20150731014616662015/C 270/242992015CJC27020150817IT01ITINFO_JUDICIAL20150619192021

Causa C-299/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 19 giugno 2015 — Daniele Striani e a., RFC. Seresien ASBL/Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)


C2702015IT1910120150619IT0024191202

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 19 giugno 2015 — Daniele Striani e a., RFC. Seresien ASBL/Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

(Causa C-299/15)

2015/C 270/24Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Daniele Striani e a., RFC. Seresien ASBL

Resistenti: Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 101 TFUE (o l’articolo 102 TFUE) debba essere interpretato nel senso che la regola dell’UEFA denominata «requisito dell’equilibrio finanziario» o «break-even rule» viola tale disposizione di diritto [dell’Unione], in quanto la regola UEFA produce restrizioni della concorrenza (o abusi di posizione dominante), in particolare la restrizione «per oggetto» consistente nella limitazione del diritto di investire, che sono «per oggetto» anticoncorrenziali o non sono correlate alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’UEFA — ossia la stabilità finanziaria a lungo termine del calcio di club e l’integrità sportiva delle competizioni dell’UEFA — o, in subordine, che non sono proporzionate alla realizzazione di tali obiettivi.

2)

Se gli articoli 63, 56 e 45 TFUE (nonché gli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) debbano essere interpretati nel senso che la regola dell’UEFA denominata dell’«equilibrio finanziario» o «break-even rule» viola dette disposizioni di diritto [dell’Unione], in quanto la regola UEFA produce ostacoli alla libera circolazione (capitali, servizi, lavoratori) che non sono correlati alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’UEFA, ossia la stabilità finanziaria a lungo termine del calcio di club e l’integrità sportiva delle competizioni dell’UEFA (e che dunque non sono giustificati da «motivi imperativi di interesse generale») o, in subordine, che non sono proporzionati alla realizzazione di tali obiettivi.

3)

Se le differenti disposizioni di diritto [dell’Unione] menzionate supra (o talune di esse) debbano essere interpretate nel senso che gli articoli 65 e 66 del regolamento UEFA «Regolamento dell’UEFA sulla concessione di licenze ai club e sul fair play finanziario» violano dette disposizioni (o talune di esse), in quanto la regola UEFA — anche qualora le restrizioni/gli ostacoli da essa prodotti siano correlati alla tutela dell’integrità sportiva delle competizioni interclub dell’UEFA — è sproporzionata e/o discriminatoria, nei limiti in cui favorisce il pagamento di taluni creditori e, correlativamente, sfavorisce il pagamento dei creditori non protetti, in particolare degli agenti di giocatori.