22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/1


Codice di condotta

(2007/C 223/01)

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto quanto deliberato dalla Corte di giustizia nelle sue riunioni del 28 marzo, del 24 aprile e del 3 luglio 2007,

visti gli articoli 2, 4, 6, 18 e 47 dello Statuto della Corte di giustizia e l'articolo 5 dell'allegato al detto Statuto, gli articoli 3 e 4 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia nonché gli articoli 4 e 5 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado,

considerando che, fatte salve le disposizioni statutarie e regolamentari applicabili, è opportuno chiarire in un codice di condotta taluni obblighi derivanti da tali disposizioni per i membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica,

previa consultazione del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica,

decide di adottare il presente Codice di condotta:

Articolo 1

Principi generali

1.   Il Codice di condotta si applica ai membri e agli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica.

2.   I membri si dedicano pienamente all'adempimento del loro mandato.

3.   I membri si astengono, all'esterno della Corte, da qualsiasi commento che possa nuocere alla reputazione della Corte o possa essere interpretato come una presa di posizione della Corte in dibattiti che esulano dal suo ruolo istituzionale.

Articolo 2

Integrità

I membri non accettano doni, di qualsiasi natura, che possano far mettere in dubbio la loro indipendenza.

Articolo 3

Imparzialità

I membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitto di interessi.

Articolo 4

Dichiarazione degli interessi finanziari

1.   All'atto dell'assunzione delle funzioni, i membri trasmettono al Presidente della Corte di giustizia una dichiarazione relativa ai loro interessi finanziari.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è del seguente tenore: «Dichiaro che dalla mia situazione patrimoniale non risulta alcun interesse finanziario tale da pregiudicare la mia imparzialità e la mia indipendenza nell'esercizio delle mie funzioni».

Articolo 5

Altre attività

1.   Quando intendono partecipare ad un'attività esterna, i membri chiedono la previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale di cui fanno parte. Essi si impegnano tuttavia a rispettare il loro obbligo di disponibilità al fine di dedicarsi pienamente all'adempimento del loro mandato.

2.   I membri possono essere autorizzati ad intervenire nell'ambito di un insegnamento, di una conferenza, di un seminario o di un colloquio, evitando di ricevere in tale occasione una contropartita finanziaria non usuale.

3.   I membri possono altresì essere autorizzati a svolgere attività di carattere scientifico nonché funzioni onorifiche non remunerate presso fondazioni o enti analoghi nei settori culturale, artistico, sociale, sportivo o caritativo, e presso istituti di insegnamento o di ricerca. A tal fine, essi si impegnano a non svolgere attività di gestione tali da compromettere la loro indipendenza o la loro disponibilità o che diano adito a conflitto di interessi. Per fondazioni o enti analoghi vanno intesi istituti o associazioni senza fini di lucro, che svolgono attività di pubblica utilità nei settori menzionati.

Articolo 6

Impegno dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni

1.   Dopo la cessazione dalle loro funzioni i membri continuano ad essere vincolati dal dovere di discrezione.

2.   I membri si impegnano a non partecipare, dopo la cessazione dalle loro funzioni

in qualunque maniera a cause pendenti dinanzi al loro organo giurisdizionale di appartenenza al momento della cessazione dalle funzioni;

in qualunque maniera a cause connesse, in forma diretta ed evidente, a cause, anche definite, da essi trattate in qualità di giudici o avvocati generali;

e per un periodo di tre anni a partire da tale data

in quanto rappresentanti delle parti, vuoi con atti scritti, vuoi con difese orali, a cause che si svolgano dinanzi ai giudici comunitari.

3.   Gli ex membri possono intervenire in quanto consulenti o esperti in altre cause o formulare un parere giuridico, a condizione però di rispettare gli obblighi derivanti dal paragrafo 1.

Articolo 7

Applicazione del Codice

1.   Il Presidente della Corte di giustizia, assistito da un comitato consultivo composto dai tre membri della Corte di giustizia aventi la maggiore anzianità nelle funzioni, cura la buona applicazione del presente Codice di condotta.

2.   La Corte di giustizia ne garantisce l'osservanza e decide in caso di dubbio, previa consultazione, a seconda dei casi, del Tribunale di primo grado o del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente Codice di condotta entra in vigore il 1o ottobre 2007.

2.   La dichiarazione degli interessi finanziari dei membri che svolgono le loro funzioni a tale data deve essere trasmessa al Presidente della Corte di giustizia entro e non oltre il 30 novembre 2007.