SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 marzo 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttiva 94/19/CE – Articolo 1, punto 1 – Depositi – Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali – Direttiva 97/9/CE – Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma – Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento – Ente creditizio emittente di valori mobiliari – Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari – Applicazione della direttiva 2004/39/CE – Fallimento dell’ente creditizio suddetto prima dell’emissione dei valori mobiliari in questione – Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Invocabilità delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei confronti di tale impresa»

Nelle cause riunite C‑688/15 e C‑109/16,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania), mediante decisioni del 18 dicembre 2015 (C‑688/15) e del 12 febbraio 2016 (C‑109/16), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 21 dicembre 2015 e il 25 febbraio 2016, nei procedimenti instaurati da

Agnieška Anisimovienė e altri

con l’intervento di:

Bankas «Snoras» AB, in liquidazione,

«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ,

Bankas «Finasta» AB (C‑688/15),

e

«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ,

con l’intervento di:

Alvydas Raišelis,

Bankas «Snoras» AB, in liquidazione (C‑109/16),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, E. Levits, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per A. Anisimovienė e a., da A. Mamontovas e A. Bambalas, advokātai;

per l’«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, da V. Impolevičienė, assistita da S. Urbonavičius e A. Šekštelo, advokātai;

per la Bankas «Snoras» AB, in liquidazione, da A. Pilipavičius e V. Drizga, advokātai;

per il governo lituano, da R. Krasuckaitė e G. Taluntytė, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K.‑Ph. Wojcik e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 1, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5), come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009 (GU 2009, L 68, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 94/19»), nonché dell’articolo 1, punti 1 e 4, e dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU 1997, L 84, pag. 22).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito dei procedimenti instaurati, da un lato, dalla sig.ra Agnieška Anisimovienė e da altre 256 persone (in prosieguo, congiuntamente: la «sig.ra Anisimovienė e i litisconsorti») e, dall’altro lato, dall’«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (in prosieguo: l’«IID»), vertenti sull’indennizzo che la sig.ra Anisimovienė e i litisconsorti nonché il sig. Alvydas Raišelis chiedono di ricevere per dei fondi messi a disposizione della bankas «Snoras» AB (in prosieguo: la «Snoras») a titolo della sottoscrizione di future azioni ed obbligazioni che tale ente creditizio intendeva emettere, ma la cui emissione non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente stesso.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 94/19

3

Il primo, secondo e quarto considerando della direttiva 94/19 enunciano quanto segue:

«considerando che, conformemente agli scopi del trattato, è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell’insieme dell[’Unione] eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori;

considerando che, in parallelo alla soppressione delle restrizioni alle loro attività, è opportuno preoccuparsi della situazione che può instaurarsi in caso di indisponibilità dei depositi degli enti creditizi che hanno succursali in altri Stati membri; che è indispensabile assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi dovunque essi si trovino all’interno dell[’Unione]; che per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali;

(…)

considerando che per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario».

4

L’articolo 1 di detta direttiva fornisce le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“deposito”: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio.

(…)

(…)

4)

“ente creditizio”: un’impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;

(…)».

5

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

1 bis.   Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

(…)

2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L’elenco di tali esclusioni figura nell’allegato I».

6

L’allegato I della medesima direttiva menziona, al punto 12, i «[t]itoli di debito emessi da un ente creditizio».

Direttiva 97/9

7

I considerando 2, 3, 4 e 8 della direttiva 97/9 enunciano quanto segue:

«(2)

considerando che la direttiva 93/22/CEE [del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU 1993, L 141, pag. 27),] stabilisce le regole prudenziali che le imprese di investimento devono osservare in qualunque momento, in particolare le regole volte a tutelare il più possibile i diritti degli investitori sui fondi o strumenti finanziari loro appartenenti;

(3)

considerando, tuttavia, che nessun sistema di vigilanza può offrire una protezione completa, in particolare qualora siano compiuti atti fraudolenti;

(4)

considerando che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario sono elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno in tale settore e che, a tal fine, è pertanto essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un’impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori;

(…)

(8)

considerando che, pertanto, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di uno o più sistemi di indennizzo degli investitori cui siano tenute a partecipare tutte le dette imprese di investimento; che il sistema deve coprire i fondi o gli strumenti detenuti da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento di un investitore e che, qualora un’impresa di investimento non fosse in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei suoi clienti investitori, non possono essere restituiti all’investitore; (…)».

8

L’articolo 1 di detta direttiva fornisce le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“impresa d’investimento”: un’impresa d’investimento definita all’articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE:

autorizzata a norma dell’articolo 3 della direttiva 93/22/CEE, o

autorizzata in quanto ente creditizio a norma della [Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU 1977, L 322, pag. 30),] e della [Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU 1989, L 386, pag. 1)], a svolgere uno o più servizi d’investimento elencati nella sezione A dell’allegato della direttiva 93/22/CEE;

2)

“operazioni d’investimento”: ogni servizio d’investimento definito dall’articolo 1, punto 1 della direttiva 93/22/CEE nonché il servizio di cui al punto 1) della sezione C dell’allegato a tale direttiva;

(…)

4)

“investitore”: la persona che ha affidato fondi o strumenti, nell’ambito di operazioni d’investimento, ad un’impresa d’investimento;

(…)».

9

L’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della citata direttiva dispone quanto segue:

«2.   (…)

Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di:

rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento, (…)

(…)

secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili.

3.   I crediti di cui al paragrafo 2 nei confronti di un ente creditizio i quali, in un dato Stato membro, siano soggetti nel contempo alla presente direttiva ed alla direttiva 94/19/CE sono imputati a uno dei sistemi previsti nell’una o nell’altra direttiva, a discrezione dello Stato membro interessato. Nessun credito può beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive».

Direttiva MiFID

10

I considerando 2, 5 e 44 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22 (GU 2004, L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU 2006, L 114, pag. 60) (in prosieguo: la «direttiva MiFID»), enunciano quanto segue:

«(2)

(…) [È] indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione (…)

(…)

(5)

È necessario stabilire un regime organico che disciplini l’esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati, in modo da garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle operazioni degli investitori nonché l’integrità e l’efficienza globale del sistema finanziario. (…)

(…)

(44)

Nel duplice intento di tutelare gli investitori e garantire il buon funzionamento dei mercati mobiliari, è necessario garantire la trasparenza delle operazioni e assicurare che le norme previste a tal fine si applichino alle imprese di investimento quando intervengono sul mercato. (…)».

11

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», recita:

«1.   La presente direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati.

2.   Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2000, L 126, pag. 1),] quando prestano uno o più servizi [di investimento] e/o effettuano una o più attività di investimento:

l’articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 11,13 e 14,

il capo II del titolo II, escluso l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma,

il capo III del titolo II, esclusi l’articolo 31, paragrafi da 2 a 4 e l’articolo 32, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8 e 9,

gli articoli da 48 a 53, 57, 61 e 62, e

l’articolo 71, paragrafo 1».

12

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva MiFID fornisce le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“impresa di investimento”: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;

(…)

2)

“serviz[i] e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I;

(…)

(…)

5)

“esecuzione di ordini per conto dei clienti”: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti;

6)

“negoziazione per conto proprio”: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie;

(…)

18)

“valori mobiliari”: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:

a)

azioni di società (…);

b)

obbligazioni ed altri titoli di credito (…);

(…)».

13

L’articolo 69 di detta direttiva, intitolato «Abrogazione della direttiva 93/22/CEE», così dispone:

«La direttiva 93/22/CEE è abrogata con effetto dal 1o novembre 2007. I riferimenti alla direttiva 93/22/CEE s’intendono fatti alla presente direttiva. I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 93/22/CEE o ai suoi articoli s’intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della presente direttiva».

14

La sezione A dell’allegato I della direttiva MiFID, intitolata «Servizi e attività di investimento», contiene il seguente elenco:

«(1)

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

(2)

Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

(3)

Negoziazione per conto proprio.

(4)

Gestione di portafogli.

(5)

Consulenza in materia di investimenti.

(6)

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.

(7)

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

(8)

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione».

15

Tra gli strumenti finanziari elencati nella sezione C del suddetto allegato figurano, al punto 1, i «valori mobiliari».

Direttiva 2006/48

16

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 267, pag. 7) (in prosieguo: la «direttiva 2006/48»), definisce l’ente creditizio come «un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto».

17

L’articolo 23 della citata direttiva recita:

«Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell’elenco di cui all’allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell’articolo 25, dell’articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall’autorizzazione».

18

L’allegato I della direttiva summenzionata, intitolato «Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento», contiene il seguente elenco:

«(…)

7.

Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

(…)

e)

valori mobiliari

8.

Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

(…)

14.

(…)

I servizi e le attività di cui all’allegato I, sezioni A e B, della [direttiva MiFID] sono soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C di tale direttiva.

(…)».

Diritto lituano

19

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 4, 11 e 12, dell’Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (legge in materia di assicurazione dei depositi e degli obblighi nei confronti degli investitori), del 20 giugno 2002 (Žin., 2002, n. 65‑2635), nel testo in vigore dal 18 novembre 2011 al 1o dicembre 2012 (in prosieguo: la «legge sulla garanzia dei depositi e sugli indennizzi agli investitori»), occorre intendere per:

«3.   “Depositante”: una persona fisica o giuridica, titolare di un deposito in una banca, in una filiale di una banca o in una cassa di credito cooperativo, ad esclusione delle persone i cui depositi non possono costituire oggetto di assicurazione ai sensi della presente legge. Qualora una persona fisica o giuridica (salvo un’impresa di gestione, se questa gestisce un fondo comune di investimento o un fondo pensionistico) sia titolare del deposito come fiduciario, il fiduciante è considerato quale depositante. Qualora un gruppo di persone abbia il diritto di recuperare i fondi in forza di un contratto, ciascuna di tali persone è considerata quale depositante e i fondi sono suddivisi in parti uguali tra ciascuna di esse, ove non sia disposto altrimenti dai contratti che conferiscono loro i diritti di credito ovvero da decisioni giurisdizionali.

4.   “Deposito”: l’importo complessivo dei fondi di un depositante (compresi gli interessi) detenuti in una banca, in una filiale di una banca o in una cassa di credito cooperativo in virtù di un contratto di deposito o di conto bancario, ed altri fondi sui quali il depositante vanta un credito derivante dall’impegno dell’ente creditizio ad effettuare operazioni con i fondi del depositante o a fornire servizi di investimento.

(…)

11.   “Investitore”: una persona fisica o giuridica che ha consegnato fondi o valori mobiliari all’assicurato al fine di beneficiare di servizi di investimento forniti da quest’ultimo. (…)

12.   “Obblighi nei confronti dell’investitore”: obbligo dell’assicurato che fornisce ad un investitore servizi di investimento di restituire a quest’ultimo i fondi o i valori mobiliari ad esso appartenenti».

20

Risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla garanzia dei depositi e sugli indennizzi agli investitori che i depositi dei depositanti in moneta nazionale e in valute straniere presso enti creditizi sono coperti dall’assicurazione prevista da tale legge. Per contro, conformemente al paragrafo 4 dell’articolo sopra citato, i titoli di debito emessi da un siffatto ente creditizio sono esclusi da tale copertura assicurativa.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑688/15

21

Il 21 dicembre 2010, l’assemblea generale degli azionisti della Snoras ha deciso di aumentare il capitale sociale di tale ente creditizio e di emettere a tal fine nuove azioni che sarebbero state offerte al pubblico.

22

Il 3 febbraio 2011, la Vertybinių popierių komisija (Commissione per i valori mobiliari, Lituania) ha approvato il prospetto relativo a queste future azioni.

23

Il 1o marzo 2011, la Snoras ha aperto un conto bancario a proprio nome presso un altro ente creditizio, la Bankas «Finasta» AB (in prosieguo: la «Finasta»), al fine di depositarvi i fondi, corrispondenti al prezzo di emissione delle future azioni di cui sopra, che sarebbero stati consegnati dai futuri sottoscrittori.

24

Tra il 9 marzo e il 16 maggio 2011, la sig.ra Anisimovienė e i litisconsorti hanno concluso con la Snoras contratti di sottoscrizione riguardanti le future azioni in questione. Successivamente, un importo equivalente al prezzo di emissione di tali azioni è stato addebitato sui conti bancari che tali soggetti privati detenevano presso la Snoras ed è stato accreditato sul conto aperto a nome di quest’ultima presso la Finasta. In alcuni casi, la Snoras ha proceduto essa stessa a tali movimenti sui conti, mentre in altri casi sono stati i clienti a prendere l’iniziativa.

25

Il 5 maggio 2011, la Snoras ha chiesto alla Lietuvos Bankas (Banca di Lituania) l’autorizzazione ad iscrivere nel registro delle società le modificazioni del proprio statuto conseguenti al progettato aumento di capitale sociale.

26

Il 16 novembre 2011, la Banca di Lituania ha deciso di sospendere le attività della Snoras fino al 16 gennaio 2012. Con decreto adottato quello stesso giorno, il governo lituano ha nazionalizzato il suddetto ente creditizio per ragioni di utilità pubblica. Con una decisione datata 22 novembre 2011, la Banca di Lituania ha rifiutato all’ente suddetto l’autorizzazione ad iscrivere nel registro delle società le modifiche del suo statuto e, con una decisione in data 24 novembre 2011, gli ha ritirato l’autorizzazione ad operare. Infine, il 7 dicembre 2011, il citato ente creditizio è stato posto in liquidazione giudiziaria, con effetto a far data dal 20 dicembre 2011.

27

Di conseguenza, la Snoras non ha realizzato la prevista emissione di azioni. La sig.ra Anisimovienė e i litisconsorti hanno dunque presentato dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dello status di «depositanti» presso l’ente creditizio suddetto, ai sensi della legge sulla garanzia dei depositi e sugli indennizzi agli investitori.

28

Con sentenza in data 29 settembre 2014, detto giudice ha respinto il ricorso della sig.ra Anisimovienė e dei litisconsorti, avendo ritenuto, in particolare, che tali persone dovessero essere considerate non già come depositanti, bensì come investitori, e che i fondi che costoro avevano consegnato alla Snoras a titolo della sottoscrizione delle azioni che tale ente creditizio intendeva emettere non potessero essere considerati «depositi», ai sensi della legge di cui sopra.

29

Con ordinanza del 12 marzo 2015, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello lituana) ha confermato la sentenza emessa in primo grado. La sig.ra Anisimovienė e i litisconsorti hanno allora proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana).

30

Nell’ambito di tale ricorso per cassazione, detto giudice si interroga essenzialmente in merito alla possibilità di considerare quali «depositi», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, i fondi che la sig.ra Anisimovienė e i litisconsorti hanno consegnato alla Snoras a titolo della sottoscrizione di azioni che alla fine non sono state emesse da tale ente creditizio.

31

Alla luce di tali circostanze, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la [direttiva 94/19] debba essere interpretata nel senso che i fondi addebitati con il consenso delle persone interessate ovvero trasferiti o versati dalle medesime su un conto intestato a un ente creditizio detenuto presso un altro ente creditizio possono essere considerati depositi ai sensi della suddetta direttiva.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva 94/19], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, della stessa, debba essere inteso nel senso che deve essere effettuato un pagamento a titolo della garanzia dei depositi, fino a concorrenza dell’importo indicato all’articolo 7, paragrafo 1, [della citata direttiva,] a favore di ogni persona il cui diritto di credito possa essere riconosciuto esistente prima della data in cui è stata adottata la determinazione amministrativa o la decisione giudiziale di cui all’articolo 1, punto 3, sub i) e ii), della [medesima direttiva].

3)

Se, ai fini della [direttiva 94/19], la definizione di “operazione bancaria normale” sia rilevante per l’interpretazione del concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie. Se tale definizione debba essere tenuta in conto anche per l’interpretazione del concetto di deposito previsto dalle disposizioni giuridiche nazionali che hanno trasposto la direttiva [sopra citata].

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, come debba essere intesa e interpretata la nozione di “operazione bancaria normale”, di cui all’articolo 1, punto 1, della [direttiva 94/19]:

a)

quali operazioni bancarie debbano essere considerate normali o quali siano i criteri da utilizzare per stabilire se una determinata operazione bancaria sia o meno normale;

b)

se la nozione di operazione bancaria normale debba essere valutata tenendo conto della finalità delle operazioni bancarie effettuate o dei soggetti coinvolti in dette operazioni bancarie;

c)

se il concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie normali, contemplato dalla [direttiva 94/19], debba essere interpretato nel senso che ricomprende solo i casi in cui tutte le operazioni che generano tale saldo debbano essere considerate “normali”.

5)

Laddove i fondi non rientrino nella definizione di “deposito” ai sensi della [direttiva 94/19], ma lo Stato membro abbia deciso di trasporre la [direttiva 94/19] e la [direttiva 97/9] nel diritto interno in modo tale che siano considerati depositi anche i fondi sui quali il depositante vanta dei diritti di credito derivanti dall’obbligo dell’ente creditizio di fornire servizi di investimento, se la copertura di garanzia dei depositi possa essere applicata solo dopo che sia stato accertato che, in un caso specifico, l’ente creditizio ha agito come un’impresa d’investimento e che i fondi gli sono stati trasferiti al fine di effettuare operazioni/attività di investimento, ai sensi della [direttiva 97/9] e della [direttiva MiFID]».

Causa C‑109/16

32

Mediante due decisioni adottate, rispettivamente, il 16 giugno e il 14 luglio 2011, la Commissione per i valori mobiliari ha approvato un prospetto relativo a future obbligazioni che la Snoras intendeva emettere ed offrire al pubblico. Sulla base di tale prospetto, il suddetto ente creditizio poteva procedere a varie emissioni di obbligazioni a medio termine, fatta salva la pubblicazione, prima di ciascuna di esse, delle condizioni definitive che sarebbero state a questa applicabili.

33

Il summenzionato prospetto indicava, in primo luogo, che tali future obbligazioni sarebbero state distribuite dalla Snoras stessa e che i soggetti privati interessati avrebbero potuto sottoscriverle direttamente presso le succursali, le agenzie ed altri uffici di tale ente creditizio. In secondo luogo, il prezzo di emissione delle obbligazioni avrebbe dovuto essere pagato in contanti il giorno della conclusione del relativo contratto di sottoscrizione. A tal fine, il sottoscrittore avrebbe dovuto disporre dei fondi corrispondenti su un conto aperto presso la Snoras e autorizzare quest’ultima a procedere al relativo addebito sul conto. In terzo luogo, la data di inizio dell’efficacia indicata nelle condizioni definitive dell’emissione in questione sarebbe stata considerata come la data di emissione delle obbligazioni in questione. In quarto luogo, una volta realizzata la loro emissione, tali obbligazioni avrebbero dovuto essere registrate su dei conti deposito titoli aperti, a nome degli obbligazionisti, presso la Snoras.

34

Il 2 novembre 2011, la Snoras ha pubblicato le condizioni definitive relative ad un’undicesima emissione di obbligazioni a medio termine.

35

Il 10 novembre 2011, il sig. Raišelis ha concluso con la Snoras, da un lato, un contratto di fornitura di servizi di investimento e, dall’altro, un contratto di sottoscrizione riguardante 40 obbligazioni facenti parte della suddetta undicesima emissione. Quello stesso giorno, egli ha versato i fondi corrispondenti al prezzo di emissione di tali future obbligazioni sul proprio conto bancario personale aperto presso la Snoras. L’indomani, il sig. Raišelis ha firmato con tale ente creditizio un nuovo contratto di sottoscrizione, identico al primo, con la sola modifica consistente nel fatto che la data indicata per la sottoscrizione e il pagamento delle obbligazioni suddette era stata portata all’11 novembre 2011. In quella stessa data, un importo equivalente al suddetto prezzo di emissione è stato addebitato dalla Snoras sul conto del sig. Raišelis ed accreditato su un conto aperto, a nome di tale ente creditizio, presso questo stesso istituto, e destinato al pagamento delle medesime obbligazioni.

36

Tuttavia, la Snoras è divenuta insolvente prima di poter realizzare l’emissione delle obbligazioni in questione.

37

Il sig. Raišelis ha allora proposto un ricorso dinanzi al Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas (Secondo Tribunale distrettuale di Vilnius, Lituania) nei confronti dell’IID, l’impresa pubblica incaricata, in Lituania, della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori. In tale contesto, il sig. Raišelis ha fatto valere che egli ha diritto di beneficiare dell’indennizzo previsto dalla legge sulla garanzia dei depositi e sugli indennizzi agli investitori.

38

Con sentenza in data 7 settembre 2012, il giudice summenzionato ha respinto il ricorso del sig. Raišelis. Esso ha in particolare statuito che quest’ultimo avrebbe avuto diritto all’indennizzo in questione soltanto nel caso in cui la Snoras avesse utilizzato i fondi controversi senza il suo consenso, ciò che non era avvenuto. Inoltre, secondo questo stesso giudice, delle obbligazioni quali quelle che la Snoras intendeva emettere non potevano dar luogo all’indennizzo in parola.

39

In grado di appello, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius), con sentenza in data 17 ottobre 2013, ha annullato la decisione di primo grado e riconosciuto al sig. Raišelis il diritto all’indennizzo richiesto. Secondo il giudice d’appello, il sig. Raišelis doveva essere considerato come un «investitore», ai sensi della legge sulla garanzia dei depositi e sugli indennizzi agli investitori, e i fondi da egli detenuti sul conto aperto a nome della Snoras dovevano essere qualificati come «depositi» beneficianti della garanzia prevista da tale legge. L’IID ha allora proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana).

40

Tale giudice ritiene che l’esito di detto ricorso per cassazione dipenda, anzitutto, dalla questione di sapere quale tra le due direttive – ossia la direttiva 94/19 o la direttiva 97/9 – trovi applicazione in riferimento ai fondi consegnati dal sig. Raišelis alla Snoras a titolo dell’operazione di sottoscrizione controversa.

41

Nell’ipotesi in cui la Corte statuisse che tali fondi rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva 97/9, il giudice del rinvio prospetta poi dubbi in merito alla correttezza della traduzione, in lingua lituana, dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva ed alla trasposizione di tale norma nella legge sulla garanzia dei depositi e sugli indennizzi agli investitori.

42

Infine, nell’ipotesi in cui la Corte statuisse che dei fondi quali quelli rimessi dal sig. Raišelis alla Snoras a titolo della sottoscrizione delle future obbligazioni controverse rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva 94/19, il giudice del rinvio si chiede se tali fondi soddisfino le condizioni necessarie per essere qualificati come «depositi», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, di tale direttiva.

43

Alla luce di tali circostanze, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se – nel caso in cui un ente creditizio operi come impresa di investimento cui sono stati trasferiti fondi per l’acquisizione di titoli di debito emessi dal medesimo ente creditizio, ma l’emissione di titoli non abbia luogo e il trasferimento della proprietà di tali titoli alla persona che ha versato i fondi non avvenga, benché i fondi siano già stati addebitati sul conto bancario di tale persona e trasferiti su un conto aperto a nome dell’ente creditizio e non siano rimborsabili, e inoltre l’obiettivo della legislazione nazionale riguardo all’applicazione di uno specifico sistema di tutela non sia chiaro – l’articolo 1, punto 1), della direttiva 94/19 e l’articolo 1, punto 4), della direttiva 97/9 possano applicarsi direttamente al fine di individuare il sistema di protezione applicabile, e se la destinazione dei fondi sia il criterio decisivo a tal fine. Se tali disposizioni delle direttive siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocate da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

2)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo degli investitori, debba essere inteso e interpretato nel senso che esso riguarda anche i diritti alla restituzione di fondi che sono dovuti da un’impresa di investimento agli investitori e che non sono detenuti a nome di questi ultimi.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo, sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

4)

Se l’articolo 1, punto 1), della direttiva 94/19 debba essere inteso e interpretato nel senso che la definizione di “deposito” di cui a tale direttiva ricomprende anche i fondi trasferiti da un conto personale, previo consenso del titolare, a un conto aperto a nome dell’ente creditizio, detenuto presso il medesimo ente e destinato al pagamento dell’emissione futura di titoli di debito di detto ente.

5)

Se il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva 94/19 debba essere inteso nel senso che un pagamento a titolo della garanzia dei depositi, fino a concorrenza dell’importo specificato all’articolo 7, paragrafo 1, [di detta direttiva], deve essere effettuato a favore di tutti coloro in capo ai quali sia accertata l’esistenza di diritti di credito anteriormente alla data di adozione della determinazione amministrativa o della decisione giudiziale di cui all’articolo 1, punto 3), i) e ii), della direttiva [sopra citata]».

Procedimento dinanzi alla Corte

44

Con ordinanze del presidente della Corte del 15 febbraio 2016, Anisimovienė e a. (C‑688/15, non pubblicata, EU:C:2016:92), e del 13 aprile 2016, Indėlių ir investicijų draudimas (C‑109/16, non pubblicata, EU:C:2016:267), le domande del giudice del rinvio intese a sottoporre le presenti domande di pronuncia pregiudiziale al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte sono state respinte.

45

Con decisioni in data 20 gennaio e 29 febbraio 2016, il presidente della Corte ha accordato alla causa C‑688/15 e alla causa C‑109/16 un trattamento prioritario, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del citato regolamento.

46

Infine, il 29 febbraio 2016, il presidente della Corte ha deciso di disporre la riunione di queste due cause, tenuto conto della loro connessione, ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda, terza e quarta nella causa C‑688/15 e sulle questioni seconda, quarta e quinta nella causa C‑109/16

47

Con le sue questioni prima, seconda, terza e quarta nella causa C‑688/15 e con le sue questioni seconda, quarta e quinta nella causa C‑109/16, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9 e, dall’altro, quelle della direttiva 94/19 debbano essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l’emittente, in circostanze in cui l’emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente creditizio in questione, ricadono, per un verso, nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9 e/o, per altro verso, in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.

48

Al fine di rispondere alle questioni sollevate, occorre interpretare, in un primo momento, le disposizioni della direttiva 97/9, e poi, in un secondo momento, quelle della direttiva 94/19.

Sulla direttiva 97/9 – i sistemi di indennizzo degli investitori

49

Come risulta dai considerando 4 e 8 della direttiva 97/9, i sistemi di indennizzo degli investitori previsti da tale direttiva mirano a garantire i fondi e gli strumenti che un’impresa di investimento detiene in relazione alle operazioni di investimento dei propri clienti e che, qualora detta impresa non sia in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti di tali clienti, non possono essere loro restituiti. Prevedendo siffatti sistemi, la direttiva 97/9 mira a tutelare gli investitori e, al tempo stesso, ad assicurare la fiducia del pubblico nel sistema finanziario.

50

In tale contesto, l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, della direttiva 97/9 stabilisce che i sistemi di indennizzo degli investitori devono offrire una copertura per i crediti risultanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare a detti investitori, conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili, i fondi ad essi dovuti o ad essi appartenenti e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni di investimento.

51

Per stabilire se dei crediti quali quelli in discussione nei procedimenti principali rientrino nelle ipotesi così contemplate, è necessario pronunciarsi, in primo luogo, sulle nozioni di «impresa di investimento» e di «operazioni d’investimento», contemplate all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, della direttiva 97/9, e, in secondo luogo, su un’eventuale condizione attinente alla registrazione dei fondi in questione su un conto aperto a nome dell’investitore che se ne avvale.

– Sulle nozioni di «impresa di investimento» e di «operazioni d’investimento», ai sensi della direttiva 97/9

52

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, della direttiva 97/9, i crediti che devono ricevere garanzia tramite i sistemi di indennizzo degli investitori si riferiscono a fondi dovuti ad un «investitore» o ad esso appartenenti e detenuti per suo conto da un’«impresa di investimento» in relazione ad una o più «operazioni d’investimento».

53

A questo proposito, se invero l’articolo 1, punto 4, della direttiva 97/9 definisce, ai fini di tale direttiva, un «investitore» come la persona che ha affidato fondi o strumenti, nell’ambito di «operazioni d’investimento», ad un’«impresa d’investimento», per quanto riguarda queste due ultime nozioni i punti 1 e 2 del citato articolo 1 rinviano, rispettivamente, alla definizione fornita dalla direttiva 93/22 ed ai «servizi d’investimento» quali definiti da tale direttiva ed elencati nel suo allegato.

54

La direttiva 93/22, che stabiliva le regole applicabili alle imprese di investimento nell’Unione, è stata però sostituita, a far data dal 1o novembre 2007, dalla direttiva MiFID. A norma dell’articolo 69 di quest’ultima, a partire dalla data suddetta qualsiasi riferimento ai termini definiti nella direttiva 93/22 s’intende fatto ai termini equivalenti definiti nella direttiva MiFID. Nella presente controversia, occorre dunque fondarsi, ai fini dell’interpretazione della direttiva 97/9, sulle definizioni di «impresa di investimento» e di «serviz[i] e attività di investimento» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva MiFID.

55

In tale contesto, risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, di quest’ultima direttiva che un’«impresa di investimento» è una persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel «prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale». Seguendo la medesima logica, l’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisce che alcune delle sue disposizioni si applicano agli enti creditizi autorizzati «quando prestano uno o più servizi [di investimento] e/o effettuano una o più attività di investimento».

56

Tenuto conto degli elementi sopra esposti, per stabilire se dei crediti quali quelli della sig.ra Anisimovienė e dei litisconsorti nonché del sig. Raišelis nei confronti della Snoras possano ricevere una copertura tramite i sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, occorre appurare se i fondi ai quali tali crediti si riferiscono siano stati rimessi a detto ente creditizio in relazione ad uno o più servizi o attività di investimento, ai sensi della direttiva MiFID, forniti o effettuate da tale ente.

57

A questo proposito, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva MiFID, occorre intendere per «servizi e attività di investimento» qualsiasi servizio o qualsiasi attività compresi tra quelli riportati nella sezione A dell’allegato I di tale direttiva e relativi ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C del medesimo allegato.

58

È pacifico che azioni e obbligazioni come quelle che la Snoras intendeva emettere rientrano tra gli strumenti finanziari contemplati dalla suddetta sezione C. Infatti, al punto 1 di quest’ultima figura la categoria dei «valori mobiliari», vale a dire, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva MiFID, i titoli negoziabili sul mercato dei capitali, comprese le azioni di società e le obbligazioni.

59

Per quanto riguarda la condizione attinente alla sezione A dell’allegato I della direttiva MiFID, il governo lituano sostiene che un ente creditizio non fornisce uno dei servizi e non effettua una delle attività elencati in tale sezione allorché distribuisce al pubblico, anche ai propri clienti, strumenti finanziari di cui esso è l’emittente. Infatti, offrendo al pubblico tali strumenti, l’ente suddetto agirebbe non già come un intermediario finanziario, bensì come una qualunque società emittente di titoli.

60

Indubbiamente, come sostenuto dal suddetto governo, l’offerta al pubblico, da parte di un ente creditizio, di strumenti finanziari di cui esso è l’emittente non è, di per sé stessa, «un servizio o un’attività di investimento», ai sensi della direttiva MiFID, in quanto essa non figura nell’allegato I, sezione A, di tale direttiva.

61

Tuttavia, il fatto che un ente creditizio concluda, con i propri clienti, contratti di sottoscrizione vertenti su strumenti finanziari di cui esso è l’emittente implica, per contro, la fornitura di siffatti servizi di investimento. Come fatto valere dal sig. Raišelis e dalla Commissione europea, la conclusione, da parte di un ente creditizio, di tali contratti di sottoscrizione con i propri clienti rientra, segnatamente, nella «esecuzione di ordini per conto dei clienti», contemplata dall’allegato I, sezione A, punto 2, della direttiva MiFID.

62

A questo proposito, la nozione di esecuzione di ordini «au nom de clients» – ossia «in nome dei clienti» – che compare nella versione francese del citato punto 2 deve essere considerata come un sinonimo di quella di esecuzione di ordini «per conto dei clienti», la cui definizione figura all’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della medesima direttiva. Infatti, queste due nozioni si riferiscono manifestamente, nell’ambito della direttiva MiFID, ad un unico e medesimo servizio e, del resto, la grande maggioranza delle versioni linguistiche di tale direttiva utilizzano una stessa espressione sia nell’allegato che nell’articolo 4 della direttiva stessa.

63

Ciò premesso, in conformità della definizione suddetta, la nozione di «esecuzione di ordini per conto dei clienti» designa l’attività consistente nel concludere accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti.

64

Orbene, è pacifico che un contratto di sottoscrizione avente ad oggetto degli strumenti finanziari costituisce senz’altro un accordo del genere. Quanto al fatto che, nell’ambito del servizio di «esecuzione di ordini», detto accordo venga concluso «per conto dei clienti», occorre rilevare che, indubbiamente, questi termini potrebbero, in astratto, lasciar intendere che un ente creditizio non possa essere considerato quale fornitore di tale servizio a un cliente qualora il suo ruolo nella conclusione dell’accordo in questione non si esaurisca in quello di un intermediario e qualora l’ente suddetto sia anche parte del medesimo accordo, in quanto emittente degli strumenti finanziari che il cliente desidera acquistare.

65

Tuttavia, questi stessi termini devono essere ricollocati nel contesto nel quale si inscrivono. In particolare, bisogna mettere il servizio di esecuzione di ordini «per conto» (o «in nome») dei clienti in contrapposizione con l’attività di negoziazione «per conto proprio», contemplata dall’allegato I, sezione A, punto 3, della direttiva MiFID. In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 6, di tale direttiva, quest’ultima attività consiste nel fatto di effettuare contrattazioni, impegnando capitali propri, ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari.

66

Da ciò emerge che la direttiva MiFID si fonda su una dicotomia tra, da un lato, la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento che perseguono il proprio utile, impegnando capitali propri, e, dall’altro, la conclusione di simili accordi da parte degli enti e delle imprese suddette a beneficio della propria clientela, impegnando i capitali di quest’ultima. In tale prospettiva, un accordo di questa natura deve essere considerato come concluso da un ente creditizio «per conto» (o «in nome») dei clienti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, e dell’allegato I, sezione A, punto 2, di detta direttiva, qualora il beneficiario dell’accordo sia un cliente e costui impegni capitali propri, e ciò anche quando l’ente creditizio in questione sia altresì parte dell’accordo in quanto emittente degli strumenti finanziari interessati.

67

Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva MiFID. A questo proposito, occorre ricordare che tale direttiva mira in particolare, come risulta dai suoi considerando 2, 5 e 44, ad offrire un livello elevato di protezione agli investitori, a preservare l’integrità e l’efficacia globale del sistema finanziario, nonché a garantire la trasparenza delle transazioni finanziarie.

68

Orbene, alla luce di tali obiettivi, nessun rilievo presenta la questione se gli strumenti finanziari che un ente creditizio distribuisce al pubblico siano emessi da società terze o dall’ente creditizio stesso.

69

Risulta dall’insieme delle considerazioni di cui sopra che il fatto, per un ente creditizio, di concludere contratti di sottoscrizione con i propri clienti aventi ad oggetto futuri valori mobiliari di cui tale ente sarebbe l’emittente costituisce un servizio di investimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva MiFID. Di conseguenza, eventuali crediti correlati a fondi rimessi da tali clienti all’ente creditizio in questione in relazione ai summenzionati contratti possono beneficiare della copertura offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, della direttiva 97/9.

70

Tale conclusione non viene rimessa in discussione, nel caso di specie, dall’argomento sollevato dal governo lituano e dall’IID secondo cui dei crediti quali quelli fatti valere dalla sig.ra Anisimovienė e dai litisconsorti nonché dal sig. Raišelis non sono indennizzabili sulla base della direttiva 97/9, dal momento che tali crediti derivano dall’avverarsi di un rischio di investimento, ossia il fallimento dell’emittente degli strumenti finanziari che tali soggetti privati intendevano acquistare e contro il quale la direttiva di cui sopra non prevede alcuna protezione.

71

A questo proposito, è certo vero che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 134 delle sue conclusioni, la direttiva 97/9 non mira a tutelare gli investitori dai rischi inerenti a qualsiasi investimento. In particolare, tale direttiva non è intesa a proteggere detti investitori dal fallimento delle società emittenti degli strumenti finanziari di cui essi sono proprietari. A tale titolo, il rischio di fallimento dell’emittente non può essere coperto dalla suddetta direttiva per il semplice fatto che, per una determinata operazione di investimento, tale emittente risulti essere un ente creditizio o un’impresa di investimento.

72

Tuttavia, occorre sottolineare che, nel caso di specie, la sig.ra Anisimovienė e i litisconsorti nonché il sig. Raišelis non hanno mai acquisito la proprietà degli strumenti finanziari in contropartita dei quali essi avevano rimesso i fondi controversi alla Snoras, dato che l’emissione di detti strumenti non è stata realizzata prima della dichiarazione di fallimento di tale ente creditizio.

73

Date tali circostanze, non viene in questione la perdita di valore di strumenti finanziari detenuti da un investitore, o l’incapacità dell’emittente di questi strumenti di rimborsare a tale investitore il controvalore degli strumenti stessi. Invece, viene in discussione l’incapacità di un ente creditizio, operante quale impresa di investimento, di consegnare tali strumenti ai clienti intenzionati ad acquisirne la proprietà e, dunque, di onorare i propri impegni nei loro confronti. Orbene, tale situazione costituisce un avveramento del rischio coperto dalla direttiva 97/9.

74

Per il resto, tale interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 97/9, in particolare quello di proteggere gli investitori contro il rischio di frodi, di negligenza professionale o di errori di gestione, che renderebbe l’impresa di investimento incapace di restituire ai propri clienti i fondi e i titoli ad essi appartenenti. Infatti, alla luce di tali obiettivi, e come sostenuto dalla Commissione, è essenziale che i fondi che un’impresa di investimento o un ente creditizio ricevono da un investitore intenzionato ad acquistare degli strumenti finanziari, prima dell’emissione di questi ultimi, siano tutelati, senza riguardo alla circostanza che detti strumenti vengano emessi da una società terza oppure da tale ente creditizio.

– Sull’assenza di una condizione attinente alla registrazione dei fondi in questione su un conto aperto a nome dell’investitore

75

Nella versione in lingua francese della direttiva 97/9, l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, di quest’ultima stabilisce, come si è ricordato al punto 50 della presente sentenza, che i sistemi di indennizzo degli investitori devono offrire una copertura per i crediti risultanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare a detti investitori i «fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto» in relazione ad operazioni d’investimento, conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili.

76

Nondimeno, il tenore letterale di tale disposizione risulta avere una portata sensibilmente più ridotta nella versione in lingua lituana della direttiva 97/9. In tale versione, la disposizione di cui sopra precisa che sono coperti i crediti risultanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare agli investitori i «fondi appartenenti agli investitori stessi e detenuti in loro nome» in relazione ad operazioni d’investimento, in conformità delle condizioni sopra citate («[k]ompensacija turi būti mokama pagal tuos reikalavimus, kurie kilo dėl investicinės įmonės nepajėgumo grąžinti pinigus, priklausančius investuotojams ir laikomus jų vardu ryšium su investicine veikla»).

77

Orbene, tali termini potrebbero lasciare intendere che soltanto i crediti correlati a fondi detenuti da un’impresa di investimento, o da un ente creditizio operante come tale, su conti aperti a nome degli investitori debbano essere coperti dai sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9.

78

Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v., segnatamente, sentenze del 30 maggio 2013, Genil 48 e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, C‑604/11, EU:C:2013:344, punto 38, nonché del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovňa, C‑48/16, EU:C:2017:377, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

79

In proposito, occorre ricordare che la direttiva 97/9 mira, in particolare, a tutelare gli investitori dinanzi a situazioni in cui un’impresa di investimento non sia in grado di onorare i propri obblighi nei loro confronti. Conformemente a tale obiettivo, l’articolo 1, punto 4, della citata direttiva definisce in maniera ampia la nozione di «investitore» come la persona che abbia affidato fondi o strumenti, nell’ambito di operazioni d’investimento, ad un’impresa d’investimento. Allo stesso modo, il considerando 8 della suddetta direttiva contempla, in maniera generale, «i fondi o gli strumenti detenuti da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento di un investitore».

80

Alla luce di tali elementi, i sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9 non possono limitarsi a coprire i crediti correlati a fondi detenuti dalle imprese di investimento o dagli enti creditizi operanti come tali su conti aperti a nome degli investitori.

81

Di conseguenza, la circostanza che dei crediti come quelli della sig.ra Anisimovienė e dei litisconsorti nonché del sig. Raišelis si riferiscano a fondi registrati non su conti aperti a loro nome, bensì su conti di cui è titolare l’ente creditizio in questione, non esclude che detti crediti debbano essere coperti dai sistemi di indennizzo degli investitori, nella misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, della direttiva 97/9.

82

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre concludere che dei crediti quali quelli in questione nei procedimenti principali ricadono nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9.

Sulla direttiva 94/19 – i sistemi di garanzia dei depositi

83

A mente del secondo considerando della direttiva 94/19, i sistemi di garanzia dei depositi previsti da tale direttiva mirano a proteggere i soggetti privati di fronte all’indisponibilità dei depositi di un ente creditizio. Prevedendo siffatti sistemi di garanzia dei depositi, la direttiva 94/19 mira, come indicato dai suoi considerando primo e quarto, a tutelare i depositanti e, al tempo stesso, ad assicurare la stabilità del sistema bancario, evitando i fenomeni di ritiro in massa dei depositi non soltanto da un ente creditizio in difficoltà, ma anche da istituti sani a seguito di una perdita di fiducia del pubblico nella solidità di tale sistema.

84

In tale contesto, l’articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 94/19 stabilisce che, ai fini di tale direttiva, per «deposito» si intendono i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio.

85

Nel caso di specie, occorre ricordare che, da un lato, i fondi reclamati dalla sig.ra Anisimovienė e dai litisconsorti nonché dal sig. Raišelis non erano più accreditati sui conti di cui tali soggetti privati erano titolari presso la Snoras alla data dell’indisponibilità dei depositi di quest’ultima. Dall’altro lato, i futuri valori mobiliari che essi avevano sottoscritto e dei quali tale ente creditizio doveva essere l’emittente non sono stati alla fine emessi prima della dichiarazione di fallimento di tale istituto. Per il resto, riguardo a tali valori mobiliari, se certo le obbligazioni in questione nella causa C‑109/16 rientrano tra i «titoli» contemplati dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, le azioni in discussione nella causa C‑688/15 costituiscono invece dei titoli rappresentativi di capitale nei confronti dei quali tale direttiva non prevede alcuna garanzia (sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C‑76/15, EU:C:2016:975, punti 6667).

86

Date tali circostanze, occorre unicamente stabilire se dei crediti quali quelli dei suddetti soggetti privati nei confronti della Snoras possano essere ricondotti alla seconda fattispecie di «depositi» contemplata dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, ossia quella dei «saldi creditori, risultanti da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili».

87

Risulta dai termini di tale disposizione, letti alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/19, quali ricordati al punto 83 della presente sentenza, che in tale ipotesi ricadono i crediti nei confronti di un ente creditizio riguardanti i fondi di depositanti implicati in una o più «operazioni bancarie normali» e che si trovano in una situazione transitoria derivante da tali operazioni.

88

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se dei crediti come quelli della sig.ra Anisimovienė e dei litisconsorti nonché del sig. Raišelis nei confronti della Snoras riguardino fondi implicati in «operazioni bancarie normali», occorre rilevare come la direttiva 94/19 non definisca ciò che si deve intendere con tali termini e non operi neppure un rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato dei termini stessi.

89

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione deve essere effettuata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

90

Nella loro accezione ordinaria, i termini «operazioni bancarie normali» rimandano alle operazioni abitualmente effettuate dagli enti creditizi nell’ambito delle loro attività.

91

A questo proposito, occorre ricordare che, conformemente alla definizione che ne danno, in termini identici, l’articolo 1, punto 4, della direttiva 94/19 e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, l’attività caratteristica di tali istituti consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.

92

Ciò premesso, è pacifico che tali enti creditizi effettuano abitualmente, in maniera correlata a tale attività, un largo ventaglio di operazioni, un elenco delle quali è stato stabilito dal legislatore dell’Unione nell’allegato I dell’ultima direttiva sopra citata. Tenuto conto del fatto che la direttiva 94/19 e la direttiva 2006/48 si applicano entrambe agli enti creditizi e che esse perseguono obiettivi comuni, e segnatamente, la tutela del risparmio e dei depositanti, l’elencazione delle attività contenuta nel suddetto allegato è pertinente per interpretare la nozione di «operazioni bancarie normali», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19.

93

Orbene, al punto 7 dell’allegato I della direttiva 2006/48 figurano le operazioni dell’ente creditizio per conto proprio o per conto della sua clientela vertenti, segnatamente, sui valori mobiliari, nonché, al punto 8 del medesimo allegato, la partecipazione alle emissioni di titoli e le prestazioni di servizi connessi. Inoltre, e in perfetta coerenza con il chiarimento esposto al punto 55 della presente sentenza, il suddetto allegato menziona altresì i «servizi e le attività di investimento», quali definiti dalla direttiva MiFID.

94

Risulta da tali elementi che la sottoscrizione di futuri valori mobiliari per conto dei propri clienti si inscrive tra le operazioni abitualmente effettuate dagli enti creditizi nell’ambito delle loro attività. Di conseguenza, e tenuto conto degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/19, quali ricordati al punto 83 della presente sentenza, un’operazione siffatta deve essere qualificata come «operazione bancaria normale», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, qualora essa venga effettuata dall’ente creditizio utilizzando, come nei procedimenti principali, fondi dei propri depositanti. Inoltre, e per analogia con i motivi illustrati ai punti da 61 a 66 della presente sentenza, occorre considerare che il fatto che l’ente creditizio sia l’emittente dei futuri valori mobiliari in questione non rimette in discussione la qualificazione di cui sopra.

95

In secondo luogo, riguardo alla questione se le operazioni di sottoscrizione di futuri valori mobiliari in discussione nei procedimenti principali abbiano determinato una «situazione transitoria», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, occorre considerare che, nel caso in cui, nell’ambito di simili operazioni, sui conti bancari di depositanti di un ente creditizio vengano addebitati, prima dell’emissione di detti valori mobiliari, degli importi e tali fondi vengano poi accreditati su conti aperti a nome di tale ente creditizio, dove essi vengono tenuti in attesa di divenire la contropartita dell’acquisto dei valori mobiliari di cui sopra una volta che questi saranno emessi, tali fondi si trovano effettivamente in una «situazione transitoria» siffatta.

96

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, dei crediti come quelli in discussione nei procedimenti principali ricadono nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, in quanto essi sono correlati a «saldi creditori, risultanti da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, di tale direttiva.

97

Tale interpretazione non viene rimessa in discussione, nella causa C‑688/15, dal fatto che il conto bancario sul quale sono registrati i fondi reclamati dalla sig.ra Anisimovienė e dai litisconsorti è aperto non già presso la Snoras, bensì presso un altro istituto di credito. Infatti, nel quadro dell’ipotesi di un «saldo creditore, risultante da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali», contemplata dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, l’ubicazione del conto sul quale l’ente creditizio ha registrato i fondi nel corso delle operazioni bancarie normali non è decisiva.

98

Questa stessa interpretazione non viene rimessa in discussione, nella causa C‑109/16, neppure dal fatto che la Repubblica di Lituania ha esercitato la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19, letto in combinato disposto con l’allegato I, punto 12, di questa medesima direttiva, escludendo dalla garanzia dei depositi i titoli di debito emessi dagli enti creditizi. Infatti, tale esclusione è irrilevante in tale controversia, dovendosi ricordare, a questo proposito, che le obbligazioni in questione non erano state emesse ed acquistate dal sig. Raišelis alla data della dichiarazione di fallimento della Snoras.

Conclusione

99

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima, seconda, terza e quarta nella causa C‑688/15, nonché alle questioni seconda, quarta e quinta nella causa C‑109/16, dichiarando che, da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9 e, dall’altro, quelle della direttiva 94/19 devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l’emittente, in circostanze in cui l’emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente creditizio in questione, ricadono sia nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.

Sulla prima parte della prima questione nella causa C‑109/16

100

Con la prima parte della sua prima questione nella causa C‑109/16, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema rientrante nell’una o nell’altra di queste due direttive, il giudice adito può o deve decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare.

101

A questo proposito, risulta dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 che, se, in un determinato Stato membro, un credito ricade contemporaneamente nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti da tale direttiva e in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, spetta a tale Stato membro imputare il credito in questione ad un sistema rientrante nell’una o nell’altra di queste due direttive, «a discrezione dello Stato membro interessato». Inoltre, la disposizione di cui sopra precisa che nessun credito può beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive in parola.

102

Pertanto, per quanto riguarda le categorie di crediti che soddisfano cumulativamente le condizioni previste dalle direttive 94/19 e 97/9, la disposizione sopra citata non prevede criteri oggettivi ai fini dell’imputazione di tali crediti ad un sistema rientrante nell’una o nell’altra direttiva, bensì rimette a ciascuno Stato membro il compito di decidere al riguardo.

103

Ne consegue che, anche supponendo che il giudice adito constati, da un lato, che dei crediti per i quali viene richiesto un indennizzo soddisfano tanto le condizioni previste dalla direttiva 94/19 quanto quelle previste dalla direttiva 97/9, e, dall’altro, che il diritto nazionale non prevede una regola di imputazione di tali crediti ad un sistema ricadente nell’ambito dell’una o dell’altra direttiva, detto giudice non può fondarsi sull’articolo 2, paragrafo 3, della seconda direttiva di cui sopra per decidere lui stesso in merito al sistema in base al quale i titolari dei crediti in questione devono essere indennizzati.

104

In un’ipotesi quale quella contemplata al punto precedente, dato che, da un lato, i titolari dei crediti in parola sono legittimati a far valere la protezione ad essi garantita tanto dalla direttiva 94/19 quanto dalla direttiva 97/9, ma che, dall’altro lato, in conformità del citato articolo 2, paragrafo 3, di questa seconda direttiva, essi non possono beneficiare di un doppio indennizzo, occorre considerare che spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all’uno o all’altro dei sistemi previsti al fine di attuare queste due direttive.

105

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima parte della prima questione nella causa C‑109/16 dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell’ambito dell’una o dell’altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all’uno o all’altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive.

Sulla seconda parte della prima questione e sulla terza questione nella causa C‑109/16

106

Con la seconda parte della sua prima questione e con la sua terza questione nella causa C‑109/16, che occorre esaminare congiuntamente e in ultimo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 e, dall’altro, l’articolo 1, punto 4, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, debbano essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un’impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

107

A questo proposito, in primo luogo, nella sentenza del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas (C‑671/13, EU:C:2015:418, punto 58), la Corte ha statuito che le disposizioni della direttiva 97/9 relative alla determinazione dei fondi e degli strumenti beneficianti dei sistemi di indennizzo previsti dalla direttiva stessa, ivi compresi l’articolo 1, punto 4, e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate per poter essere invocate direttamente dai singoli dinanzi al giudice nazionale.

108

Un’identica interpretazione si impone per quanto riguarda l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19. Infatti, tale disposizione definisce le diverse ipotesi di «depositi» tutelati dalla suddetta direttiva con tutta la chiarezza, la precisione e l’incondizionalità richieste per poter essere applicata direttamente in una lite dinanzi al giudice nazionale, e ciò, in particolare, tenendo conto dell’interpretazione fornita dalla Corte nelle presenti cause.

109

In secondo luogo, occorre ricordare che le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dagli amministrati non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti distinti dai soggetti privati ed equiparabili allo Stato, o per il fatto che essi sono persone giuridiche di diritto pubblico facenti parte dello Stato in senso ampio, o perché sono soggetti all’autorità o al controllo di una pubblica autorità, o perché sono stati incaricati da tale autorità di svolgere un compito di interesse pubblico e sono stati a tal fine dotati di poteri particolari (sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:7455, punti 3334).

110

Nel caso di specie, risulta dalle decisioni di rinvio nei due procedimenti principali che l’IID è, nell’ordinamento lituano, un’«impresa statale», ossia una persona giuridica di diritto pubblico, di modo che essa può senz’altro essere equiparata allo Stato ai fini dell’applicabilità diretta delle direttive 94/19 e 97/9.

111

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda parte della prima questione e alla terza questione nella causa C‑109/16 dichiarando che, da un lato, l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 e, dall’altro, l’articolo 1, punto 4, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un’impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

Sulla quinta questione nella causa C‑688/15

112

Con la sua quinta questione nella causa C‑688/15, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 94/19 debba essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono liberi di estendere la garanzia dei depositi a crediti che non rientrano, in via di principio, né nell’ambito di tale direttiva né in quello della direttiva 97/9.

113

Tenuto conto delle risposte fornite alle questioni precedenti, non occorre più rispondere alla quinta questione nella causa C‑688/15.

Sulle spese

114

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

Da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e, dall’altro, quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l’emittente, in circostanze in cui l’emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente creditizio in questione, ricadono sia nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.

 

2)

L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell’ambito dell’una o dell’altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all’uno o all’altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive.

 

3)

Da un lato, l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e, dall’altro, l’articolo 1, punto 4, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un’impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.