SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

27 aprile 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Lavoratori migranti — Sicurezza sociale — Normativa da applicare — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Articolo 12 bis, punto 1 bis — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera — Personale navigante — Lavoratori distaccati in un altro Stato membro — Succursale svizzera — Certificato E 101 — Forza probatoria»

Nella causa C‑620/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 6 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2015, nel procedimento

A-Rosa Flussschiff GmbH

contro

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), subentrata nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin,

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per la A-Rosa Flussschiff GmbH, da M. Schlingmann, Rechtsanwalt;

per l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale e d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), succeduta alla Urssaf du Bas‑Rhin, da J.-J. Gatineau, avocat;

per il governo francese, da D. Colas e C. David, in qualità di agenti;

per il governo belga, da M. Jacobs, L. Van den Broeck e J. Van Holm, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčíl, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da G. Hodge, E. Creedon e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da N. Donnelly, adviser;

per il governo cipriota, da N. Ioannou, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da D. Martin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché dell’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificati dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 1) (in prosieguo, rispettivamente: il «regolamento n. 1408/71» e il «regolamento n. 574/72»).

2

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la A‑Rosa Flussschiff GmbH (in prosieguo: la «A-Rosa») e, dall’altro, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, succeduta alla Urssaf du Bas-Rhin (Francia), e la Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden (Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Svizzera; in prosieguo: l’«Istituto svizzero delle assicurazioni sociali»), in merito ad un avviso di accertamento, notificato dall’URSSAF alla A-Rosa, per omesso versamento di contributi previdenziali al regime previdenziale francese per il periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 30 settembre 2007.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1408/71

3

Gli articoli da 13 a 17 bis del regolamento n. 1408/71 erano contenuti nel titolo II di quest’ultimo, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile».

4

L’articolo 13 di tale regolamento, dopo aver enunciato, al paragrafo 1, la norma in base, secondo la quale le persone cui il regolamento è applicabile sono in linea di principio soggette alla legislazione di un solo Stato membro, prevedeva quanto segue:

«2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

5

Rubricato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata», il successivo articolo 14 così disponeva:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1)

a)

La persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;

(...)

2)

La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

a)

la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di un Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato. Tuttavia:

i)

la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata “commissione amministrativa”, istituita presso la Commissione, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all’occorrenza da consiglieri tecnici (...)».

7

A termini del successivo articolo 81, lettera a), la commissione amministrativa è incaricata di trattare in particolare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni di tale regolamento.

8

Il successivo articolo 84 bis, paragrafo 3, prevedeva quanto segue:

«In caso di difficoltà d’interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l’istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l’istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa».

9

Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1o maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

Regolamento n. 574/72

10

Sotto il titolo «Applicazione delle disposizioni del regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile», il titolo III del regolamento n. 574/72 fissava le modalità di applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento n. 1408/71.

11

In particolare, l’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento n. 574/72 prevedeva che l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione rimaneva applicabile, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, fosse tenuta a rilasciare un certificato, il cosiddetto «certificato E 101», in cui si attestava che il lavoratore interessato era soggetto alla legislazione di detto Stato membro.

12

Il regolamento n. 574/72 è stato abrogato e sostituito, con effetto a decorrere dal 1o maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1).

La decisione n. 181 della commissione amministrativa, del 13 dicembre 2000

13

In applicazione dell’articolo 81, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la commissione amministrativa ha adottato la decisione n. 181, del 13 dicembre 2000, concernente l’interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 (GU 2001, L 329, pag. 73).

14

Ai sensi del punto 6 di tale decisione, «[i]l modello E 101 deve preferibilmente essere rilasciato prima dell’inizio del periodo di cui si tratta: tuttavia può anche essere rilasciato nel corso di tale periodo, ovvero anche dopo il termine del periodo; in questo caso può avere un effetto retroattivo».

15

Il successivo punto 7 così recita:

«Il dovere di collaborazione al quale fa riferimento il punto 5, lettera d), della presente decisione, impone anche:

a)

all’organismo competente del paese d’invio di procedere ad una valutazione corretta dei fatti pertinenti per l’applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 1408/71] e 11, e 11 bis, del regolamento [n. 574/72] e quindi di garantire la corretta compilazione dei punti che figurano nel formulario E 101;

b)

all’istituzione competente del paese di occupazione e di qualsiasi altro Stato membro di considerarsi vincolato dal formulario E 101 per tutto il tempo in cui non sarà stato ritirato o dichiarato invalido dall’istituzione competente del paese d’invio;

c)

all’istituzione competente del paese d’invio di riconsiderare la fondatezza del rilascio di questo formulario e di ritirare eventualmente tale formulario quando l’istituzione del paese di occupazione presenta dubbi circa l’esattezza dei fatti alla base di tale formulario».

16

Il successivo punto 9 prevede quanto segue:

«In caso di disaccordo persistente, ogni organismo competente interessato può presentare alla Commissione amministrativa, tramite il rappresentante di governo, una nota che sarà esaminata nel corso della prima riunione successiva al ventesimo giorno dopo l’introduzione di tale nota, per tentare di conciliare i punti di vista divergenti per quanto attiene alla legislazione applicabile nel caso specifico».

L’accordo CE-Svizzera

17

L’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo CE-Svizzera»), all’articolo 8 così recita:

«Le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, conformemente all’allegato II (...)».

18

L’articolo 1 dell’allegato II dell’accordo CE‑Svizzera, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così disponeva:

«1.   Le Parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.

2.   I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».

19

La sezione A di tale allegato faceva riferimento in particolare ai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

20

Con la decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo CE‑Svizzera, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2012, L 103, pag. 51), entrata in vigore il 1o aprile 2012, la sezione A di detto allegato è stata aggiornata e fa ora riferimento ai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009.

21

Tuttavia, i fatti anteriori alla data di entrata in vigore di tale decisione, come quelli oggetto del procedimento principale, continuano ad essere disciplinati dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, per effetto dell’allegato II, sezione A, punti 3 e 4, dell’accordo CE-Svizzera, come modificato dalla decisione n. 1/2012, che rinvia sempre ai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 «quando si tratta di casi verificatisi in passato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22

La A-Rosa, con sede in Germania, gestisce, in particolare, due navi da crociera che navigano sul Rodano (Francia) e sulla Saona (Francia), a bordo delle quali lavorano rispettivamente 45 e 46 lavoratori stagionali, cittadini di Stati membri diversi dalla Francia e adibiti ad attività alberghiere. Le due imbarcazioni navigano esclusivamente sulle acque interne francesi.

23

La A-Rosa possiede una succursale stabilita in Svizzera, la cui attività consiste nella gestione di tutto ciò che riguarda l’attività delle imbarcazioni, la gestione, l’amministrazione nonché le risorse umane, vale a dire il personale utilizzato su tali imbarcazioni. Al riguardo, tutti i contratti di lavoro dei suddetti dipendenti stagionali sono soggetti al diritto svizzero.

24

A seguito di un controllo su entrambe le navi, effettuato il 7 giugno 2007, l’URSSAF rilevava talune irregolarità nella copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti adibiti alle attività alberghiere. Alla luce delle risultanze di tale verifica veniva emanato avviso di accertamento, notificato alla A-Rosa il 22 ottobre 2007, per un importo di EUR 2024123 relativo a contributi previdenziali arretrati dovuti al regime francese di previdenza sociale, per il periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 30 settembre 2007.

25

Nell’ambito di dette operazioni di verifica, la A-Rosa forniva un primo gruppo di certificati E 101, relativi all’anno 2007, rilasciati dall’Istituto svizzero delle assicurazioni sociali, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71.

26

La A-Rosa contestava l’avviso di accertamento dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (Tribunale per le cause in materia previdenziale per il Basso Reno, Francia). Il ricorso veniva respinto con sentenza del 9 febbraio 2011. Detto giudice rilevava, infatti, che l’attività della A-Rosa era interamente destinata al territorio francese e che essa era ivi esercitata in modo regolare, stabile e continuativo, ragion per cui la A-Rosa non avrebbe potuto avvalersi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, invocato nel proprio ricorso, considerato che tale disposizione disciplinerebbe la situazione particolare del distacco di lavoratori.

27

Avverso la suddetta sentenza la A-Rosa proponeva appello dinanzi alla Cour d’appel de Colmar (Corte d’appello di Colmar, Francia).

28

Con lettera del 27 maggio 2011, l’URSSAF chiedeva all’Istituto svizzero delle assicurazioni sociali di procedere alla revoca dei certificati E 101, rilevando, in particolare, che tali moduli non avrebbero dovuto essere emessi sul fondamento dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, in quanto l’attività delle navi di cui trattasi verrebbe svolta permanentemente ed esclusivamente in Francia, cosicché i dipendenti assunti specificamente per essere assegnati a bordo di tali navi avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazioni periodiche presso organismi previdenziali francesi.

29

Con lettera del 18 agosto 2011, l’Istituto svizzero delle assicurazioni sociali rispondeva alla richiesta, facendo presente, in particolare, di aver imposto alla A‑Rosa la detrazione dei contributi previdenziali conformemente al diritto del rispettivo paese per le persone svolgenti di fatto attività lavorativa solo in uno Stato membro dell’Unione e chiedendo all’URSSAF, alla luce del fatto che, riguardo all’anno 2007, tutti i contributi previdenziali concernenti tali persone erano stati detratti e versati in Svizzera, di desistere dalla rettifica con effetti retroattivi dell’assoggettamento dei lavoratori medesimi al regime previdenziale francese.

30

Nel corso del procedimento d’appello, la A-Rosa forniva un secondo gruppo di certificati E 101, relativi agli anni 2005 e 2006, anch’essi rilasciati dall’Istituto svizzero delle assicurazioni sociali ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71.

31

Il ricorso in appello della A-Rosa veniva essenzialmente respinto dalla Cour d’appel de Colmar (Corte d’appello di Colmar) con sentenza del 12 settembre 2013. Al riguardo, sebbene la società ricorrente avesse invocato il beneficio dei certificati E 101 prodotti in giudizio, il giudice medesimo – dopo aver rilevato che detti certificati non erano stati emessi ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, invocati a fondamento dalla A-Rosa, bensì a norma del paragrafo 2, lettera a), dello stesso articolo 14 e che i certificati erano stati forniti dalla A-Rosa in due gruppi, il primo, durante le operazioni di controllo dell’URSSAF, e il secondo, successivamente alla decisione del Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (Tribunale per le cause in materia previdenziale per il Basso Reno) – rilevava che i lavoratori subordinati la cui retribuzione era stata oggetto di rettifica esercitavano la propria attività esclusivamente sul territorio francese, cosicché la A-Rosa non aveva dimostrato la sussistenza di deroghe che le consentissero di sottrarsi al principio di territorialità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71.

32

La A-Rosa impugnava la sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia). Quest’ultima, muovendo dai rilievi operati dalla Cour d’appel de Colmar (Corte d’appello di Colmar), s’interroga sulla questione se il rilascio di un certificato E 101 da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, sulla base dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, produca gli effetti generalmente riconosciuti a detto certificato dalla giurisprudenza della Corte, qualora le modalità secondo cui il lavoratore subordinato interessato da detto certificato eserciti la propria attività sul territorio di un altro Stato membro esulino palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae dei regimi derogatori di detto articolo 14.

33

Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli effetti connessi al certificato E 101 rilasciato, ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 12 bis, punto 1 bis, del regolamento n. 574/72 (...), dall’istituzione designata dall’autorità dello Stato membro alla cui legislazione in materia di sicurezza sociale resti soggetto il lavoratore subordinato, vincolino, da un lato, le istituzioni e autorità dello Stato [membro] ospitante [e], dall’altro, i giudici del medesimo Stato membro, qualora venga accertato che le condizioni dell’attività svolta dal lavoratore subordinato esulino palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae delle norme derogatorie dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71».

Sulla questione pregiudiziale

34

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento n. 574/72 debba essere interpretato nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, vincoli sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività lavorativa sia stata svolta sia i giudici dello Stato membro medesimo, anche qualora questi ultimi rilevino che le condizioni dell’attività svolta dal lavoratore interessato esulino manifestamente dalla sfera di applicazione ratione materiae di detta disposizione del regolamento n. 1408/71.

35

In limine occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale. In tale contesto, la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, punto 27).

36

Pertanto, è sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice del rinvio che occorre rispondere alla questione dal medesimo sollevata, come riformulata al punto 34 supra, senza che ciò pregiudichi quindi la questione se i lavoratori interessati rientrino o meno nella sfera di applicazione dell’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 né la questione relativa alla determinazione della legge applicabile ai lavoratori stessi.

37

Si deve ricordare che il certificato E 101 mira – al pari della disciplina di diritto sostanziale prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 – ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

38

In detto certificato, l’istituzione competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa datrice di lavoro dei lavoratori interessati dichiara che questi restano soggetti al proprio regime previdenziale. Conseguentemente, per via del principio secondo cui i lavoratori devono essere iscritti ad un unico regime previdenziale, tale certificato implica necessariamente che il regime dell’altro Stato membro non possa trovare applicazione (sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

39

Al riguardo, occorre rilevare che il principio di leale collaborazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, impone all’organo emittente di procedere ad una corretta valutazione dei fatti pertinenti per l’applicazione delle norme relative alla determinazione della normativa applicabile in materia previdenziale e, pertanto, di garantire l’esattezza delle indicazioni figuranti nel modello E 101 (sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

40

Per quanto concerne l’istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoro viene svolto, dagli obblighi di collaborazione che discendono dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE si evince altresì che gli stessi non verrebbero rispettati – e gli obiettivi prescritti dagli articoli 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, e 12 bis, punto 1 bis, del regolamento n. 574/72 verrebbero disattesi – qualora l’istituzione di detto Stato membro si ritenesse non vincolata dalle indicazioni contenute nel certificato E 101 e assoggettasse ugualmente tali lavoratori al proprio regime previdenziale (v., per analogia, sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

41

Di conseguenza, il certificato E 101, creando una presunzione di regolarità dell’iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa presso cui questi lavora, è vincolante per l’organo competente dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge l’attività lavorativa (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

42

La soluzione contraria potrebbe pregiudicare il principio dell’iscrizione dei lavoratori subordinati ad un unico regime previdenziale, come pure la prevedibilità del regime applicabile e, quindi, la certezza del diritto. Infatti, in ipotesi in cui il regime applicabile fosse di difficile determinazione, ciascuno degli organi competenti dei due Stati membri interessati sarebbe portato a ritenere il proprio regime previdenziale applicabile ai lavoratori interessati, a detrimento di questi ultimi (sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

43

Pertanto, fintantoché il certificato E 101 non venga revocato o invalidato, l’ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga attività lavorativa deve tener conto del fatto che quest’ultimo è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa presso cui questi lavora e tale ente non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale (sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

44

All’ente competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato E 101 incombe tuttavia l’obbligo di riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, di revocare il certificato stesso qualora l’ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga attività lavorativa manifesti riserve in ordine all’esattezza dei fatti che sono alla base del detto certificato e, pertanto, delle indicazioni in esso contenute, in particolare perché non corrispondenti ai requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (v., per analogia, sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

45

Nell’eventualità in cui gli organi interessati non pervengano ad un accordo, in particolare sulla valutazione dei fatti specifici di una situazione concreta e, di conseguenza, in ordine alla questione se quest’ultima rientri nelle previsioni dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, essi hanno facoltà di investire della questione la commissione amministrativa (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

46

Ove quest’ultima non riesca a conciliare le diverse posizioni degli organi competenti in merito alla legge applicabile al caso di specie, lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore interessato svolge un’attività lavorativa ha quanto meno facoltà, senza pregiudizio degli eventuali rimedi giurisdizionali esistenti nello Stato membro a cui appartiene l’organo emittente, di promuovere un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE, al fine di consentire alla Corte di esaminare, nell’ambito di un tale ricorso, la questione della normativa applicabile a detto lavoratore e, di conseguenza, l’esattezza delle indicazioni figuranti nel modello E 101 (sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 58).

47

Se si ammettesse che l’organo nazionale competente può, rivolgendosi ad un giudice dello Stato membro che ospita il lavoratore interessato e cui questi appartiene, far dichiarare invalido un modello E 101, il sistema basato sulla leale collaborazione tra gli organi competenti degli Stati membri rischierebbe di essere compromesso (sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 30).

48

Dai suesposti rilievi emerge che, fintantoché non venga revocato o invalidato, il modello E 101 vincola l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro in cui il lavoratore dipendente si reca per svolgere un’attività lavorativa e, pertanto, vincola i suoi organi (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 31).

49

Ne deriva che un giudice dello Stato membro ospitante non è legittimato a conoscere della validità di un modello E 101 con riguardo agli elementi in base ai quali esso è stato rilasciato (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 32).

50

Inoltre, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, essendo il certificato E 101 vincolante per l’istituzione competente dello Stato membro ospitante, niente giustifica che il soggetto che si avvalga dei servizi di un lavoratore possa non attenersi al certificato medesimo. Nel caso in cui nutra dubbi sulla validità del certificato, detto soggetto dovrà tuttavia informarne l’istituzione di cui trattasi (sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

51

Pertanto, un certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, conformemente all’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento n. 574/72, benché, secondo le istituzioni e i giudici dello Stato membro in cui l’attività lavorativa viene svolta, i lavoratori interessati non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, vincola tanto le istituzioni quanto i giudici stessi al pari del soggetto che usufruisca dei servizi di tali lavoratori.

52

Il fatto che i lavoratori in questione esulino manifestamente dall’ambito di applicazione del suddetto articolo 14 non modifica in alcun modo le suesposte considerazioni.

53

Infatti, avendo la Corte, con la propria giurisprudenza, determinato la procedura da seguire per risolvere le eventuali controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l’esattezza di un certificato E 101, le istituzioni degli Stati chiamati ad applicare i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, compresa la Confederazione svizzera, conformemente all’accordo CE-Svizzera, devono attenersi alla procedura medesima, anche nel caso in cui risultasse che le condizioni di svolgimento dell’attività dei lavoratori interessati non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione ratione materiae della disposizione sulla base della quale il certificato E 101 sia stato rilasciato.

54

In tale contesto, gli argomenti invocati dal governo francese e dall’URSSAF sull’inefficacia di detta procedura e sulla necessità di evitare la concorrenza sleale nonché il dumping sociale non possono in alcun modo giustificare la violazione della procedura stessa né, a maggior ragione, la decisione di ignorare un certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente di un altro Stato membro.

55

Tali argomenti non possono neppure essere considerati fondati al fine di modificare, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la giurisprudenza della Corte al riguardo.

56

Infatti, anzitutto, nell’ambito del procedimento principale, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che le autorità francesi non hanno esaurito le possibilità di dialogo con l’Istituto svizzero delle assicurazioni sociali né hanno cercato di adire la commissione amministrativa, di modo che i fatti all’origine della presente controversia non sono idonei a mettere in evidenza asserite carenze della procedura determinata dalla giurisprudenza della Corte o a dimostrare l’impossibilità di risolvere eventuali situazioni di concorrenza sleale o di dumping sociale, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e 82 delle proprie conclusioni.

57

Si deve osservare, poi, che la decisione n. 181 ha aderito ai principi giuridici risultanti dalla giurisprudenza della Corte relativa al certificato E 101, compreso l’obbligo di sottoporre alla commissione amministrativa le eventuali divergenze attinenti alla legislazione applicabile ai fatti su cui si basa il rilascio di un certificato E 101.

58

Inoltre, all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, il legislatore dell’Unione, in caso di difficoltà d’interpretazione o di applicazione di tale regolamento tali da incidere sui diritti di un soggetto cui esso si applichi, prevede, in primo luogo, la procedura di dialogo tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati e, in secondo luogo, il ricorso alla commissione amministrativa.

59

Inoltre, il regolamento n. 987/2009, attualmente in vigore, ha codificato la giurisprudenza della Corte, riconoscendo il carattere vincolante del certificato E 101 e la competenza esclusiva dell’organo emittente riguardo alla valutazione della validità di tale certificato, e riprendendo esplicitamente la procedura rimessa in discussione dal governo francese e dall’URSSAF in quanto strumento per risolvere le controversie vertenti sia sull’esattezza dei documenti rilasciati dall’ente competente di uno Stato membro sia sulla determinazione della legislazione applicabile al lavoratore interessato.

60

Infine, il fatto che, nel caso di specie, lo Stato emittente i certificati E 101 sia la Confederazione svizzera e che, pertanto, un eventuale ricorso per inadempimento non possa essere proposto nei confronti di tale Stato, come fatto valere dal governo francese, non incide in alcun modo sul carattere cogente dei certificati E 101 oggetto del procedimento principale, in quanto l’accordo CE-Svizzera prevede il proprio sistema di risoluzione delle controversie tra le parti contraenti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle proprie conclusioni.

61

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento n. 574/72 dev’essere interpretato nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, vincola tanto le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività lavorativa viene svolta quanto i giudici del medesimo Stato membro, anche qualora questi ultimi rilevino che le condizioni di svolgimento dell’attività del lavoratore interessato esulino palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae di tale disposizione del regolamento n. 1408/71.

Sulle spese

62

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, dev’essere interpretato nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, vincola tanto le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività lavorativa viene svolta quanto i giudici del medesimo Stato membro, anche qualora questi ultimi rilevino che le condizioni di svolgimento dell’attività del lavoratore interessato esulino palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae di tale disposizione del regolamento n. 1408/71.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.