CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 26 ottobre 2017 ( 1 )

Causa C‑550/16

A,

S

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Nozione di “minore non accompagnato” – Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i genitori – Permesso di soggiorno provvisorio – Rifugiato che ha meno di 18 anni al momento del suo ingresso e del deposito della domanda di asilo e più di 18 anni al momento della domanda di ricongiungimento familiare – Data rilevante per valutare lo status di minore non accompagnato»

I. Introduzione

1.

Qual è la data rilevante per valutare lo status di minore non accompagnato? Un cittadino di un paese terzo, che è giunto minorenne nel territorio di uno Stato membro e che ottiene l’asilo solo dopo aver raggiunto la maggiore età, può beneficiare di un diritto al ricongiungimento familiare in quanto minore non accompagnato? Sono queste, in sostanza, le questioni alle quali si chiede alla Corte di rispondere nella specie.

2.

La presente causa costituirà l’occasione, per la Corte, di pronunciarsi sulla protezione da accordare alle persone giunte minorenni nell’Unione europea, che ottengano lo status di rifugiato avendo raggiunto la maggiore età nel corso dell’esame della loro domanda di protezione ed avviino, dopo l’ottenimento di tale status, un procedimento inteso al ricongiungimento familiare.

3.

Sarà necessario, in questa sede, ponderare le fasi procedurali che contrassegnano il percorso di tali richiedenti asilo, nonché le eventuali lungaggini amministrative e il decorso inesorabile del tempo nella vita di una persona che divenga maggiorenne nel corso dell’esame della sua pratica di richiedente asilo e che chieda per i propri genitori il diritto al ricongiungimento familiare una volta ottenuto lo status di rifugiato.

4.

Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di adottare la lettura più protettiva possibile e dichiarare che può essere considerato un minore non accompagnato, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86/CE ( 2 ), il cittadino di un paese terzo o l’apolide, d’età inferiore ai 18 anni, che giunga nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, che faccia domanda di asilo e che in pendenza della procedura raggiunga la maggiore età prima di vedersi accordare l’asilo, con effetto retroattivo alla data della domanda e che chieda infine il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare accordato ai rifugiati minori non accompagnati a titolo delle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

5.

La direttiva 2003/86 fissa le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

6.

I considerando 2, 4, 6 e da 8 a 10 di tale direttiva così recitano:

«(2)

Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della [convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [ ( 3 )].

(…)

(4)

Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.

(…)

(6)

Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

(…)

(8)

La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.

(9)

Il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni.

(10)

Dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la riunificazione familiare per parenti in linea diretta ascendente, figli maggiorenni non coniugati (…)».

7.

L’articolo 2 di detta direttiva reca le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

“cittadino di un paese terzo”: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, [CE, divenuto articolo 20, paragrafo 1, TFUE];

b)

“rifugiato”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c)

“soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare;

d)

“ricongiungimento familiare”: l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore;

(…)

f)

“minore non accompagnato”: il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

8.

L’articolo 3 della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.

2.   La presente direttiva non si applica quando il soggiornante:

a)

chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b)

è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o ha chiesto l’autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status;

c)

è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia richiesto l’autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status.

(…)

5.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli».

9.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, così recita:

«In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a)

gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine».

10.

L’articolo 5 di detta direttiva stabilisce quanto segue:

«1.   Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.

2.   La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8, e di copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari.

(…)

3.   La domanda è presentata ed esaminata quando i familiari soggiornano all’esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante.

(…)

4.   Non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto alla persona che ha presentato la domanda la loro decisione.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato.

La decisione di rifiuto della domanda è debitamente motivata. Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui al primo comma sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

5.   Nell’esame della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori».

11.

Il capo V della direttiva 2003/86 disciplina in maniera specifica, ai suoi articoli da 9 a 12, il ricongiungimento familiare dei rifugiati. L’articolo 9 di tale testo dispone quanto segue, ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.   Le disposizioni del presente capo si applicano al ricongiungimento familiare dei rifugiati riconosciuti dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono limitare l’applicazione delle disposizioni del presente capo ai rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al loro ingresso».

12.

L’articolo 10 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«1.   L’articolo 4 si applica alla definizione di familiari con l’eccezione del terzo comma del paragrafo 1 di tale articolo che non si applica ai figli dei rifugiati.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all’articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.

3.   Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:

a)

autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

b)

possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altro familiare, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli».

13.

L’articolo 11 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1.   Per quanto concerne la presentazione e l’esame delle domande si applicano le disposizioni dell’articolo 5, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l’esistenza di tali vincoli, da valutare conformemente alla legislazione nazionale. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori».

14.

L’articolo 12 della direttiva 2003/86 così dispone:

«1.   In deroga all’articolo 7, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7.

Fatti salvi gli obblighi internazionali, se il ricongiungimento familiare è possibile in un paese terzo con il quale il soggiornante/familiare ha legami particolari, gli Stati membri possono chiedere la prova di cui al primo comma.

Gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato.

2.   In deroga all’articolo 8, gli Stati membri non esigono che il rifugiato, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato sul loro territorio per un certo periodo di tempo».

15.

Secondo l’articolo 20 di tale direttiva, quest’ultima doveva essere recepita dagli Stati membri nel loro diritto nazionale entro il 3 ottobre 2005.

B.   Diritto dei Paesi Bassi

16.

In forza dell’articolo 29, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), della Vreemdelingenwet 2000 (legge sugli stranieri del 2000), del 23 novembre 2000, ai genitori di un cittadino straniero, il quale sia un minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale, lettera f), della direttiva 2003/86, può essere concesso un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo, ai sensi dell’articolo 28 di questa stessa legge, se, al momento dell’ingresso del cittadino straniero in parola, essi facevano parte della sua famiglia nucleare e se sono arrivati nei Paesi Bassi contemporaneamente a tale cittadino o lo hanno raggiunto entro i tre mesi successivi al rilascio, a favore di quest’ultimo, di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del summenzionato articolo 28.

III. Fatti e questione pregiudiziale

17.

La figlia di A e di S, cittadina eritrea, è arrivata nei Paesi Bassi da sola, quando era minorenne. Il 26 febbraio 2014, ella ha presentato una domanda di asilo nel territorio di tale Stato membro. Nel corso del procedimento di esame della sua domanda di asilo e quando ancora non era stata presa nessuna decisione definitiva, l’interessata è divenuta maggiorenne. Con decisione del 21 ottobre 2014, le autorità competenti del Regno dei Paesi Bassi le hanno concesso un permesso di soggiorno a titolo di asilo, valido per cinque anni, con effetto retroattivo alla data della presentazione della sua domanda.

18.

Il 23 dicembre 2014, l’organizzazione VluchtelingenWerk Midden-Nederland ha proposto in nome della figlia di A e di S una domanda di autorizzazione provvisoria di soggiorno per i genitori di quest’ultima, nonché per i suoi tre fratelli minorenni, a titolo di ricongiungimento familiare.

19.

Con decisione del 27 maggio 2015, lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi) ha respinto tale domanda adducendo come motivo che, al momento della proposizione della domanda di ricongiungimento familiare, l’interessata era maggiorenne e non poteva pertanto aspirare allo status di minore non accompagnato che le avrebbe consentito di beneficiare di un diritto preferenziale al ricongiungimento familiare. Il reclamo proposto avverso tale decisione è stato respinto il 13 agosto 2015.

20.

Il 3 settembre 2015, A e S hanno proposto dinanzi al Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi), giudice del rinvio, un ricorso avverso tale rigetto, facendo valere, segnatamente, che risulta dall’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 che, per stabilire se una persona possa essere qualificata come «minore non accompagnato», è decisiva la data di ingresso dell’interessato nello Stato membro di cui trattasi. Lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia) ritiene, per contro, che sia la data del deposito della domanda di ricongiungimento familiare ad essere determinante a tal riguardo.

21.

Il giudice del rinvio rileva che il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha dichiarato, con due sentenze del 23 novembre 2015 ( 4 ), che il fatto che un cittadino straniero abbia raggiunto la maggiore età dopo il suo arrivo nel territorio nazionale può essere preso in considerazione per stabilire se egli rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 e se possa essere considerato un «minore non accompagnato».

22.

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che implica che la nozione di «minore non accompagnato» venga valutata al momento dell’ingresso della persona interessata nel territorio nazionale, a causa dell’impiego del termine «che giunga», e per il fatto che all’articolo 2, parte iniziale e lettera f) della direttiva 2003/86 vengono elencate unicamente due eccezioni a tale principio, ossia la situazione di un minore inizialmente accompagnato e poi abbandonato e, viceversa, la situazione del minore non accompagnato al momento del suo arrivo e successivamente affidato ad un adulto responsabile. Il giudice del rinvio afferma, da un lato, che la fattispecie di cui è investito non rientra in una di tali eccezioni al principio del diritto al ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati e, dall’altro, che tali eccezioni devono essere interpretate restrittivamente.

23.

In tali circostanze, le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale de l’Aia, sede di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se in caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati, per “minore non accompagnato”, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86, si debba intendere anche un cittadino di un paese terzo o un apolide, d’età inferiore ai 18 anni, che arrivi nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi e che:

faccia domanda di asilo;

in pendenza della procedura d’asilo nel territorio dello Stato membro raggiunga l’età di 18 anni;

riceva asilo con efficacia retroattiva dalla data della domanda e

chieda successivamente il ricongiungimento familiare».

IV. Analisi

24.

Alla Corte viene chiesto, in sostanza, quale sia la data da prendere in considerazione per stabilire se un cittadino di un paese terzo possa essere considerato un minore non accompagnato e possa far valere il suo diritto al ricongiungimento familiare, allorché sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era minorenne, abbia ivi fatto domanda di asilo, abbia ottenuto siffatta protezione internazionale dopo aver raggiunto la maggiore età e abbia successivamente fatto valere il suo diritto al ricongiungimento familiare quale minore non accompagnato.

25.

In tale contesto, la Corte ha a disposizione almeno tre opzioni, ossia ritenere che, al fine di valutare il diritto dell’interessato a beneficiare, quale minore non accompagnato, delle disposizioni della direttiva 2003/86, rilevi la data di ingresso di quest’ultimo nel territorio dello Stato membro oppure la data di presentazione della domanda di asilo oppure, infine, la data di deposito della domanda di ricongiungimento familiare.

26.

Emerge dal combinato delle disposizioni di cui all’articolo 2, parte iniziale e lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86, che la data rilevante a tal riguardo è necessariamente anteriore a quella della concessione della protezione internazionale. Tale data pertanto non può che essere quella del deposito della domanda di asilo, ove si considerino, in primo luogo, l’impiego del termine «che giunga» all’articolo 2, parte iniziale e lettera f), di tale direttiva, in secondo luogo, il fatto che il riconoscimento di tale status sia retroattivo, nella misura in cui esplica effetti dalla data del deposito della domanda, dall’altro e, in terzo luogo, il fatto che tale data sia la più precisa a disposizione dell’amministrazione per stabilire con certezza l’età della persona di cui trattasi.

27.

Peraltro, nella decisione di rinvio, il Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam) rileva che risulta manifestamente dal dettato stesso dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), di detta direttiva, che tale disposizione debba essere intesa nel senso che la data determinante per valutare se il richiedente debba essere considerato un minore non accompagnato deve essere quella della concessione del permesso di soggiorno da parte dell’autorità competente, e non quella del deposito della domanda di ricongiungimento familiare. Nella misura in cui la concessione dello status di rifugiato ha natura dichiarativa e effetto retroattivo, è proprio la data della domanda del permesso ad essere determinante per valutare se il richiedente corrisponda alla definizione di minore non accompagnato.

28.

Infatti, la retroattività di una misura non può essere accompagnata dal carattere distributivo della forza dei suoi effetti. Il fatto che la legislazione dei Paesi Bassi preveda in maniera protettiva che la concessione dello status di rifugiato retroagisca alla data del deposito della domanda implica necessariamente che lo status così conferito comporti una serie di effetti indotti, a partire dalla data della domanda di protezione internazionale, ivi incluso dunque un diritto al ricongiungimento familiare, quale risulta dalla direttiva 2003/86 allorché, come nella specie, lo status di rifugiato venga concesso ad una persona che ha presentato la propria domanda quando era minorenne. Peraltro, l’aspetto protettivo di questa misura nazionale ha come effetto quello di azzerare le disparità di trattamento che risulterebbero dalla variabilità della durata del trattamento delle domande di asilo. Inoltre, non concedere la totalità dei diritti conferiti dallo status di rifugiato, in maniera retroattiva, come è previsto nel diritto dei Paesi Bassi, sarebbe manifestamente contrario all’interesse superiore del minore che ha presentato una domanda di asilo prima di divenire maggiorenne.

29.

Per giunta, il ricongiungimento familiare può essere chiesto, o avere luogo, solo nel momento in cui le autorità nazionali competenti hanno preso una decisione definitiva sulla domanda di permesso di soggiorno ( 5 ) in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Poiché il riconoscimento dello status di rifugiato è una delle condizioni che consentono il deposito di una domanda di ricongiungimento familiare, sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti da tale direttiva, nonché dai testi dell’Unione e dagli altri testi del diritto internazionale che proteggono i rifugiati, consentire l’esercizio di tale diritto preferenziale solo nel caso dei soggetti ancora minorenni al momento dell’ottenimento della protezione internazionale, sebbene esso abbia natura dichiarativa e retroagisca alla data del deposito della domanda.

30.

Osservo che, con tale lettura favorevole al ricongiungimento familiare, la Corte eviterebbe un’interpretazione formalistica dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86, la quale ostacolerebbe la realizzazione degli obiettivi di tale testo. Tuttavia, non si tratta, nella specie, di consentire a tutte le persone minorenni che giungono nel territorio degli Stati membri di beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare. È cionondimeno possibile farne beneficiare le persone arrivate minorenni nel territorio degli Stati membri e che ottengono lo status di rifugiato, anche dopo aver raggiunto la maggiore età, vale a dire nel momento in cui il ricongiungimento familiare diviene possibile, in quanto si ricordi che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, la persona che tenta di beneficiare delle disposizioni relative al ricongiungimento familiare deve fruire di un permesso di soggiorno, preferibilmente di lunga durata o che offra prospettive concrete di condurre ad un diritto di soggiorno permanente ( 6 ).

31.

Nella specie, ciò spiega il fatto che, per presentare una domanda di ricongiungimento familiare, la figlia di A e di S abbia legittimamente aspettato di disporre del diritto di asilo, per cinque anni, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Ella si è astenuta dal presentare una domanda di ricongiungimento familiare prima di beneficiare di tale diritto di soggiorno; cosa che anzitutto sarebbe stata contraria alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, inoltre avrebbe reso incerto l’esito del procedimento di ricongiungimento familiare e, infine, avrebbe avuto come effetto di intralciare le autorità nazionali con una domanda di ricongiungimento familiare che non avrebbe potenzialmente potuto essere accolta, poiché il soggiornante non beneficiava di un permesso di soggiorno. Si deve ritenere che la data determinante per valutare la qualità di minore non accompagnato sia dunque necessariamente quella a partire dalla quale il ricongiungimento familiare diviene possibile, vale a dire il momento dell’accettazione della domanda di permesso di soggiorno da parte dell’autorità competente ( 7 ). Nella fattispecie di cui al procedimento principale, alla luce della natura dichiarativa e retroattiva della concessione dello status di rifugiato, ciò rimanda alla data di deposito della domanda di asilo.

32.

In definitiva, l’atteggiamento rispettoso delle procedure e della loro concatenazione adottato dalla persona interessata nella specie non dovrebbe arrecarle pregiudizio e deve anzi essere accolto con favore.

33.

Infatti, nelle peculiari circostanze del caso di specie, occorre tenere conto della durata del trattamento delle domande di asilo e del decorso inesorabile del tempo che ha reso l’interessata maggiorenne alla data in cui le è stato accordato l’asilo e in cui ha potuto, grazie ad esso, presentare una domanda intesa ad ottenere che i genitori, che si trovavano all’epoca uno in Etiopia e l’altro in Israele, la raggiungessero nei Paesi Bassi, al fine di riprendere i rapporti familiari e la vita privata alla quale ogni cittadino di un paese terzo ha diritto, in forza delle disposizioni di cui all’articolo 8 della CEDU e all’articolo 7 della Carta, come interpretati sia dalla Corte sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

34.

A tal riguardo, il considerando 6 della direttiva 2003/86 prende in considerazione la protezione della famiglia, nonché il mantenimento della vita familiare. Ciò implica necessariamente che tale testo venga interpretato in conformità all’articolo 8 della CEDU e dell’articolo 7 della Carta in maniera non restrittiva, per non privarlo del suo effetto utile e non pregiudicare l’obiettivo di tale direttiva, consistente nel favorire il ricongiungimento familiare ( 8 ).

35.

Peraltro, la Corte ha già avuto l’occasione di ricordare che risulta dal considerando 2 di detta direttiva che le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità all’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare sancito da numerosi strumenti di diritto internazionale.

36.

Ricordo altresì che, in forza della giurisprudenza della Corte, il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta dev’essere letto in correlazione con l’obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta medesima. Conformemente alle esigenze di tale ultima disposizione, gli Stati membri debbono «considerare preminente» l’interesse superiore del minore quando adottano, tramite un’autorità pubblica o privata, un atto relativo ai minori. Tale esigenza è espressamente richiamata all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2003/86. Inoltre, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri debbono assicurarsi che il minore possa intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori ( 9 ).

37.

Benché non risulti necessariamente dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che il diritto al ricongiungimento familiare possa essere applicato ai figli maggiorenni, a titolo di protezione della vita privata e familiare, si evince tuttavia dalla sua giurisprudenza che i legami fra il figlio e la sua famiglia devono essere mantenuti, e che solo circostanze eccezionali possono portare ad una rottura del legame familiare. Da tale giurisprudenza risulta che si deve fare di tutto per mantenere le relazioni personali e l’unità familiare o «ricostituire» la famiglia ( 10 ).

38.

A questo proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo prende in considerazione numerose circostanze individuali legate al minore, al fine di determinarne nel modo migliore il suo interesse e di garantirne il benessere. In particolare, essa tiene conto della sua età e della sua maturità nonché del suo livello di dipendenza dai genitori e, a questo riguardo, prende in considerazione la presenza o l’assenza di questi ultimi. Essa si interessa inoltre all’ambiente nel quale il minore vive e alla situazione nel suo Stato di origine, al fine di valutare le difficoltà in cui la famiglia può trovarsi in detto Stato ( 11 ). Tenendo conto di tutti i suddetti elementi, e ponderandoli con l’interesse generale degli Stati contraenti, la Corte europea dei diritti dell’uomo valuta se questi ultimi, nelle loro decisioni, abbiano garantito un giusto equilibrio e rispettato le prescrizioni dell’articolo 8 della CEDU.

39.

Nell’attuare la direttiva 2003/86, la Corte ha dichiarato che spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati ( 12 ).

40.

Alla luce di tali elementi, qualora si procedesse alla valutazione di siffatto equilibrio nella specie, sarebbe necessario osservare, in primo luogo, che la figlia di A e di S è arrivata sola e minorenne nel territorio del Regno dei Paesi Bassi; in secondo luogo, che ella è originaria dello Stato di Eritrea e, in terzo luogo, che ammetterla al beneficio del diritto al ricongiungimento familiare consentirebbe a tutta la famiglia di ricostituirsi. Ciò favorirebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare di tutti i suoi membri, indipendentemente dal fatto che, alla data in cui l’autorità competente dello Stato membro statuisce sulla domanda di ricongiungimento familiare, l’interessata, giunta come minore non accompagnata nel territorio del Regno dei Paesi Bassi, sia divenuta maggiorenne e non possa più essere considerata un minore in senso stretto.

41.

In tal senso, la possibilità di ammettere al beneficio del diritto al ricongiungimento familiare una persona, come la figlia dei ricorrenti nel procedimento principale, giunta minorenne e non accompagnata nel territorio di uno Stato membro, ma che ha ottenuto lo status di rifugiato una volta raggiunta la maggiore età e poteva pertanto chiedere il beneficio delle disposizioni relative al diritto al ricongiungimento familiare solo dopo tale evento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86, non sembra eccedere gli obiettivi imposti agli Stati membri.

42.

Inoltre, come sottolineano i ricorrenti nel procedimento principale, il diritto al ricongiungimento familiare, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva, non può dipendere dalla celerità con la quale i servizi dell’amministrazione di uno Stato membro possono trattare le pratiche delle domande di asilo, a maggior ragione qualora le persone interessate compiano, qualche mese dopo, la maggiore età, e sebbene gli Stati membri siano regolarmente invitati dalle istituzioni ad esaminare in via prioritaria le domande di asilo dei minori non accompagnati, al fine di tenere conto della loro particolare vulnerabilità, la quale merita una protezione specifica ( 13 ).

43.

Nella fattispecie di cui al procedimento principale, la persona interessata ha impiegato otto mesi per ottenere lo status di rifugiato dopo il suo ingresso nel territorio del Regno dei Paesi Bassi. Tale fattispecie si colloca in tal modo, sostanzialmente nella norma, nei tempi abituali di trattamento delle domande di asilo, sebbene l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2005/85/CE ( 14 ), applicabile all’epoca dei fatti, prevedesse che il trattamento delle domande di asilo dovesse avvenire quanto prima possibile, entro circa sei mesi, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni.

44.

Inoltre, osservo, a tal riguardo, che la Corte ha dichiarato che occorreva privilegiare un’interpretazione che consentisse di assicurare che il buon esito delle domande di ricongiungimento familiare dipendesse principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione, come la durata di trattamento della domanda ( 15 ).

45.

Tali elementi depongono a favore di una lettura ampia del combinato disposto dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86, considerati i tempi normali di trattamento delle domande di asilo e la possibilità, per le autorità, di esaminare in via prioritaria talune pratiche di richiedenti asilo, segnatamente quando essi sono vicini alla maggiore età.

46.

Inoltre, il carattere ricognitivo della concessione dello status di rifugiato implica che gli Stati membri non possano tentare di sottrarsi ai loro obblighi o di eluderli, sino a privare di sostanza le norme relative al regime europeo comune di asilo, rifiutandosi di trattare con diligenza le domande di asilo delle persone minorenni e che si trovano non accompagnate nel loro territorio, allo scopo non dichiarato di non attuare il diritto preferenziale al ricongiungimento familiare di cui dispongono i rifugiati minori non accompagnati. Occorre impedire un’applicazione restrittiva di tali norme, la quale avrebbe come effetto di dissuadere i richiedenti asilo e accrescerebbe ulteriormente gli ostacoli che tali persone e i loro familiari già devono affrontare ( 16 ).

47.

Tuttavia, non si tratta, nella specie, di creare una casistica intesa a stabilire che, per un certo periodo di tempo, il diritto preferenziale dei minori ad ottenere il ricongiungimento familiare deve essere mantenuto anche quando essi raggiungono la maggiore età. Non si tratta di negare gli effetti giuridici connessi al raggiungimento della maggiore età. È cionondimeno possibile, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, far beneficiare giovanissimi adulti rifugiati delle disposizioni di tutela della direttiva 2003/86, alla luce della concatenazione dei procedimenti, del carattere ravvicinato del compimento della maggiore età e dell’opportunità di rendere possibile una riunificazione familiare.

48.

Occorre considerare, infatti, che, nelle circostanze particolari del caso di specie e, ancora una volta, tenuto conto del carattere dichiarativo e retroattivo della concessione dello status di rifugiato che consente di depositare una domanda di ricongiungimento familiare, il fatto di riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare a favore di una persona che ha presentato una domanda di asilo quando era minorenne, non costituisce una lettura eccessivamente estensiva delle disposizioni di tale direttiva.

49.

Qualora la Corte non dovesse aderire a tale proposta, si dovrebbe ricordare, in subordine, che, alla luce dei considerando 8 e 10 di detta direttiva, gli Stati membri devono garantire ai rifugiati condizioni di ricongiungimento familiare più favorevoli e possono autorizzare la riunificazione familiare dei parenti in linea diretta ascendente. Infatti, il compimento della maggiore età ha come unico effetto quello di estinguere il diritto preferenziale e le norme più favorevoli di cui disponeva l’interessato quando era minorenne con riferimento al suo diritto al ricongiungimento familiare.

50.

Devono parimenti essere menzionati i testi dell’Unione e gli altri testi di diritto internazionale che prevedono che le domande di ricongiungimento familiare depositate dalle persone che beneficiano dello status di rifugiato debbano essere esaminate dagli Stati con una diligenza e una benevolenza particolari ( 17 ).

51.

In tal senso, anche se, nella specie, la figlia di A e di S non fosse considerata una minore non accompagnata, le disposizioni della direttiva 2003/86 non potrebbero essere interpretate nel senso che ostano alla possibilità, per la medesima, di far beneficiare i suoi ascendenti del ricongiungimento familiare, e ciò in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, il quale prevede che gli Stati membro possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno, a titolo di ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante, quando sono a suo carico e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine.

52.

Spetterebbe, in tal senso, al giudice del rinvio stabilire, da un lato, se il diritto nazionale preveda la possibilità di accogliere una domanda di ricongiungimento familiare per gli ascendenti di un rifugiato e, dall’altro, se la fattispecie in esame ne soddisfi le condizioni.

53.

Tuttavia, applicare una siffatta interpretazione alla fattispecie in esame imporrebbe di esaminare se una persona che abbia recentemente raggiunto la maggiore età sia in grado di farsi carico, da sola, dei bisogni di una famiglia intera.

54.

Occorre assicurare, a mio avviso, la più ampia protezione al fine di far fronte, per quanto possibile, alla particolare situazione di vulnerabilità in cui si trovano i minori non accompagnati che giungono nel territorio degli Stati membri, nonché i giovani adulti, muniti dello status di rifugiati ( 18 ) e la cui maturità resta da valutare, senza con ciò mettere in pericolo gli obiettivi fissati dal legislatore dell’Unione in materia di limitazione dei flussi migratori.

55.

Infatti, ricordo che il ricongiungimento familiare rappresenta il principio ( 19 ), e che le eccezioni a tale principio devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, segnalo che ammettere il ricongiungimento familiare attraverso il minore soggiornante non costituisce un pericolo particolare per le politiche nazionali, dal momento che i genitori possono chiedere essi stessi il ricongiungimento familiare per i figli, se questi ultimi sono minorenni e dipendenti.

56.

Ciò implica che devono essere valutati gli elementi di dipendenza, nonché i legami, affettivi e materiali, in questo tipo di ricongiungimento familiare. In tal senso, non è ammissibile, soprattutto nelle nostre società contemporanee, che il legame di dipendenza esistente fra i genitori e i figli cessi immediatamente a partire dalla data del compimento della maggiore età da parte del figlio, e che quest’ultimo non possa dunque più essere considerato un figlio minorenne.

57.

Inoltre, la direttiva 2003/86 mira a far fronte alla vulnerabilità delle persone interessate. Negare la vulnerabilità delle persone che sono giunte minorenni dallo Stato di Eritrea nel territorio degli Stati membri e che hanno ottenuto lo status di rifugiato, anche se nel frattempo sono divenute maggiorenni, sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione.

58.

Risulta da tutti gli elementi che precedono che deve essere considerato un minore non accompagnato, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), di tale direttiva, un cittadino di un paese terzo o un apolide d’età inferiore ai 18 anni, che giunga nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, che faccia domanda di asilo e che in pendenza della procedura raggiunga la maggiore età prima che gli sia concesso l’asilo, con effetto retroattivo alla data della domanda, e che chieda infine il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare accordato ai rifugiati minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

59.

Se la Corte non dovesse seguire tale interpretazione, occorrerà interrogarsi sulle scelte operate dal legislatore dell’Unione allorché ha adottato la direttiva 2003/86, senza pronunciarsi esplicitamente sulla data da prendere in considerazione per valutare lo status di minore non accompagnato, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f) di tale direttiva. Così facendo, o tale legislatore ha optato per un’armonizzazione totale, che non lasci alcun margine discrezionale agli Stati membri, o ha optato per un margine discrezionale estremamente ampio lasciato a tali Stati, i quali potranno determinare, nel rispetto tuttavia dei principi di equivalenza e di effettività, il momento più idoneo per valutare il diritto di una persona di beneficiare delle disposizioni relative al ricongiungimento familiare, in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva.

60.

A tal riguardo, contrariamente a quanto fatto valere dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia e dalla Commissione, non ci troviamo nell’ambito di disposizioni facoltative, bensì vincolanti, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86. Di fronte ad un rifugiato minorenne e non accompagnato, gli Stati membri «autorizzano» l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare dei suoi ascendenti diretti. Tale disposizione è redatta in termini imperativi e impone agli Stati membri obblighi positivi precisi. Gli Stati membri non dispongono pertanto di alcun margine discrezionale e, se esso dovesse esistere, non potrebbe essere utilizzato in modo da arrecare pregiudizio all’obiettivo di tale direttiva, consistente nel favorire il ricongiungimento familiare ( 20 ).

61.

I rifugiati minorenni non accompagnati sono titolari, infatti, di un diritto al ricongiungimento familiare dei loro ascendenti diretti di primo grado. La Corte ha peraltro dichiarato, a tal riguardo, che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti, imponendo loro, nelle ipotesi contemplate dalla direttiva, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni familiari del soggiornante senza potersi avvalere di discrezionalità ( 21 ).

62.

La Corte ha parimenti precisato che, se è vero che gli Stati membri disponevano di una certa discrezionalità, in applicazione della direttiva 2003/86, per porre condizioni all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, tale facoltà doveva essere interpretata restrittivamente, essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola ( 22 ).

63.

Di conseguenza, il silenzio del legislatore dell’Unione sulla data che consente di valutare il diritto al ricongiungimento familiare, allorché la persona che lo chiede è un minore non accompagnato e coloro che lo accompagnano sono i suoi ascendenti, non può essere interpretato come la concessione di un margine di manovra agli Stati membri in sede di valutazione delle condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare di tale protezione di principio e di tale diritto preferenziale. Soltanto se l’interessato non è più considerato un minore non accompagnato gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale per consentire il ricongiungimento familiare.

64.

In tal senso, l’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività dovrà essere esclusa per risolvere la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio qualora la Corte ritenga, come da me suggerito, che la persona arrivata minorenne nel territorio di uno Stato membro e che acquisti lo status di rifugiato solo dopo aver conseguito la maggiore età debba cionondimeno essere considerata un minore non accompagnato ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 e possa pertanto reclamare il diritto preferenziale al ricongiungimento familiare previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

65.

Se la Corte non dovesse condividere la mia opinione sulla natura vincolante delle disposizioni di cui al procedimento principale e sulla possibilità di considerare l’interessata un minore non accompagnato, si dovrebbe allora affermare che una lettura dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86, la quale implichi che la data da prendere in considerazione per stabilire se il richiedente disponga di un diritto al ricongiungimento familiare sia quella del deposito della domanda di ricongiungimento, non soddisferebbe il requisito di effettività. Infatti, una siffatta lettura ostacolerebbe la capacità delle persone di beneficiare del ricongiungimento familiare sebbene, come si è detto, l’obiettivo di tale direttiva sia appunto quello di favorire la protezione della famiglia, segnatamente tramite il riconoscimento di un diritto al ricongiungimento familiare per i rifugiati ( 23 ).

66.

Come risulta da tutto quanto precede, si propone alla Corte di dichiarare che può essere considerato un minore non accompagnato, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86, il cittadino di un paese terzo o l’apolide d’età inferiore ai 18 anni, che giunga nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, che faccia domanda di asilo e che in pendenza della procedura raggiunga la maggiore età prima che gli sia concesso l’asilo, con effetto retroattivo alla data della domanda, e che chieda infine il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare accordato ai rifugiati minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

V. Conclusione

67.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sottoposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi):

Può essere considerato un minore non accompagnato, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il cittadino di un paese terzo o l’apolide d’età inferiore ai 18 anni, che giunga nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, che faccia domanda di asilo e che in pendenza della procedura raggiunga la maggiore età prima che gli sia concesso l’asilo, con effetto retroattivo alla data della domanda, e che chieda infine il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare accordato ai rifugiati minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

( 3 ) In prosieguo: la «Carta».

( 4 ) V. sentenze n. 201501042/1/V1 e n. 201502485/1/V1. Il giudice del rinvio affronta dinanzi alla Corte un’interpretazione alla quale esso deve normalmente aderire, sebbene essa non provenga dall’interprete autentico delle norme dell’Unione di cui al procedimento principale. Il Raad van State (Consiglio di Stato) avrebbe erroneamente interpretato, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni della direttiva 2003/86, sebbene esse non rivestissero un significato chiaro e avrebbero dovuto dare luogo ad un’interpretazione autentica della Corte. Senza voler entrare nella polemica, occorre cionondimeno osservare che in tale causa potrebbe sussistere una controversia giurisprudenziale, almeno sul piano interno.

( 5 ) V., a contrario, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, paragrafi da 34 a 36).

( 6 ) V., in tal senso, le mie conclusioni nelle cause riunite O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:595, paragrafo 56).

( 7 ) V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, paragrafi 3436).

( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, punti 4344), nonché le mie conclusioni nelle cause riunite O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:595, paragrafo 63).

( 9 ) V. le mie conclusioni nelle cause riunite O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:595, paragrafi 7778, e la giurisprudenza ivi citata), e sentenza del 6 dicembre 2012, O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 76).

( 10 ) V. le mie conclusioni nelle cause riunite O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:595, paragrafo 73), nonché Corte eur. D.U., 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (CE:ECHR:2010:0706JUD004161507, § 136 e la giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) V. le mie conclusioni nelle cause riunite O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:595, paragrafo 74), nonché Corte eur. D.U., 21 dicembre 2001, Sen c. Paesi Bassi, (CE:ECHR:2001:1221JUD003146596, § 37), e 31 gennaio 2006, Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi (CE:ECHR:2006:0131JUD005043599, § 39). V., parimenti, sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 56).

( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 81).

( 13 ) V. dichiarazione di Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione europea, del 30 novembre 2016, che invita gli Stati membri ad accelerare la registrazione dei minori non accompagnati e a migliorare la loro protezione.

( 14 ) Direttiva del Consiglio del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

( 15 ) V., per analogia, sentenza del 17 luglio 2014, Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:2092, punto 17).

( 16 ) V., per analogia, le mie conclusioni nella causa Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:485, paragrafi da 75 a 79). V. parimenti, in tal senso, Corte eur. D.U., 10 luglio 2014, Tanda-Muzinga c. Francia (CE:ECHR:2014:0710JUD000226010, § 75 e 76).

( 17 ) V. sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 57), che ricorda che l’articolo 9, paragrafo 1, della convenzione relativa ai diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, prevede che gli Stati contraenti provvedano affinché il minore non venga separato dai genitori contro la loro volontà e che, secondo l’articolo 10, paragrafo 1, di tale convenzione, discende da tale obbligo che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato contraente o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev’essere considerata dagli Stati contraenti in uno spirito positivo, con umanità e diligenza. V., parimenti, articolo 22 di detta convenzione, che sancisce il diritto di ogni minore di vivere con i propri genitori. V., ancora, atto finale della conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, del 25 luglio 1951, nonché Corte eur. D.U. del 10 luglio 2014, Tanda-Muzinga c. Francia [CE:ECHR:2014:0710JUD000226010, § 44 e 45 nonché § 48 e 49, che menzionano parimenti la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n. R (99) 23 sul ricongiungimento familiare dei rifugiati e delle altre persone in cerca di protezione internazionale, adottata il 15 dicembre 1999, o, ancora, il memorandum del 20 novembre 2008, di Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti dell’uomo al Consiglio d’Europa, facente seguito alla sua visita in Francia dal 21 al 23 maggio 2008].

( 18 ) Il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, nel suo quinto e nel suo sesto rapporto generale di attività (che coprono i periodi dal 1o ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 e dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, disponibili ai seguenti indirizzi Internet: https://rm.coe.int/168063093d e https://rm.coe.int/1680706a43), auspica che venga apprestata una protezione specifica ai minori e agli adolescenti migranti o richiedenti asilo, alla luce del rischio di tratta degli esseri umani in cui essi incorrono. Ciò premesso, tale protezione estesa deve essere considerata comprensiva di qualsiasi rischio affrontato dai minori e dai giovani adulti cittadini di paesi terzi, i quali si trovino nel territorio degli Stati membri. Più specificamente, tale gruppo di esperti, nella sua dichiarazione del 28 luglio 2017, in occasione della 4a giornata mondiale della dignità delle vittime contro la tratta di esseri umani, disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.coe.int/fr/web/portal/news-2017/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/states-must-act-urgently-to-protect-refugee-children-from-trafficking?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fportal%2Fnews-2017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_StEVosr24HJ2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1, ha segnatamente chiamato in causa le restrizioni apportate da numerosi Stati al ricongiungimento familiare.

( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 43), e le mie conclusioni nelle cause riunite O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:595, paragrafo 59).

( 20 ) V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, paragrafi 2561).

( 21 ) V. sentenze del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 60), e del 4 marzo 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 41). V. parimenti, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, paragrafo 23).

( 22 ) V. sentenze del 4 marzo 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 43), e del 6 dicembre 2012, O e a. (C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 74), nonché conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, paragrafo 24).

( 23 ) V. sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 88), nella quale la Corte ricorda che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale, per effetto di talune disposizioni della direttiva 2003/86, essi restano tenuti ad esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse del minore e nell’ottica di favorire la vita familiare.