SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

10 marzo 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci doganali 3004 e 3808 – Interpretazione – Regolamento (CE) n. 455/2007 – Soluzione per spot‑on per gatti contro infestazioni da pulci e zecche – Effetti terapeutici o profilattici»

Nella causa C‑941/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), con decisione del 13 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2019, nel procedimento

Samohýl group a.s.

contro

Generální ředitelství cel,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Hradil e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci doganali 3004 e 3808 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Samohýl group a.s. (in prosieguo: la «Samohýl») e il Generální ředitelství cel (Direzione generale delle dogane, Repubblica ceca), in merito alle informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») rilasciate per il prodotto denominato «Bob Martin Clear 50 mg – soluzione per spot‑on per gatti».

Contesto normativo

NC

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 in seno all’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1; in prosieguo: il «SA»).

4

La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.

5

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

6

La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti nel procedimento principale, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, è quella relativa all’anno 2015, risultante dal regolamento n. 1101/2014.

7

La prima parte della NC comprende il titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o [ad] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

(...)

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci (...). Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

8

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», è suddivisa in 21 sezioni. La sezione VI di tale parte, intitolata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», contiene il capitolo 30, intitolato «Prodotti farmaceutici», il quale, nella nota complementare, enuncia quanto segue:

«La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso una dichiarazione concernente:

a)

le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

b)

la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

c)

il dosaggio; e

d)

le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere».

9

Il capitolo 30 della NC include, in particolare, la voce e la sottovoce seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

(...)

(...)

(...)

(...)

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.

 

 

(...)

(...)

(...)

(...)

3004 90 00

– altri

esenzione

(...)

(...)

(...)

(...)

10

Le note esplicative della NC (GU 2015, C 76, pag. 1), adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, nella parte relativa al capitolo 30 di tale nomenclatura, sotto il titolo «Considerazioni generali», prevedono che «[p]er la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell’Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea».

11

Il capitolo 38, anch’esso contenuto nella sezione VI della seconda parte della NC e intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche», alla nota 1, dispone quanto segue:

«Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

(...)

2)

gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

(...)

d)

i medicamenti (voci 3003 o 3004);

(...)».

12

Il suddetto capitolo include, in particolare, la voce e le sottovoci seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

(...)

(...)

(...)

(...)

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:

 

 

(...)

(...)

(...)

(...)

3808 91

– – Insetticidi:

 

 

3808 91 10

– – – a base di piretrinoidi

6

3808 91 20

– – – a base di idrocarburi clorati

6

3808 91 30

– – – a base di carbammati

6

3808 91 40

– – – a base di composti organofosforici

6

3808 91 90

– – – altri

6

(...)

(...)

(...)

(...)

Note esplicative del SA

13

Le note esplicative del SA relative alla voce 3808, alle quali rinviano le note esplicative della NC relative alle sottovoci da 38089110 a 38089190, enunciano quanto segue:

«(...)

Questa voce comprende un insieme di prodotti (diversi da quelli che hanno il carattere di medicamenti per la medicina umana o veterinaria ai sensi della voce 3003 o 3004) preparati per distruggere i germi patogeni, gli insetti (zanzare, tarme, dorifore, scarafaggi, ecc.), i muschi e le muffe, le erbacce, i roditori, gli uccelli, ecc.; i prodotti per respingere i parassiti o impiegati per la disinfezione delle sementi sono ugualmente compresi in questa voce.

(...)

I prodotti della voce 3808 possono essere suddivisi come segue:

I)

Gli insetticidi

Per insetticidi, s’intendono non solamente i prodotti preparati per uccidere gli insetti ma ugualmente quelli che possiedono proprietà repulsive o attrattive. I prodotti si presentano sotto forme diverse come polverizzatori o blocchi (per distruggere le tarme), oli o bastoncini (contro le zanzare), polvere (contro le formiche), placche (contro le mosche), diatomite o cartoni impregnati di cianogene (contro le pulci e i pidocchi).

(...)

Questa voce comprende ugualmente dei prodotti adoperati per lottare contro gli acaridi, i molluschi, i nematodi (nematocidi), i roditori (prodotti rodenticidi), gli uccelli (avicidi) e gli altri animali nocivi (prodotti destinati a combattere le lamprede, i predatori, ecc.).

(...)».

14

Le note esplicative del SA relative alla voce 3004, lettera e), escludono da quest’ultima «[l]e preparazioni insetticide, disinfettanti, ecc. della voce 3808 che non siano presentate in vista di impieghi profilattici nella medicina».

Regolamento (CE) n. 455/2007

15

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione, del 25 aprile 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2007, L 109, pag. 1), è così formulato:

«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella».

16

La tabella riportata nell’allegato di tale regolamento si presenta come segue:

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1 Preparazione consistente in una soluzione alcolica confezionata in fiale per la vendita al minuto. La composizione è la seguente:

– fipronil (ISO) 10 g

– butilidrossianisolo 0,02 g(BHA, E 320)

– butilidrossitoluene 0,01 g(BHT, E 321)

– eccipiente q.b. 100 ml

La preparazione, contenente una sostanza ad attività insetticida ed acaricida contro parassiti quali pulci, zecche e pidocchi, è usata esternamente sugli animali domestici (cani e gatti).

(...)

3808 91 90

La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3a e 6 nonché dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 90.

Cfr. anche note esplicative SA della voce 3808 e delle [sotto]voci da 3808 91 a 3808 99.

La preparazione non è destinata ad usi terapeutici o profilattici, ai sensi della voce 3004.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Il 27 maggio 2015, la Samohýl ha presentato una domanda di ITV, relativa alla classificazione del prodotto denominato «Bob Martin Clear 50 mg – soluzione per spot‑on per gatti» (in prosieguo: il «prodotto controverso»). Essa ha chiesto la classificazione di tale prodotto nella sottovoce doganale 30049000 della NC, la quale prevede un’esenzione dai dazi doganali.

18

Tale prodotto era stato autorizzato all’immissione in commercio come medicinale veterinario. Esso è destinato ai gatti, si applica sulla cute ed è diretto a trattare le infestazioni da pulci, che muoiono entro le 24 ore dall’applicazione, e da zecche, che muoiono entro le 48 ore o nel corso della settimana in cui è stato applicato. È fornito in fiale da 0,5 ml, ciascuna contenente 50 mg della sostanza attiva fipronil nonché gli eccipienti butilidrossianisolo E 320, butilidrossitoluene E 321, alcool benzilico e glicol dietilenico monoetiletere.

19

Secondo il documento «Riassunto delle caratteristiche del prodotto», menzionato dal giudice del rinvio, il prodotto controverso rientra nel gruppo farmacoterapeutico «Agenti attivi contro gli ectoparassiti per applicazione locale». Il fipronil è ivi descritto come un insetticida (effetto insetticida contro le pulci) e un acaricida (effetto acaricida contro le zecche).

20

Il 24 giugno 2015, il Celní úřad pro Olomoucký kraj (Ufficio doganale della regione di Olomouc, Repubblica ceca) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale») ha rilasciato un’ITV, classificando il prodotto controverso nella sottovoce doganale 38089190 della NC, come insetticida, applicando per analogia il regolamento n. 455/2007. Detto ufficio ha ritenuto che la classificazione di tale prodotto nella sottovoce doganale 30049000 della NC, richiesta dalla Samohýl, non potesse essere accolta, sostenendo che detto prodotto non era un medicamento ai sensi della voce doganale 3004 della NC.

21

Poiché il ricorso gerarchico proposto avverso tale decisione è stato respinto, il 17 agosto 2015, dalla Direzione generale delle dogane, la Samohýl ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il quale, con decisione del 16 maggio 2017, ha annullato la decisione del 17 agosto 2015 e ha rinviato la causa alla suddetta Direzione generale.

22

Il 17 maggio 2018, l’Ufficio doganale ha rilasciato una nuova ITV, con la quale il prodotto controverso è stato nuovamente classificato nella sottovoce doganale 38089190 della NC, come insetticida. Il ricorso gerarchico proposto avverso tale decisione è stato respinto, l’11 settembre 2018, dalla Direzione generale delle dogane.

23

La Samohýl ha quindi proposto un ricorso contro la decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere che l’esito della controversia dipendeva dalla questione della classificazione doganale di un prodotto contenente la sostanza attiva denominata fipronil. Essa ha spiegato che, quando aveva chiesto all’Ufficio doganale di classificare il prodotto «Moxiclear 400 + 100 mg», destinato ai cani colpiti o esposti al rischio di infestazioni parassitarie miste, che sarebbe comparabile al prodotto controverso nel presente procedimento, tale prodotto era stato classificato nella sottovoce doganale 30049000 della NC, senza esame dei suoi effetti profilattici e terapeutici.

24

Il giudice del rinvio precisa che il merito della controversia verte sulla questione se il prodotto controverso possa essere definito come «medicamento» ai sensi della normativa doganale. Esso fa riferimento ai «pareri della scienza veterinaria francese nel periodo 2008-2009 (École nationale vétérinaire de Toulouse et de Lyon, Laboratoire de parasitologie et de mycologie médicale de Lyon) (Scuola nazionale veterinaria di Tolosa e di Lione, Laboratorio di parassitologia e di micologia medica di Lione)», depositati dalla ricorrente, da cui risulterebbe che il prodotto controverso è un medicinale generico identico al prodotto Frontline, prodotto dopo la scadenza del termine di durata del brevetto di quest’ultimo, avente la stessa composizione e con le stesse indicazioni del prodotto controverso e anch’esso autorizzato all’immissione in commercio come medicinale veterinario. Tale giudice espone, da un lato, che la sostanza attiva del Frontline, come quella del prodotto controverso, è il fipronil e, dall’altro lato, che il Frontline ha effetti terapeutici e preventivi, nel senso che esso cura il contagio degli ectoparassiti mediante la loro eliminazione. Esso osserva altresì che, in Francia, sono state rilasciate ITV per merci con denominazione commerciale Frontline, in tutti i casi classificate nella voce doganale 3808 della NC in applicazione regolamento (CE) n. 455/2007.

25

Il giudice del rinvio rileva che, dalle prove documentali, risulta che il prodotto controverso ha effetti profilattici, vale a dire che è diretto a prevenire la comparsa di pulci o di zecche sull’animale e a prevenire malattie trasmesse col morso di questi parassiti. Esso aggiunge che, senza l’eliminazione iniziale dei parassiti, non potrebbero essere trattati i sintomi secondari dell’infestazione di questi ultimi. Ne deduce che occorrerebbe classificare tale prodotto non nella voce doganale 3808 della NC, come insetticida, bensì nella voce doganale 3004, più in particolare nella sottovoce 30049000 della NC, come medicamento.

26

In tale contesto, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la merce contrassegnata «Bob Martin Clear 50 mg – soluzione per spot‑on per gatti», fornita in fiale (0,5 ml), contenente la sostanza attiva Fipronil (50 mg in una fiala) e gli eccipienti butilidrossianisolo E 320, butilidrossitoluene E°321, alcool benzilico e [glicol] dietilenico monoetiletere, vada classificata nella voce 3004 oppure nella voce 3808 della nomenclatura combinata della [NC]».

Sulla questione pregiudiziale

27

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che un prodotto consistente in una soluzione destinata ai gatti, che deve essere applicata per via cutanea locale (spot‑on) mediante fiale (0,5 ml) e che contiene la sostanza attiva denominata fipronil (50 mg in una fiala) nonché eccipienti, quali il butilidrossianisolo E 320, il butilidrossitoluene E 321, l’alcool benzilico e il glicol dietilenico monoetiletere, rientri nella voce doganale 3004 di tale nomenclatura, come medicamento, oppure nella voce doganale 3808 di quest’ultima, come insetticida.

28

Occorre innanzitutto ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti in discussione nel procedimento principale, piuttosto che nel procedere essa stessa alla classificazione. Infatti, la qualificazione delle merci di cui trattasi risulta da una constatazione meramente fattuale che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 3 dicembre 2020, Siebenburgisches Nugat, C‑99/20, non pubblicata, EU:C:2020:993, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

29

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, onde garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note di sezioni o di capitoli [(v., in particolare, sentenze del 12 luglio 2012, TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, EU:C:2012:459, punto 30; del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 40, e del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, punto 37].

30

Infine, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante non abbiano forza vincolante, le note esplicative della NC e del SA costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione di quest’ultima (v., in particolare, sentenza del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 3 dicembre 2020, Siebenburgisches Nugat, C‑99/20, non pubblicata, EU:C:2020:993, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

31

Per quanto riguarda, in primo luogo, la voce doganale 3004 della NC, occorre ricordare, da un lato, che, per classificare taluni prodotti nel capitolo 30 della NC, nel quale tale voce rientra, si deve esaminare se questi ultimi abbiano un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentri su precise funzioni dell’organismo dell’animale oppure se essi possano applicarsi nella prevenzione o nella cura di una malattia o di uno stato patologico. Dall’altro lato, può essere classificato nel capitolo 30 della NC un prodotto che, in ragione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, è per sua natura destinato a un impiego medico (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, punti 2021 e giurisprudenza ivi citata).

32

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto controverso è destinato all’eliminazione dei parassiti, segnatamente pulci e zecche, del gatto. Esso si applica per via cutanea locale (spot‑on). Il tasso di assorbimento della sostanza attiva di tale prodotto, il fipronil, è basso nel gatto. Conformemente al «Riassunto delle caratteristiche del prodotto», il prodotto controverso rientra nel gruppo farmacoterapeutico «Agenti attivi contro gli ectoparassiti per applicazione locale». Inoltre, tale documento descrive il fipronil come un insetticida e un acaricida che agisce inibendo il neurotrasmettitore GABA e così provocando un’attività incontrollata del sistema nervoso degli insetti e degli acari e la morte degli stessi.

33

Il giudice del rinvio rileva che il prodotto controverso può avere un effetto preventivo contro le malattie connesse alla presenza di pulci e zecche sul corpo del gatto. Tuttavia, lo stesso giudice precisa che tale prodotto non ha effetti terapeutici, ma determina l’eliminazione iniziale dei parassiti, senza la quale non potrebbero essere trattati i sintomi secondari dell’infestazione di questi ultimi.

34

A tale riguardo, la Commissione sottolinea che la sostanza attiva del prodotto controverso, il fipronil, esercita il suo effetto sull’animale in superficie, eliminando soltanto i parassiti esterni che possono essere portatori di diverse malattie.

35

Risulta, pertanto, che l’effetto preventivo delle diverse infezioni potenziali trasmesse dai parassiti è secondario rispetto all’effetto insetticida e acaricida del prodotto controverso. Tale effetto preventivo non può quindi essere confuso con gli effetti terapeutici o profilattici che caratterizzano i prodotti rientranti nella voce doganale 3004 della NC.

36

Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Samohýl dinanzi al giudice del rinvio, relativo al fatto che il prodotto «Moxiclear 400 + 100 mg» è stato classificato nella voce doganale 3004 della NC, come medicamento, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto «Moxiclear 400 + 100 mg» contiene le sostanze attive imidaclopride e moxidectina, ma non il fipronil, e che esso è destinato ai cani colpiti da infestazioni parassitarie miste, a carattere interno o esterno, o esposti al rischio di siffatte infestazioni. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione precisa che la sostanza attiva moxidectina è assorbita dalla pelle dell’animale e che, una volta assorbita, essa è liberata in tutto l’organismo, agendo contro numerosi parassiti interni, in particolare quelli che attaccano il sistema sanguigno, il sistema digerente o i polmoni.

37

In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se, come sostengono il governo ceco e la Commissione, non si può ritenere che il prodotto controverso abbia un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentri su precise funzioni dell’organismo dell’animale, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza.

38

A tale riguardo occorre ricordare, da un lato, che, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce doganale 3004, sono escluse da quest’ultima le preparazioni insetticide, disinfettanti e altre, rientranti nella voce 3808, che non siano presentate in vista di impieghi profilattici nella medicina. Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che il fatto che taluni prodotti beneficino, negli Stati membri in cui sono commercializzati, di un’autorizzazione all’immissione in commercio come medicamenti non ha valore determinante per la loro classificazione nel capitolo 30 della NC (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

39

In secondo luogo, quanto alla voce 3808 della NC, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 455/2007, è classificata nella sottovoce doganale 38089190 della NC la preparazione descritta al punto 1 della colonna 1 della tabella di cui all’allegato di tale regolamento, consistente in una soluzione alcolica confezionata in fiale per la vendita al minuto, composta da fipronil (ISO) 10 g, butilidrossianisolo (BHA, E 320) 0,02 g, butilidrossitoluene (BHT, E 321) 0,01 g ed eccipiente q.b. 100 ml. Il suddetto punto 1 precisa, inoltre, che siffatta preparazione, che contiene una sostanza ad attività insetticida ed acaricida contro parassiti quali pulci, zecche e pidocchi, è usata esternamente sugli animali domestici, segnatamente cani e gatti.

40

Si deve ricordare, al riguardo, che un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non a un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. L’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, come il regolamento n. 455/2007, ai prodotti comparabili a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della NC e la parità di trattamento degli operatori (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punti 5557 e giurisprudenza ivi citata).

41

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto controverso contiene la stessa concentrazione di sostanza attiva fipronil del preparato di cui al punto 1 della colonna 1 della tabella di cui all’allegato del regolamento n. 455/2007. Esso contiene altresì gli eccipienti butilidrossianisolo e butilidrossitoluene. Pertanto, il prodotto controverso risulta, per la sua composizione, paragonabile a detto preparato.

42

Tale valutazione è corroborata dalla motivazione del regolamento n. 455/2007, della quale occorre tener conto al fine di determinare l’ambito di applicazione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

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Infatti, risulta anzitutto dalla colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento n. 455/2007 che la classificazione della preparazione descritta al punto 1 della colonna 1 di tale tabella è determinata in particolare «dal testo dei codici NC 3808, 380891 e 38089190». Orbene, quest’ultima sottovoce riguarda gli «insetticidi»«diversi» da quelli a base di pirentinoidi, di idrocarburi clorati, di carbammati o di composti organofosforici. Inoltre, si fa ivi rinvio alle «note esplicative del SA della voce 3808 e delle sottovoci da 380891 a 380899», le quali precisano che, per insetticidi, devono intendersi i prodotti preparati per uccidere gli insetti e che tali prodotti si presentano sotto forme diverse. Infine, detta motivazione indica che «[l]a preparazione [di cui al punto 1 della colonna 1 della tabella riportata nell’allegato del regolamento n. 455/2007] non è destinata ad usi terapeutici o profilattici, ai sensi della voce 3004».

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Orbene, i motivi per i quali la preparazione descritta al punto 1 della colonna 1 della tabella di cui all’allegato del regolamento n. 455/2007 è stata classificata nella sottovoce doganale 38089190 della NC sono applicabili al prodotto controverso. Infatti, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, tale prodotto sembra contenere, in proporzioni identiche, la stessa sostanza attiva presente nella composizione della preparazione, nonché gli stessi eccipienti di quest’ultima. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto controverso ha la stessa funzione e lo stesso impiego di quelli di tale preparazione, vale a dire una funzione insetticida e acaricida contro parassiti quali pulci e zecche e un uso topico esterno sugli animali domestici, segnatamente i gatti.

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Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un prodotto consistente in una soluzione destinata ai gatti, che deve essere applicata per via cutanea locale (spot‑on) mediante fiale (0,5 ml) e che contiene la sostanza attiva denominata fipronil (50 mg per fiala) nonché eccipienti, quali il butilidrossianisolo E 320, il butilidrossitoluene E 321, l’alcool benzilico e il glicol dietilenico monoetiletere, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui quest’ultimo dispone, rientra nella voce doganale 3808 di detta nomenclatura, come «insetticida».

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un prodotto consistente in una soluzione destinata ai gatti, che deve essere applicata per via cutanea locale (spot‑on) mediante fiale (0,5 ml) e che contiene la sostanza attiva denominata fipronil (50 mg per fiala) nonché eccipienti, quali il butilidrossianisolo E 320, il butilidrossitoluene E 321, l’alcool benzilico e il glicol dietilenico monoetiletere, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui quest’ultimo dispone, rientra nella voce doganale 3808 di detta nomenclatura, come «insetticida».

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.