE

Tutte le proposte verranno controllate per verificare se rispondono ai criteri formali di ammissibilità.

Le proposte considerate ammissibili saranno valutate e successivamente a ciascuna verrà assegnato un punteggio in base ai criteri di aggiudicazione di cui sopra per reperire il proponente che potrà beneficiare del finanziamento dell’UE per l’azione, tenendo conto dell’efficacia rispetto ai costi delle proposte e dello stanziamento di bilancio totale disponibile per il presente invito.

La valutazione e la selezione delle proposte si svolgeranno da settembre a novembre 2012. A tale scopo si costituirà un comitato di selezione sotto l'autorità del direttore generale della DG Affari economici e finanziari.

I candidati dovrebbero essere informati dell’esito delle loro candidature all’inizio del 2013.

In seguito verranno firmate con i candidati prescelti le convenzioni quadro di partenariato e successivamente le convenzioni specifiche di sovvenzione per il primo anno.

10.   IMPORTANTE

Il presente invito a presentare proposte non configura alcun obbligo contrattuale da parte della Commissione nei confronti degli organismi/istituti che risponderanno presentando una proposta. Ogni comunicazione relativa al presente invito va fatta per iscritto.

I proponenti devono prendere visione delle disposizioni contrattuali, che diventeranno vincolanti in caso di aggiudicazione.

A tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali dei candidati possono essere trasmessi ai servizi di audit interno, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I dati degli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, possono essere inclusi in una banca dati centrale e comunicati alle persone designate della Commissione, alle altre istituzioni, alle agenzie, alle autorità e agli organismi di cui all’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Lo stesso vale anche per le persone aventi poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dei suddetti operatori economici. Ogni persona od organismo i cui dati siano stati immessi nella base di dati ha il diritto di essere informato dei dati che la o lo riguardano, facendone richiesta al contabile della Commissione.


(1)  In conformità con gli articoli 93, paragrafo 1, e 94 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea.

(2)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(3)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(4)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(5)  GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.