16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/24


Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-530/16)

(2017/C 014/30)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che,

non avendo adottato le misure necessarie per garantire l’indipendenza dell’autorità proposta alla sicurezza dall’impresa ferroviaria, dal gestore dell’infrastruttura, dal soggetto richiedente la certificazione e dall’ente appaltante, nonché,

non avendo adottato le misure necessarie per garantire l’indipendenza dell’organismo investigativo dall’impresa ferroviaria e dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza rispettivamente degli articoli 16, paragrafo 1 e 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia un errato recepimento nella legislazione polacca del principio di indipendenza, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, dell’organismo investigativo [ossia, della Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych (Commissione statale per le indagini sugli incidenti ferroviari); in prosieguo la «PKBWK»], come richiesto dall’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE. La PKBWK non ha ricevuto uno statuto idoneo a garantirle una siffatta indipendenza. La Commissione muove la censura che la PKBWK è parte integrante del ministero dei trasporti, senza alcuna garanzia di indipendenza da quest’ultimo, né dal gestore dell’infrastruttura. Inoltre, la PKBWK non agisce in nome proprio, il ministro incaricato dei trasporti nomina e revoca il presidente della PKBWK e il suo supplente, come anche il segretario della stessa nonché i membri permanenti e quelli non permanenti. Infine, il ministro incaricato dei trasporti non ha messo a disposizione della PKBWK, attraverso un dispositivo adeguato, le risorse sufficienti per consentire a tale organismo di assolvere i propri compiti.

La Commissione contesta inoltre alla Repubblica di Polonia un errato recepimento dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, per non aver garantito l’indipendenza dell’autorità proposta alla sicurezza [ossia, del Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Presidente dell’autorità dei trasporti ferroviari)] sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante.


(1)  GU L 164, pag. 44.