201711170471556112017/C 412/546992017TC41220171204IT01ITINFO_JUDICIAL20171011383921

Causa T-699/17: Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — Polonia / Commissione


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Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — Polonia / Commissione

(Causa T-699/17)

2017/C 412/54Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, notificata con il numero C(2017) 5225;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE e al TFUE, in quanto la decisione impugnata è stata adottata attraverso un errato metodo di calcolo della maggioranza qualificata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, punti 10 e 13 in combinato disposto con l'allegato III della direttiva 2010/75/UE e la decisione di esecuzione 2012/119/UE, in quanto i livelli delle BAT-AEL sono stati determinati sulla base di dati errati e non rappresentativi.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE) in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE — in quanto sono stati determinati livelli eccessivamente elevati delle BAT-AEL, i quali non sono adeguati e appropriati al raggiungimento dei benefici e degli obiettivi prefissati — nonché in relazione alla mancanza di una valutazione degli effetti della decisione impugnata.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 13, paragrafi 4 e 5, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 12, della direttiva 2010/75/UE, nonché con l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dall'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE sono state superate in seguito all'introduzione di deroghe all'applicazione delle conclusioni sulle BAT mediante la decisione impugnata anziché mediante la modifica della direttiva 2010/75/UE.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del regolamento n. 2011/182, sull'abuso di potere e sulla violazione dei principi di buona amministrazione in quanto, nel giorno della votazione, in seno al comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE, del parere sul progetto della decisione impugnata, sono state introdotte modifiche sostanziali a tale progetto senza che avesse luogo una discussione preliminare.