CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate l’11 gennaio 2018 ( 1 )

Causa C‑488/16 P

Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità – Impedimenti assoluti alla registrazione – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Carattere descrittivo – Indicazione di provenienza geografica – Carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Malafede»

I. Introduzione

1.

Con la sua impugnazione, la Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV (in prosieguo: la «BSGE»), ricorrente, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T‑167/15, non pubblicata, EU:T:2016:391), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 gennaio 2015 (procedimento R 28/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la BSGE e il Freistaat Bayern (Baviera, Germania) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

II. Fatti

2.

Il 22 luglio 2011 la Baviera ha presentato, sulla base del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), una domanda di registrazione del segno denominativo «NEUSCHWANSTEIN» (in prosieguo: il «marchio contestato») come marchio dell’Unione europea all’EUIPO.

3.

La denominazione «NEUSCHWANSTEIN» si riferisce al famoso castello di Neuschwanstein sito nel comune di Schwangau (Germania), che appartiene attualmente alla Baviera e fu costruito, senza essere completato, tra il 1869 e il 1886, durante il regno di Ludovico II di Baviera.

4.

I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 3, 8, da 14 a 16, 18, 21, 25, 28, 30, da 32 a 36, 38 e 44 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«accordo di Nizza»).

5.

La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 166/2011, del 2 settembre 2011, e il marchio è stato registrato il 12 dicembre 2011 con il numero 10144392.

6.

Il 10 febbraio 2012 la BSGE ha presentato, nei confronti del marchio contestato, per tutti i prodotti e servizi di cui al paragrafo 4 delle presenti conclusioni, una domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento medesimo.

7.

Il 21 ottobre 2013 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità, concludendo che il marchio contestato non era composto né da indicazioni che possono servire per designare la provenienza geografica, né da altre caratteristiche inerenti ai prodotti e ai servizi interessati, e che non vi era stata pertanto violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, essa ha ritenuto che, poiché il marchio in questione era distintivo per i prodotti e i servizi interessati, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento non fosse stato violato. Infine, secondo la divisione di annullamento, la BSGE non aveva dimostrato che la domanda di registrazione del marchio contestato fosse stata presentata in malafede e, pertanto, non vi era stata violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

8.

Il 20 dicembre 2013 la BSGE ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento.

9.

Con decisione del 22 gennaio 2015 la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato che il marchio contestato non fosse né indicativo di una provenienza geografica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, né privo del carattere distintivo richiesto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Inoltre, essa ha ritenuto che la malafede della Baviera non fosse stata dimostrata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

III. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2015, la BSGE ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2015.

11.

A sostegno del suo ricorso, essa deduceva tre motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

12.

Il Tribunale ha anzitutto esaminato il secondo motivo, con il quale la BSGE sosteneva che la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in quanto essa aveva considerato che il marchio contestato non costituisse un’indicazione descrittiva dei prodotti e dei servizi interessati. Esso ha respinto tale motivo dichiarando, in sostanza, al punto 27 della sentenza impugnata, che il castello di Neuschwanstein, essendo anzitutto un luogo museale, in quanto tale, non è un luogo di produzione di beni o di fornitura di servizi, cosicché il marchio contestato non può essere indicativo della provenienza geografica dei prodotti e dei servizi che esso contraddistingue.

13.

Il Tribunale ha inoltre respinto il primo motivo, con il quale la BSGE sosteneva che la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto aveva considerato che il marchio contestato non fosse privo di carattere distintivo. A tale riguardo, esso ha dichiarato, in sostanza, ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, che i prodotti e i servizi interessati erano prodotti destinati al consumo corrente e servizi della vita quotidiana, che si distinguono dai souvenir e da altri servizi relativi ad un’attività turistica soltanto in virtù della loro denominazione, e che l’elemento denominativo costituente il marchio contestato era un nome di fantasia senza alcun rapporto descrittivo con i prodotti e i servizi commercializzati od offerti.

14.

Il Tribunale ha infine respinto il terzo motivo, con il quale la BSGE sosteneva che la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva violato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto essa aveva considerato che la malafede della Baviera non fosse stata dimostrata. Esso ha segnatamente dichiarato, a tale riguardo, al punto 55 della sentenza impugnata, che la BSGE non aveva fornito elementi di prova che consentissero di dimostrare le circostanze oggettive nelle quali la Baviera sarebbe venuta a conoscenza dell’esistenza della commercializzazione, da parte della BSGE o di altri terzi, di alcuni dei prodotti e dei servizi interessati.

15.

Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

16.

Con la sua impugnazione, la BSGE chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la registrazione del marchio NEUSCHWANSTEIN, e

condannare l’EUIPO alle spese.

17.

L’EUIPO chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la BSGE alle spese.

18.

La Baviera chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la BSGE alle spese, comprese quelle sostenute dalla medesima.

19.

Il 29 novembre 2017 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale la BSGE, l’EUIPO e la Baviera sono stati invitati ad incentrare i loro argomenti sulla seconda parte del primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo dell’impugnazione.

V. Sull’impugnazione

20.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni sono incentrate sulla seconda parte del primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo dell’impugnazione.

A.   Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

1. Argomenti delle parti

21.

Con la seconda parte del primo motivo, la BSGE lamenta che il Tribunale ha ignorato l’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 nonché la giurisprudenza derivante, in particolare, dalla sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230) quando ha dichiarato, al punto 27 della sentenza impugnata, che, poiché il castello di Neuschwanstein non è, in quanto tale, un luogo di produzione di beni o di fornitura di servizi, il marchio contestato non può essere indicativo della provenienza geografica dei prodotti e dei servizi che esso contraddistingue.

22.

Secondo la BSGE, il castello di Neuschwanstein è geograficamente localizzabile e, di conseguenza, il segno «NEUSCHWANSTEIN» potrebbe essere indicativo di una provenienza geografica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 a causa della commercializzazione, in tale luogo, dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal marchio contestato.

23.

L’EUIPO e la Baviera condividono l’analisi effettuata dal Tribunale al punto 27 della sentenza impugnata.

24.

Secondo l’EUIPO, dai documenti del fascicolo non risulterebbe che il marchio contestato sia utilizzato per commercializzare souvenir specifici e proporre servizi particolari, cosicché il pubblico di riferimento possa pensare che si tratti di un’indicazione di provenienza geografica. Esso considera che i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio contestato siano destinati al consumo corrente, che non posseggano caratteristiche specifiche e possano divenire souvenir soltanto per effetto dell’apposizione del segno «NEUSCHWANSTEIN».

25.

Secondo la Baviera, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 può servire da fondamento per escludere la registrazione come marchio dell’Unione europea dei nomi di oggetti geograficamente localizzabili, ma soltanto qualora il segno interessato presenti un carattere oggettivamente descrittivo riguardo ai prodotti e servizi rivendicati, il che non avverrebbe per i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio contestato.

26.

Infatti, secondo la Baviera, le sensazioni piacevoli o le associazioni positive che il marchio contestato potrebbe suscitare presso il pubblico di riferimento e il luogo di commercializzazione dei prodotti e dei servizi da esso contraddistinti non sarebbero sufficienti per ritenere che il segno «NEUSCHWANSTEIN» costituisca un’indicazione di provenienza geografica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

2. Valutazione

27.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 osta alla registrazione dei marchi dell’Unione europea composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare, tra l’altro, la provenienza geografica del prodotto o della prestazione del servizio per i quali si chiede tale registrazione.

28.

Secondo costante giurisprudenza, «[c]osì facendo, l’art[icolo 7, paragrafo] 1, lett[era] c), [del regolamento n. 207/2009] persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all’interno di marchi complessi o grafici. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi» ( 2 ).

29.

Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica, e in particolare i nomi geografici, la Corte ha dichiarato che «vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi» ( 3 ).

30.

Fondandosi su tale considerazione di interesse generale, la Corte ha dichiarato che occorre verificare se un nome geografico indichi un luogo che presenta attualmente o potenzialmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti o di servizi di cui si tratta e, qualora ciò avvenga, la registrazione di tale nome come marchio dell’Unione europea dev’essere rifiutata ( 4 ).

31.

Invero, la necessità che sussista o possa essere stabilito un siffatto nesso tra il prodotto o il servizio di cui trattasi e il nome geografico deriva dalla nozione stessa di «provenienza geografica». In tal senso, al fine di rifiutare la registrazione come marchio dell’Unione europea di un nome geografico, occorre che tale nome possa indicare una provenienza, vale a dire la sussistenza di un nesso tra il prodotto o il servizio e il nome geografico ( 5 ), poiché un nome geografico di per sé non dimostra automaticamente una tale provenienza. Secondo l’esempio molto illustrativo fornito dall’avvocato generale Cosmas, nessuno può pensare che le penne «Montblanc» provengano dalla montagna omonima ( 6 ).

32.

Tuttavia, come ha dichiarato la Corte, la sussistenza di tale nesso tra un prodotto e un luogo geografico non dipende unicamente dal luogo in cui tale prodotto è stato fabbricato o potrebbe esserlo, ma può anche dipendere da altri elementi di connessione, come ad esempio dal luogo in cui detto prodotto è stato ideato e disegnato ( 7 ).

33.

A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 27 della sentenza impugnata, che il castello di Neuschwanstein non è un luogo geografico, bensì un luogo museale la cui funzione principale consiste nella conservazione del patrimonio culturale e non nella produzione o commercializzazione di souvenir o nella prestazione di servizi. Inoltre, secondo il Tribunale, il castello di Neuschwanstein non è noto per i suoi souvenir, che non sono fabbricati nell’ambito del castello ma vi sono soltanto commercializzati a fini turistici. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che il segno «NEUSCHWANSTEIN» non può essere indicativo di una provenienza geografica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

34.

È pur vero che, in tale punto della sua sentenza, il Tribunale ha proceduto ad una serie di constatazioni di fatto che non possono essere contestate in sede di impugnazione se non in caso di snaturamento dei fatti, ciò che la BSGE non lamenta.

35.

Tuttavia, la qualificazione giuridica di alcuni fatti, tra cui in particolare la designazione di una provenienza geografica mediante il segno «NEUSCHWANSTEIN», può essere esaminata nell’ambito della presente impugnazione.

36.

A mio avviso, la questione se, come sostiene la BSGE, il castello di Neuschwanstein sia o meno un luogo geografico o se sia talmente celebre che, agli occhi del pubblico di riferimento, il nome «Neuschwanstein» prevalga sul nome del luogo in cui è situato il castello (vale a dire il comune di Schwangau) non è determinante. Per contro, ciò che importa è che i segni o le indicazioni che costituiscono il marchio dell’Unione europea possano servire da fondamento per designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi contraddistinti da quest’ultimo.

37.

È proprio per questo motivo che la BSGE censura il Tribunale per non aver considerato il luogo di commercializzazione dei souvenir come elemento di connessione che possa servire da nesso tra tali prodotti e il segno «NEUSCHWANSTEIN» e indicare così una provenienza geografica ai sensi del punto 36 della sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230).

38.

Non condivido tale censura per le seguenti ragioni.

39.

Anzitutto, va osservato che, da un punto di vista giuridico, i prodotti contraddistinti dal marchio contestato non comprendono i souvenir, bensì i prodotti rientranti nelle classi indicate al punto 3 della sentenza impugnata, come ad esempio magliette, coltelli, forchette, piatti, teiere ecc. Infatti, ai sensi dell’accordo di Nizza, non esiste una classe intitolata «souvenir», poiché, se esistesse, una tale classe sarebbe talmente eterogenea da non poter designare una categoria specifica di prodotti. Inoltre, in quanto oggetti che ricordano una persona, un luogo o un evento, i souvenir sono oggetti che evocano un’emozione. Orbene, le emozioni umane non possono essere contraddistinte da un marchio dell’Unione europea poiché non costituiscono prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Per tale ragione, e contrariamente a quanto sostiene la BSGE, nella presente impugnazione si tratta della provenienza geografica non già di souvenir, bensì di prodotti di consumo corrente.

40.

Per quanto riguarda il luogo di commercializzazione come elemento di connessione tra un prodotto e un luogo geografico, dal testo del punto 36 della sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230), risulta che la Corte non ha limitato gli elementi di connessione al luogo di fabbricazione dei prodotti interessati, poiché essa ha dichiarato che «non si può escludere che il nesso tra la categoria di prodotti e il luogo geografico dipenda da altri elementi di connessione, ad esempio dal fatto che il prodotto sia stato ideato e disegnato in tale luogo».

41.

Tuttavia, ciò non implica necessariamente che il luogo di commercializzazione possa servire da elemento di connessione tra il prodotto o servizio e il luogo interessati, e questo anche per i souvenir. Come ammette la BSGE al punto 28 della propria impugnazione, è certamente possibile che un souvenir recante il marchio contestato sia venduto al di fuori dei dintorni del castello di Neuschwanstein. L’esistenza stessa di tale possibilità rafforza l’argomento secondo cui il luogo di commercializzazione di un articolo recante il marchio contestato non costituisce necessariamente un elemento di connessione tra detto articolo e il castello di Neuschwanstein.

42.

Infine, il luogo di commercializzazione in quanto tale non è idoneo a dimostrare una provenienza geografica, poiché il luogo di vendita di un prodotto non è descrittivo delle sue proprietà, qualità o altre caratteristiche ( 8 ) e, pertanto, il pubblico di riferimento non può associare a un prodotto proprietà, qualità o altre caratteristiche fondandosi sul fatto che esso sia stato acquistato in un determinato luogo geografico. Per contro, il pubblico di riferimento può stabilire siffatto nesso tra un prodotto e il luogo geografico della sua fabbricazione o della sua ideazione e progettazione pensando che il prodotto beneficerà di proprietà, qualità o altre caratteristiche (in particolare, una tecnica, una tradizione, un artigianato) considerando che esso è stato fabbricato o ideato e progettato in un determinato luogo geografico. Ad esempio, il pubblico di riferimento associa determinate qualità alle porcellane di Limoges, cosicché, per quanto riguarda i prodotti in porcellana, il segno «Limoges» è descrittivo di una provenienza geografica.

43.

Nel caso di specie, la BSGE non afferma che il pubblico di riferimento associa o potrebbe associare determinate proprietà, qualità o altre caratteristiche ai prodotti e servizi contraddistinti dal marchio contestato sulla base del fatto che essi siano stati commercializzati nell’ambito del castello di Neuschwanstein. Infatti, come ha dichiarato il Tribunale al punto 27 della sentenza impugnata, «il castello di Neuschwanstein non è noto per i souvenir che vende o per i servizi che offre».

44.

Per queste ragioni, ritengo che, statuendo, al punto 27 della sentenza impugnata, che il marchio contestato non può essere indicativo della provenienza geografica dei prodotti e dei servizi da esso contraddistinti, il Tribunale non sia incorso in errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.

B.   Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

1. Argomenti delle parti

45.

Con la prima parte del secondo motivo, la BSGE sostiene, in sostanza, che, giudicando, ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, che il marchio contestato ha un carattere distintivo, il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la mera apposizione del segno «NEUSCHWANSTEIN» sui souvenir non sarebbe sufficiente per distinguere i prodotti e i servizi recanti il marchio contestato da quelli venduti e forniti nei dintorni del castello di Neuschwanstein.

46.

Inoltre, la BSGE sostiene che il Tribunale è incorso in un ragionamento circolare dichiarando, al punto 41 della sentenza impugnata, che il segno «NEUSCHWANSTEIN» designa non soltanto il castello quale luogo museale, ma anche lo stesso marchio contestato. Lo stesso vale per il punto 42 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che il marchio contestato consentirebbe, mediante il suo utilizzo, la commercializzazione di prodotti o la fornitura di servizi dei quali la Baviera potrebbe controllare la qualità, mentre ciò non costituisce un indice del carattere distintivo del segno «NEUSCHWANSTEIN», bensì una conseguenza della registrazione di quest’ultimo come marchio dell’Unione europea. In tal modo, il Tribunale avrebbe anticipato la decisione sulla questione se detto segno potesse o meno costituire un marchio dell’Unione europea.

47.

L’EUIPO e la Baviera ritengono che la prima parte del secondo motivo sia irricevibile in quanto non solleva una questione di diritto e mira ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione sul carattere distintivo del segno «NEUSCHWANSTEIN». L’EUIPO sottolinea che, nella vita degli affari, è un fatto comune che musei, società distributrici di luoghi culturali o di siti turistici o culturali commercializzino prodotti con i loro rispettivi nomi, e che tali denominazioni siano utilizzate come marchi.

48.

In subordine, la Baviera sostiene che la prima parte del secondo motivo è infondata. Infatti, il Tribunale avrebbe accertato che gli ambienti interessati sono a conoscenza del fatto che le attrazioni turistiche e i musei costituiscano imprese che non forniscono soltanto una prestazione di intrattenimento culturale, ma che oggi fabbricano e commercializzano anche prodotti con il nome del loro stabilimento al fine di integrare la loro prestazione essenziale. Il Tribunale, inoltre, avrebbe correttamente dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che il pubblico di riferimento non percepiva il marchio contestato soltanto come un riferimento al castello, ma, quanto meno, «anche come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi interessati».

2. Valutazione

a) Sulla ricevibilità

49.

Al pari dell’EUIPO e della Baviera, ritengo che, nella misura in cui la BSGE contesta al Tribunale di aver motivato il carattere distintivo del segno «NEUSCHWANSTEIN» affermando che quest’ultimo designa non soltanto il castello in quanto museo, ma anche lo stesso marchio contestato, essa cerchi di ottenere dalla Corte una nuova valutazione di detto segno, il quale, a suo avviso, non ha carattere distintivo e dovrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento soltanto come indicativo del castello. Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte ( 9 ), un tale argomento non può costituire oggetto di un’impugnazione, salvo in caso di snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, che non è stato invocato nel caso di specie.

50.

Per contro, nella misura in cui la BSGE contesta al Tribunale di aver motivato in modo insufficiente la constatazione secondo la quale il marchio contestato ha carattere distintivo, essa solleva una questione di diritto che può, in quanto tale, essere dedotta in sede di impugnazione ( 10 ).

b) Nel merito

51.

Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 11 ).

52.

A mio avviso, i punti da 41 a 43 della sentenza impugnata non sono caratterizzati da un’insufficienza di motivazione, per le seguenti ragioni.

53.

Il punto 41 della sentenza impugnata rileva, in sostanza, che i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio contestato sono prodotti di consumo corrente e servizi della vita quotidiana, che si distinguono dai souvenir e da altri servizi relativi ad un’attività turistica soltanto in virtù della loro denominazione, nella misura in cui quest’ultima designa non soltanto il castello in quanto luogo museale, ma anche lo stesso marchio contestato. Per quanto riguarda i prodotti e i servizi contraddistinti da quest’ultimo, il Tribunale ha dichiarato che i prodotti in questione non erano fabbricati bensì soltanto commercializzati nell’ambito del castello di Neuschwanstein e che non tutti i servizi in questione erano offerti in loco.

54.

La descrizione dei prodotti e dei servizi interessati come prodotti e servizi destinati al consumo corrente e alla vita quotidiana, che si distinguono da altri prodotti (souvenir) e servizi relativi ad un’attività turistica soltanto in virtù della loro denominazione, costituisce una constatazione di fatto che la BSGE non può censurare in sede d’impugnazione salvo che per snaturamento, che essa non ha invocato. Lo stesso vale per la constatazione, da una parte, che i prodotti contraddistinti dal marchio contestato non erano fabbricati nell’ambito del castello di Neuschwanstein, ma vi erano commercializzati e, dall’altra, che non tutti i servizi contraddistinti dal marchio contestato erano offerti in loco.

55.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla BSGE, il ragionamento del Tribunale secondo cui il segno «NEUSCHWANSTEIN» è, al tempo stesso, il marchio contestato e il nome del castello in cui sono commercializzati i prodotti e i servizi contraddistinti da quest’ultimo, non è circolare.

56.

Infatti, se, come nel caso di specie, il segno «NEUSCHWANSTEIN» non è descrittivo di una provenienza geografica dei prodotti e dei servizi contraddistinti da quest’ultimo, non vi è nulla, a priori, che impedisca alla Baviera di registrare come marchio dell’Unione europea il nome del luogo museale di cui essa è proprietaria. In tal caso, è normale che il nome di tale luogo e il marchio siano identici.

57.

Inoltre, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il segno «NEUSCHWANSTEIN» non era descrittivo dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal marchio contestato basandosi sul fatto che fosse soltanto l’apposizione di quest’ultimo sui prodotti e servizi interessati a consentire di distinguerli dai prodotti e dai servizi di altre imprese.

58.

Anzitutto, come ho rilevato al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, l’accordo di Nizza non prevede classi di prodotti o di servizi denominati «souvenir». Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente esaminato la questione se il segno «NEUSCHWANSTEIN» fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi contraddistinti destinati al consumo corrente e alla vita quotidiana, e non dei souvenir.

59.

Secondo una giurisprudenza consolidata, un marchio dell’Unione europea non può essere descrittivo, ma dev’essere «atto a identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese» ( 12 ).

60.

Il Tribunale ha correttamente dichiarato che, essendo un nome di fantasia che significa la «nuova pietra del cigno», il segno «NEUSCHWANSTEIN» non potrebbe essere descrittivo dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal marchio contestato, in quanto esso non è descrittivo delle loro caratteristiche, come sarebbe, ad esempio, il segno denominativo «ecoDoor» per prodotti caratterizzati da efficienza energetica ( 13 ).

61.

Nel caso di specie, l’unico nesso che, secondo la BSGE, possa esistere tra il segno «NEUSCHWANSTEIN» e i prodotti e servizi contraddistinti dal marchio contestato è costituito dal loro luogo di commercializzazione nei dintorni del castello omonimo. Orbene, come ho chiarito al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, il luogo di commercializzazione non costituisce una caratteristica dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal marchio contestato ( 14 ).

62.

Pertanto, si può certamente seguire il ragionamento del Tribunale secondo cui soltanto l’apposizione del segno non descrittivo «NEUSCHWANSTEIN» (che non ha, agli occhi degli ambienti interessati, alcun nesso con i prodotti e i servizi in questione all’infuori del luogo della loro commercializzazione nell’ambito dell’omonimo castello) consente al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti e servizi in questione da quelli delle altre imprese.

63.

Al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti della BSGE e della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, secondo i quali il segno «NEUSCHWANSTEIN» era uno strumento pubblicitario o uno slogan. Per contro, esso ha constatato che tale segno consentiva al pubblico di riferimento sia di distinguere l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal marchio contestato, sia di riferirsi ad una visita al castello. Infatti, tale duplice funzione è la conseguenza inevitabile della scelta del proprietario di un luogo museale di registrare il nome di quest’ultimo come marchio dell’Unione europea, il che non è affatto vietato. In tal senso, il Tribunale ha comprovato il carattere distintivo del segno «NEUSCHWANSTEIN» in quanto esso consente al pubblico di riferimento di associare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio contestato alla Baviera.

64.

Per tali ragioni, ritengo che occorra respingere la prima parte del secondo motivo.

VI. Conclusione

65.

Per tali ragioni, e fatto salvo l’esame degli altri motivi dell’impugnazione, propongo alla Corte di respingere la seconda parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo dell’impugnazione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 25). V., inoltre, in tal senso, sentenze dell’8 aprile 2003, Linde e a. (da C‑53/01 a C‑55/01, EU:C:2003:206, punto 73); del 6 maggio 2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, punto 52); del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley (C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punto 31); del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, punto 54); del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 37); del 10 luglio 2014, BSH/UAMI (C‑126/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2065, punto 19), e del 6 luglio 2017, Moreno Marín e a. (C‑139/16, EU:C:2017:518, punto 23).

( 3 ) Sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 26).

( 4 ) V. sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punti da 31 a 3337).

( 5 ) V., in tal senso, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 33) e conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nelle cause riunite Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1998:198, paragrafi da 35 a 37).

( 6 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nelle cause riunite Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1998:198, paragrafo 35).

( 7 ) V. sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punti 3637).

( 8 ) V. sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 50).

( 9 ) V. sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 35), nonché ordinanze del 26 settembre 1994, X/Commissione (C‑26/94 P, EU:C:1994:346, punto 13), e del 9 marzo 2012, Atlas Transport/UAMI (C‑406/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:136, punto 32).

( 10 ) V. sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) V. sentenze del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 136), e del 24 gennaio 2013, 3F/Commissione (C‑646/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:36, punto 63).

( 12 ) Sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 46). V., inoltre, in tal senso, sentenze del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, punto 35); dell’8 aprile 2003, Linde e a. (da C‑53/01 a C‑55/01, EU:C:2003:206, punto 40), e del 6 maggio 2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, punto 62).

( 13 ) V. sentenza del 10 luglio 2014, BSH/UAMI (C‑126/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2065, punti da 24 a 27).

( 14 ) Rammento la sovrapposizione sussistente tra gli ambiti di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, nel senso che un segno descrittivo non può essere distintivo. V. sentenze del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, punti 67, 8586), e del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 4647).