SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 settembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “prezzo non equo” – Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Raffronto con le tariffe praticate da altri Stati membri – Scelta degli Stati di riferimento – Criteri di valutazione dei prezzi – Calcolo dell’ammenda»

Nella causa C‑177/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments (Corte Suprema, sezione del contenzioso amministrativo, Lettonia), con decisione del 22 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2016, nel procedimento

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība

contro

Konkurences padome,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal (relatore), A. Rosas, C. Toader ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per la Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība, da U. Zeltiņš, S. Novicka e D. Silava-Tomsone, advokāti;

per il governo lettone, da J. Treijs-Gigulis, I. Kalniņš, G. Bambāne, I. Kucina e D. Pelše, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da A. Lippstreu e T. Henze, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.H.S. Gijzen e K. Bulterman, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Vollrath, I. Rubene e F. Castilla Contreras, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (agenzia di consultazione sui diritti d’autore e comunicazione/associazione lettone degli autori, Lettonia) (in prosieguo: la «AKKA/LAA») e il Konkurences padome (Consiglio per la concorrenza, Lettonia) avente ad oggetto un’ammenda irrogata da quest’ultimo alla AKKA/LAA per abuso di posizione dominante.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), è rubricato «Rapporto fra gli articoli [101 e 102 TFUE] e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza» e dispone, al suo paragrafo 1:

«(…) Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall’articolo [102 TFUE], esse applicano anche l’articolo [102 TFUE]».

4

L’articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri», dispone, al suo primo comma:

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101 e 102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

(…)

comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

(…)».

5

L’articolo 23 del citato regolamento, rubricato «Ammende», ai suoi paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue:

«2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE] (…)

(…)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(…)

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

Diritto lettone

6

L’articolo 13 del Konkurences likums (legge in materia di concorrenza), del 4 ottobre 2001 (Latvijas Vēstnesis, 2001, n. 151), ha lo stesso ambito di applicazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

La AKKA/LAA, organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore di opere musicali, è l’unico ente autorizzato in Lettonia a concedere licenze a titolo oneroso per la comunicazione al pubblico di opere musicali di cui gestisce i diritti d’autore. Riscuote i compensi attraverso cui sono remunerati i titolari dei diritti d’autore lettoni e, tramite i contratti conclusi con organismi di gestione stranieri, quelli con cui sono remunerati i titolari di diritti stranieri. In particolare, tra i suoi licenziatari rientrano i negozi e i locali di servizio, in quanto utenti di opere protette dal diritto d’autore e dai diritti connessi.

8

Con decisione del 1o dicembre 2008, il Consiglio per la concorrenza ha comminato un’ammenda alla AKKA/LAA per abuso di posizione dominante a seguito dell’applicazione di tariffe eccessive. Successivamente, la AKKA/LAA ha stabilito nuove tariffe da applicare dal 2011. Il 31 maggio 2012, il Consiglio per la concorrenza ha avviato una procedura di esame relativa alle nuove tariffe.

9

Nel quadro di tale procedura, il Consiglio per la concorrenza ha, in primo luogo, confrontato le tariffe applicate in Lettonia per l’utilizzo di opere musicali nei negozi e locali di servizio con quelle applicate in Lituania e in Estonia, in quanto Stati membri confinanti e mercati limitrofi. Il Consiglio per la concorrenza ha constatato che le tariffe applicate in Lettonia erano superiori rispetto a quelle applicate in Estonia e, nella maggior parte dei casi, rispetto a quelle fatturate in Lituania. Infatti, mentre in tali tre Stati membri le tariffe sono stabilite in relazione alla superficie del negozio o del locale di servizio interessati, il Consiglio per la concorrenza ha rilevato che, per le superfici comprese tra 81 m2 e 201‑300 m2, le tariffe applicate in Lettonia erano tra le due e le tre volte superiori rispetto a quelle applicate negli altri due paesi baltici.

10

In secondo luogo, sulla base dell’indice di parità di potere d’acquisto (in prosieguo: l’«indice PPA»), il Consiglio per la concorrenza ha confrontato i compensi applicabili in una ventina di altri Stati membri e constatato a tale riguardo che le tariffe da pagare in Lettonia superavano di una percentuale compresa tra il 50% e il 100% il livello medio di quelle praticate in tali altri Stati membri. Più in particolare, per i negozi e i locali di servizio con superficie compresa tra 85,5 m2 e circa 140 m2, sarebbero state più elevate soltanto le tariffe applicate in Romania.

11

Ritenendo che i compensi applicabili in Lettonia, nei segmenti in cui essi erano nettamente più elevati che in Estonia e Lituania, non fossero equi, con decisione del 2 aprile 2013, il Consiglio per la concorrenza ha comminato alla AKKA/LAA un’ammenda di 45645,83 lats lettoni (LVL) (circa EUR 32080) per abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, punto 4, della legge in materia di concorrenza e dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE (in prosieguo: la«decisione contestata»). Il Consiglio per la concorrenza ha calcolato l’importo di tale ammenda in base al fatturato della AKKA/LAA, ritenendo a tale riguardo che le remunerazioni riscosse per i titolari dei diritti costituissero parte integrante del fatturato di tale organismo e dovessero essere tenute in considerazione.

12

La AKKA/LAA ha presentato all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) un ricorso per ottenere l’annullamento della decisione contestata, facendo valere, in sostanza, quattro argomenti a sostegno di tale ricorso. In primo luogo, il Consiglio per la concorrenza avrebbe sostanzialmente limitato il confronto tra le tariffe applicabili in Lettonia e quelle applicabili negli Stati limitrofi, ovvero l’Estonia e la Lituania, mentre, per quanto riguarda il prodotto interno lordo nonché il livello dei prezzi, la situazione della Lettonia sarebbe paragonabile anche a quella della Bulgaria, della Romania, della Polonia e dell’Ungheria. In secondo luogo, il Consiglio per la concorrenza non avrebbe individuato in modo comprensibile il metodo con cui sono state calcolate le tariffe di riferimento. In terzo luogo, il Consiglio per la Concorrenza avrebbe erroneamente ritenuto che spettasse alla AKKA/LAA giustificare l’importo delle sue tariffe. In quarto luogo, il Consiglio per la concorrenza non avrebbe dovuto considerare, ai fini del calcolo dell’ammenda della AKKA/LAA, gli importi riscossi per la remunerazione degli autori, in quanto tali importi non rientravano nel patrimonio di tale organismo.

13

Con sentenza del 9 febbraio 2015, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha parzialmente annullato la decisione contestata. Indubbiamente, tale giudice ha ritenuto che il Consiglio per la concorrenza avesse correttamente constatato l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte della AKKA/LAA. Parimenti, ha ritenuto che il raffronto tra le tariffe per lo stesso tipo di prestazioni tra la Lettonia, l’Estonia e la Lituania fosse giustificato e che la AKKA/LAA non avesse fornito spiegazioni in merito al fatto che le tariffe applicabili in Lettonia fossero notevolmente superiori a quelle applicabili in Estonia e Lituania. Tuttavia, avendo ritenuto che il Consiglio per la concorrenza avesse, ai fini del calcolo dell’ammenda, indebitamente considerato gli importi riscossi per la remunerazione degli autori, detto giudice ha ingiunto al Consiglio per la concorrenza di ricalcolare l’importo dell’ammenda entro il termine di due mesi dalla pronuncia della sua sentenza.

14

La AKKA/LAA ha presentato ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio contro tale sentenza per la parte che non era stata pienamente accolta. Dal canto suo, il Consiglio per la concorrenza ha parimenti proposto impugnazione contro detta sentenza nella parte in cui, con essa, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) aveva annullato le disposizioni della decisione contestata relative all’ammenda comminata.

15

Secondo la AKKA/LAA, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) non ha elaborato criteri oggettivi e verificabili che giustificassero che le tariffe applicabili in Lettonia potessero essere paragonate a quelle dell’Estonia e della Lituania. Pertanto, tale giudice non si sarebbe basato su criteri economici ma su criteri inerenti alla situazione territoriale, storica e culturale comune a tali Stati.

16

Orbene, detto organismo contesta, segnatamente, che la vicinanza geografica degli altri paesi baltici possa rappresentare un criterio decisivo.

17

Dal canto suo, il Consiglio per la concorrenza sostiene che l’ammenda comminata è conforme alla normativa nazionale in vigore. In particolare, sottolinea che, in diritto della concorrenza, si deve intendere con «fatturato» l’importo totale di tutti i redditi che risultano dall’attività economica, che, nella fattispecie, include gli importi riscossi dalla AKKA/LAA per la remunerazione degli autori.

18

L’Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments (Corte suprema, sezione del contenzioso amministrativo, Lettonia) si interroga sull’interpretazione che occorre fornire dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE. In primo luogo, tale giudice si chiede se le attività della AKKA/LAA incidano sul commercio tra Stati membri e, pertanto, se la controversia oggetto del procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione. In secondo luogo, detto giudice nutre dubbi sul metodo adottato per determinare il carattere non equo dei prezzi e, in terzo luogo, è incerto per quanto concerne il calcolo dell’ammenda, in particolare sulla questione se a tale scopo fosse necessario considerare le remunerazioni destinate ai titolari dei diritti.

19

Per quanto riguarda il primo punto, il giudice del rinvio rileva che, nella decisione contestata, il Consiglio per la concorrenza ha dichiarato che la AKKA/LAA aveva altresì riscosso compensi per opere musicali provenienti da altri Stati membri e che, pertanto, prezzi non equi erano tali da disincentivare l’utilizzo in Lettonia delle opere di autori di altri Stati membri.

20

Quanto al secondo punto, che verte sul metodo adottato nella determinazione del carattere non equo dei prezzi, essa considera, da un lato, che, in linea con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 1989, Lucazeau e a., (110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326), laddove le tariffe praticate in uno Stato membro corrispondano ad un multiplo delle tariffe applicate negli altri Stati membri, tale circostanza costituisce un indizio dell’esistenza di abuso di posizione dominante. Dall’altro, osserva che sussistono ancora incertezze in merito alla determinazione delle tariffe in situazioni differenti rispetto a quelle di quest’ultima causa.

21

Nel caso di specie, si pone la questione se il confronto tra le tariffe applicabili in Lettonia e quelle applicabili in Estonia e Lituania sia sufficiente. Un raffronto così ridotto potrebbe allo stesso tempo risultare controproducente nel senso che gli organismi presenti negli Stati limitrofi potrebbero accordarsi per aumentare le loro tariffe senza che ciò sia percepibile. Qualora siffatta modalità di confronto non sia valida, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se occorra altresì confrontare le tariffe in tutti gli Stati membri adeguate secondo l’indice PPA.

22

In seguito, il giudice del rinvio si chiede quali siano i criteri affinché le tariffe siano considerate «sensibilmente più elevate» ai sensi del punto 25 della sentenza del 13 luglio 1989, Lucazeau e a. (110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326) e l’impresa interessata sia tenuta a «giustificare le differenze basandosi sulle diversità obiettive tra la situazione dello Stato membro interessato e quella prevalente in tutti gli altri Stati membri», ai sensi dello stesso punto.

23

Quanto al terzo punto, che verte sul calcolo dell’importo dell’ammenda, il giudice del rinvio osserva che una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, in cui è stata comminata un’ammenda ad un organismo di gestione dei diritti d’autore, non è ancora stata giudicata dalla Corte. Dunque, dovrebbe essere chiarita la questione se occorra considerare gli importi incassati quali remunerazioni per i titolari di diritti d’autore.

24

In tali circostanze, l’Augstākās tiesas, Administratīvo lietu departaments (Corte suprema, sezione del contenzioso amministrativo), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 102, [secondo comma, lettera a)], TFUE sia applicabile in una controversia relativa alle tariffe stabilite da un organismo nazionale di gestione dei diritti d’autore, nel caso in cui il suddetto organismo riscuota anche [compensi (royalty)] relativ[i] a opere di autori stranieri e le tariffe da esso stabilite possano agire da disincentivo all’utilizzo di dette opere nello Stato membro di cui trattasi.

2)

Ai fini della determinazione della nozione di “prezzi non equi” utilizzata nell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, se, nell’ambito della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, sia opportuno e sufficiente – e in quali casi – effettuare un raffronto fra i prezzi (tariffe) del mercato di cui trattasi e i prezzi (tariffe) dei suoi mercati limitrofi.

3)

Ai fini della determinazione della nozione di “prezzi non equi” utilizzata nell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, se, nell’ambito della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, sia opportuno e sufficiente utilizzare l’indice PPA ricavato dal prodotto interno lordo.

4)

Se il raffronto delle tariffe debba essere effettuato in ciascun segmento distinto delle stesse o in relazione al livello medio delle tariffe.

5)

Quando debba ritenersi che la differenza delle tariffe esaminate ai fini della nozione di “prezzi non equi” utilizzata nell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, sia significativa, per cui l’operatore economico che detenga una posizione dominante è tenuto a dimostrare che le sue tariffe sono eque.

6)

Quali informazioni sia lecito aspettarsi dall’operatore economico per dimostrare il carattere equo delle tariffe relative alle opere protette dal diritto d’autore, nel campo di applicazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, se il costo delle suddette opere non può essere determinato come nel caso dei prodotti di natura materiale. Se si tratti unicamente del costo amministrativo dell’organismo di gestione dei diritti d’autore.

7)

Nel caso di violazione delle norme giuridiche in materia di concorrenza, se sia opportuno escludere dal fatturato di un organismo di gestione dei diritti d’autore, ai fini della determinazione di un’ammenda, i compensi erogati agli autori da detto operatore economico».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il commercio tra gli Stati membri possa essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d’autore, quale la AKKA/LAA, di modo che trova applicazione l’articolo 102 TFUE.

26

A tale riguardo, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che l’interpretazione e l’applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto dell’Unione rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell’ambito del diritto dell’Unione qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

27

Perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile (sentenza 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

28

Orbene, la Corte ha già riconosciuto in modo implicito che le tariffe praticate da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio possono incidere sul commercio transfrontaliero, di modo che l’articolo 102 TFUE è applicabile a una tale situazione (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319; del 13 luglio 1989, Lucazeau e a., 110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326, e del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110).

29

Infatti, il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dalle pratiche tariffarie di un organismo di gestione dei diritti d’autore come la AKKA/LAA, la quale detiene il monopolio nel proprio Stato membro e vi gestisce, oltre ai diritti dei titolari lettoni, anche quelli dei titolari stranieri.

30

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri, di modo che trova applicazione l’articolo 102 TFUE.

Sulle questioni seconda, terza e quarta

31

Con la sue questioni seconda, terza e quarta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se sia opportuno, al fine di esaminare se un organismo di gestione dei diritti d’autore applichi prezzi non equi ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri, corrette mediante l’indice PPA, e, dall’altro, se tale raffronto debba essere effettuato in ciascun segmento di utenti o in relazione al livello medio delle tariffe.

32

Occorre, anzitutto, ricordare che la nozione d’«impresa», di cui all’articolo 102 TFUE, comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale ente e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenza del 1o luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punti 2021 e giurisprudenza ivi citata).

33

Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza del 1o luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che non è stato contestato che l’attività della AKKA/LAA, consistente nel riscuotere i compensi con cui sono remunerati gli autori di opere musicali, è un servizio.

34

Inoltre, un organismo quale la AKKA/LAA, che dispone di un monopolio per la fornitura di tale servizio nel territorio di uno Stato membro, detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

35

Orbene, lo sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi di tale articolo potrebbe consistere nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, EU:C:2008:703, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

36

A tale riguardo, si tratta di stabilire se vi sia un’eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti (sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punto 252).

37

Tuttavia, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale segnatamente al paragrafo 36 delle sue conclusioni, e come riconosciuto altresì dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punto 253), esistono ulteriori metodi che permettono di individuare l’eventuale carattere eccessivo di un prezzo.

38

Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte, deve essere ritenuto legittimo il metodo fondato sul raffronto tra i prezzi applicati nello Stato membro interessato e quelli applicati in altri Stati membri. Infatti, da tale giurisprudenza risulta che, qualora un’impresa in posizione dominante imponga, per i servizi da essa prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza deve essere considerata come l’indizio di un abuso di posizione dominante (sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 38, e del 13 luglio 1989, Lucazeau e a., 110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326, punto 25).

39

Tuttavia, considerato che, nelle cause sfociate nelle sentenze citate al punto precedente, le tariffe praticate da un organismo di gestione dei diritti d’autore di uno Stato membro erano state confrontate con quelle in vigore in tutti gli altri Stati membri di allora, il giudice del rinvio si chiede se un raffronto, come quello effettuato dal Consiglio per la concorrenza nella controversia oggetto del procedimento principale tra le tariffe applicate dalla AKKA/LAA in Lettonia e quelle praticate in Lituania e in Estonia, rafforzate dal raffronto con le tariffe praticate in altri Stati membri corrette attraverso l’indice PPA, risulti sufficientemente rappresentativo.

40

A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che un confronto non può considerarsi non sufficientemente rappresentativo per il solo fatto che coinvolge un numero limitato di Stati membri.

41

Per contro, un tale raffronto può risultare rilevante, a condizione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, che gli Stati membri di riferimento siano selezionati secondo criteri obiettivi, adeguati e verificabili. Dunque, non può esservi un numero minimo di mercati da paragonare e la scelta dei mercati analoghi appropriati dipende dalle circostanze peculiari di ciascun caso.

42

Nel novero di tali criteri possono segnatamente figurare le abitudini di consumo e altri elementi economici o socioculturali, quali il prodotto interno lordo per abitante e il patrimonio culturale e storico. Spetterà al giudice nazionale valutare la pertinenza dei criteri applicati nel procedimento principale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

43

Per quanto riguarda il confronto delle tariffe praticate dall’organismo di gestione dei diritti d’autore di cui al procedimento principale con quelle praticate da organismi stabiliti in una ventina di Stati membri diversi dall’Estonia e dalla Lituania, un tale confronto può svolgere funzioni di controllo dei risultati già ottenuti mediante il raffronto che include un numero inferiore di Stati membri.

44

Inoltre, occorre ricordare che un confronto tra i prezzi applicati nello Stato membro interessato e quelli applicati in altri Stati membri deve essere effettuato su base omogenea (sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 38 e del 13 luglio 1989, Lucazeau e a., 110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326, punto 25).

45

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se, negli Stati di riferimento selezionati, il metodo di calcolo delle tariffe, basato sulla superficie del negozio o del locale di servizio interessati, sia analogo al sistema di calcolo applicabile in Lettonia. Se così fosse, detto giudice potrebbe concludere che la base di confronto è stata omogenea, purché tuttavia l’indice PPA sia stato incluso nel confronto con le tariffe praticate negli Stati membri nei quali le condizioni economiche non sono simili a quelle esistenti in Lettonia.

46

A tale riguardo, occorre constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, esistono, in generale, differenze di prezzo significative tra gli Stati membri per servizi identici, essendo tali differenze in stretta connessione con la differenza di potere di acquisto dei cittadini, espressa dall’indice PPA. La capacità degli esercizi commerciali o dei locali di servizio di pagare per i servizi dell’organismo di gestione dei diritti d’autore è influenzata dal livello di vita e dal potere d’acquisto. Pertanto, il confronto, per un servizio identico, tra tariffe in vigore in più Stati membri nei quali il livello di vita diverge, richiede necessariamente di considerare l’indice PPA.

47

Infine, il giudice del rinvio si domanda se occorra paragonare i diversi segmenti di utenti o, per contro, la tariffa media di tutti i segmenti.

48

Come confermato in udienza, i termini «segmenti di utenti» riguardano i negozi e i locali di servizio con una determinata superficie. A tale riguardo, emerge dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte e dagli interventi in udienza che si può constatare una differenza di tariffazione, in particolare, all’interno dello stesso segmento specifico.

49

Spetta alla relativa autorità garante della concorrenza effettuare il confronto e stabilirne il quadro, tenuto conto che dispone di un certo margine discrezionale e che non esiste un sistema unico adeguato. A titolo illustrativo, occorre rilevare che, nelle controversie che hanno dato origine alle sentenze del 13 luglio 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), e del 13 luglio 1989, Lucazeau e a. (110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326), il confronto verteva su compensi riscossi in diversi Stati membri in una discoteca-tipo che possedeva talune caratteristiche determinate tra cui figurava la superficie.

50

Quindi, è possibile effettuare un confronto su uno o più segmenti specifici nel caso in cui esistano indizi del fatto che l’eventuale carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

51

Alla luce di quanto sopra, occorre rispondere alle questioni seconda, terza e quarta dichiarando che, al fine di esaminare se un organismo di gestione dei diritti d’autore applichi prezzi non equi ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri, corrette mediante l’indice PPA, purché gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea. È possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti.

Sulle questioni quinta e sesta

52

Con le sue questioni quinta e sesta, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, a partire da quale soglia si debba ritenere che la differenza tra le tariffe sia significativa e, di conseguenza, costituisca un indizio di abuso di posizione dominante e, dall’altro, quali elementi di prova possano essere presentati dall’organismo di gestione dei diritti d’autore per confutare il carattere sproporzionato delle tariffe.

53

Occorre anzitutto ricordare che, qualora un’impresa in posizione dominante imponga, per i servizi da essa prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, tale differenza deve essere considerata come l’indizio di un abuso di posizione dominante (sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 38, e del 13 luglio 1989, Lucazeau e a., 110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326, punto 25).

54

Orbene, nel caso di specie, come osservato dal giudice del rinvio, la differenza che sussiste tra le tariffe praticate in Lettonia e quelle praticate in altri Stati membri di riferimento è inferiore rispetto alle differenze constatate tra i compensi di determinati Stati membri nelle controversie sfociate nelle sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, (395/87, EU:C:1989:319), e del 13 luglio 1989, Lucazeau e a. (110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326). Al riguardo, tale giudice rileva che, in base alle constatazioni effettuate dal Consiglio per la concorrenza, per le superfici comprese tra 81 m2 e 201‑300 m2, le tariffe in Lettonia erano almeno due volte superiori rispetto a quelle applicate in Estonia e in Lituania. Quanto al confronto effettuato con le tariffe applicate negli altri Stati membri menzionati al punto 43 della presente sentenza, tale giudice ha constatato che le tariffe applicabili in Lettonia superavano di una percentuale compresa tra il 50% e il 100% il livello medio delle tariffe dell’Unione, precisando anche che, per quanto riguarda i compensi da corrispondere per spazi con una superficie compresa tra 85,5 m2 e circa 140 m2, solo quelli applicati in Romania erano più elevati rispetto ai compensi applicabili in Lettonia.

55

Tuttavia, dalle sentenze del 13 luglio 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), nonché del 13 luglio 1989, Lucazeau e a. (110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326), non si può evincere che differenze come quelle contestate nel procedimento principale non possano essere mai qualificate come «significative». Non esiste, infatti, una soglia minima a partire dalla quale una tariffa deve essere qualificata come «significativamente più elevata», essendo le circostanze specifiche di ciascun caso di specie determinanti a tale riguardo. Pertanto, una differenza tra i compensi potrà essere qualificata come «significativa» se è considerevole e persistente alla luce dei fatti, per quanto riguarda, segnatamente, il mercato in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

56

A tale riguardo, occorre sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 107 delle sue conclusioni, affinché le tariffe si possano qualificare come «abusive», la divergenza deve essere piuttosto rilevante. Inoltre, tale divergenza deve persistere per una certo periodo e non essere temporanea o occasionale.

57

Occorre quindi rilevare che tali elementi costituiscono soltanto indizi di abuso di posizione dominante. L’organismo di gestione dei diritti d’autore può giustificare la differenza basandosi sulle diversità obiettive tra la situazione dello Stato membro interessato e quella prevalente in tutti gli altri Stati membri inclusi nel confronto (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 38, e del 13 luglio 1989, Lucazeau e a. 110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326, punto 25).

58

Al fine di giustificare una tale differenza, possono essere tenuti in considerazione determinati elementi, quali il rapporto intercorrente tra il livello dei compensi e l’importo effettivamente pagato ai titolari dei diritti. Infatti, qualora la percentuale del ricavato dei compensi destinata alle spese di riscossione, di amministrazione e di ripartizione, anziché ai titolari dei diritti d’autore, sia notevolmente più elevata, non è escluso che proprio la mancanza di concorrenza nel mercato di cui trattasi permetta di spiegare la mole dell’apparato amministrativo e, di conseguenza, l’aliquota elevata dei compensi (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 42, e del 13 luglio 1989, Lucazeau e a. 110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326, punto 29).

59

Nel caso di specie, la AKKA/LAA ha sostenuto in udienza che la parte delle spese di riscossione, di amministrazione e di ripartizione non superava il 20% dell’importo totale riscosso. Se così è, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tali spese non apparirebbero a prima vista irragionevoli rispetto agli importi versati ai titolari dei diritti d’autore e, di conseguenza, indicative di una gestione non efficiente. Inoltre, il fatto che tali spese siano superiori a quelle sussistenti negli Stati membri di riferimento potrebbe essere spiegato con l’esistenza di elementi obiettivi che incidono sui costi, quali una normativa specifica che appesantisce il funzionamento dell’apparato amministrativo o di altre caratteristiche proprie del mercato di cui trattasi.

60

Per contro, se dovesse emergere che le remunerazioni versate dalla AKKA/LAA ai titolari dei diritti sono superiori a quelle versate negli Stati di riferimento e che tale differenza si può considerare significativa, spetterebbe alla AKKA/LAA giustificare una siffatta circostanza. Una giustificazione di tal genere potrebbe risiedere nell’esistenza di una normativa nazionale in materia di equa retribuzione che diverge da quella degli altri Stati membri, circostanza che spetterebbe al giudice del rinvio verificare.

61

Ne consegue che occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che la differenza tra le tariffe messe a confronto deve considerarsi significativa se è considerevole e persistente. Una tale differenza costituisce un indizio di abuso di posizione dominante e spetta all’organismo di gestione dei diritti d’autore in posizione dominante dimostrare che i suoi prezzi sono equi in quanto si basano su elementi obiettivi che incidono sulle spese di gestione o sulla remunerazione dei titolari di diritti.

Sulla settima questione

62

Con la sua settima questione, il giudice del rinvio chiede se, qualora sia accertata la violazione di cui all’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari di diritti debbano essere incluse, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel fatturato dell’organismo di gestione dei diritti d’autore di cui trattasi.

63

Dall’articolo 5 del regolamento n. 1/2003 emerge che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono, nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE, comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

64

A questo proposito, occorre prevedere un’applicazione uniforme dell’articolo 102 TFUE nell’Unione per addivenire ad un’applicazione effettiva di tale articolo. Dunque, sebbene l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, applicabile alle ammende imposte dalla Commissione europea in caso di violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, non vincoli le autorità nazionali garanti della concorrenza, è possibile che queste ultime, quando esaminano il fatturato di un’impresa ai fini della determinazione dell’importo massimo dell’ammenda da comminare a tale impresa per violazione dell’articolo 102 TFUE, adottino un approccio che sia coerente con l’interpretazione della nozione di «fatturato» di cui al suddetto articolo 23.

65

Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, tale nozione riguarda il valore delle vendite di beni o servizi realizzate dall’impresa interessata, che pertanto riflette la situazione economica reale dell’impresa stessa (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punti da 16 a 18 e giurisprudenza ivi citata).

66

Nel caso di specie, come esposto al punto 33 della presente sentenza, le prestazioni fornite dalla AKKA/LAA consistono in un’attività di riscossione dei compensi attraverso cui sono remunerati gli autori di opere musicali. Spetta al giudice del rinvio esaminare, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti nel procedimento principale, se la parte di tali compensi che rappresenta le remunerazioni versate a tali autori sia inclusa nel valore delle prestazioni di servizio fornite dalla AKKA/LAA.

67

A tale riguardo, il giudice del rinvio potrebbe segnatamente tenere in considerazione i rapporti giuridici ed economici esistenti, in forza del diritto nazionale, tra la AKKA/LAA, in quanto intermediaria, e i titolari di diritti, al fine di determinare se costituiscano un’unità economica. Se così fosse, la parte che rappresenta le remunerazioni destinate a tali titolari potrebbe essere considerata parte integrante del valore del servizio fornito dalla AKKA/LAA.

68

Inoltre, occorre rilevare che, quando un’autorità nazionale garante della concorrenza commina un’ammenda, quest’ultima deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, al pari di ogni sanzione imposta dalle autorità nazionali per una violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Nunes e de Matos, C‑186/98, EU:C:1999:376, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

69

A tale riguardo, al fine di determinare l’importo finale dell’ammenda, si deve altresì considerare che il Consiglio per la concorrenza aveva già comminato una prima ammenda alla AKKA/LAA nel 2008, in quanto applicava prezzi non equi, e che, nel 2013, a seguito di una nuova indagine, con la decisione contestata veniva a quest’ultima comminata una seconda ammenda per violazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE.

70

Pertanto, occorre considerare la durata intera della violazione, il suo carattere ripetitivo, nonché la questione se la prima ammenda sia stata sufficientemente dissuasiva, al fine di garantire il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata, come indicato al punto 68 della presente sentenza.

71

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che, nel caso in cui sia stata accertata la violazione di cui all’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari di diritti devono essere incluse, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel fatturato dell’organismo di gestione dei diritti d’autore di cui trattasi, a condizione che tali remunerazioni facciano parte del valore delle prestazioni fornite dal suddetto organismo e che tale inclusione sia necessaria per assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’insieme degli elementi del caso di specie, se tali requisiti siano soddisfatti.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

Il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri, di modo che trova applicazione l’articolo 102 TFUE.

 

2)

Al fine di esaminare se un organismo di gestione dei diritti d’autore applichi prezzi non equi ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri, corrette attraverso l’indice di parità di potere d’acquisto, purché gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea. È possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti.

 

3)

La differenza tra le tariffe messe a confronto deve considerarsi significativa se è considerevole e persistente. Una tale differenza costituisce un indizio di abuso di posizione dominante e spetta all’organismo di gestione dei diritti d’autore in posizione dominante dimostrare che i suoi prezzi sono equi in quanto si basano su elementi obiettivi che incidono sulle spese di gestione o sulla remunerazione dei titolari di diritti.

 

4)

Nel caso in cui sia accertata la violazione di cui all’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari dei diritti devono essere incluse, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel fatturato dell’organismo di gestione dei diritti d’autore di cui trattasi, a condizione che tali remunerazioni facciano parte del valore delle prestazioni fornite dal suddetto organismo e che tale inclusione sia necessaria per assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’insieme degli elementi del caso di specie, se tali requisiti siano soddisfatti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.