SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 dicembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Rete di distribuzione selettiva — Rivendita fuori da una rete su Internet — Azione inibitoria della turbativa illecita — Collegamento»

Nella causa C‑618/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 10 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2015, nel procedimento

Concurrence SARL

contro

Samsung Electronics France SAS,

Amazon Services Europe Sàrl,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Concurrence SARL, da P. Ricard, avocat;

per l’Amazon Services Europe Sàrl, da A. Bénabent e M. Jéhannin, avocats;

per il governo francese, da D. Colas e C. David, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

per il governo lussemburghese, da D. Holderer, in qualità di agente, assistita da M. Thewes, avocat;

per la Commissione europea, da C. Cattabriga e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Concurrence SARL, con sede in Francia, da un lato, e la Samsung Electronics France SAS (in prosieguo: la «Samsung»), anch’essa con sede in Francia, e la Amazon Services Europe Sàrl (in prosieguo: l’«Amazon»), con sede in Lussemburgo, dall’altro, in merito a un’asserita violazione di divieti di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva e su un marketplace, mediante offerte di vendita online su vari siti Internet gestiti in diversi Stati membri.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 emerge che quest’ultimo è volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4

I considerando 11, 12 e 15 di detto regolamento così recitano:

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

5

Le norme in materia di competenza comparivano nel capo II dello stesso regolamento.

6

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 1 del capo II, intitolata «Disposizioni generali», era formulato nel seguente modo:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, che compariva nella medesima sezione 1, così disponeva:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8

L’articolo 5, punto 3, di tale regolamento, che faceva parte della sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolata «Competenze speciali», prevedeva che:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

9

Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dall’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Ai sensi del suo articolo 81, secondo comma, quest’ultimo regolamento è applicabile solo a partire dal 10 gennaio 2015.

Diritto francese

10

All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, l’articolo L. 442-6, paragrafo 1, 6o, del codice commerciale prevedeva quanto segue:

«Fa sorgere la responsabilità del suo autore e lo obbliga a riparare il danno causato il fatto, commesso da un produttore, un commerciante, un industriale o una persona iscritta nel registro dell’artigianato:

(…)

6o

di partecipare direttamente o indirettamente alla violazione del divieto di rivendere fuori rete imposto al distributore legato da un accordo di distribuzione selettiva o esclusiva esentato in base alle norme applicabili del diritto della concorrenza».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Emerge dal fascicolo presentato alla Corte che la Concurrence esercita un’attività di vendita al dettaglio di prodotti elettronici per il mercato di massa mediante un esercizio commerciale ubicato in Parigi (Francia) e sul sito Internet di vendita online denominato «concurrence.fr». Il 16 marzo 2012, la Concurrence ha concluso con la Samsung un contratto di distribuzione selettiva intitolato «Détaillant Spécialiste Elite», avente ad oggetto i prodotti di alta gamma del marchio Samsung, ossia la gamma ELITE. Tale contratto prevedeva, segnatamente, un divieto di vendita dei prodotti in questione su Internet.

12

Dopo la conclusione di detto contratto, fra le parti è sorta una controversia. La Samsung ha addebitato alla Concurrence la violazione del contratto di distribuzione selettiva per avere commercializzato i prodotti della gamma ELITE sul suo sito Internet. La Concurrence, a sua volta, ha contestato la legittimità delle clausole di tale contratto affermando, in particolare, che esse non erano applicate in maniera uniforme a tutti i distributori, taluni dei quali commercializzavano i prodotti in questione su vari siti Internet dell’Amazon, senza reazione da parte della Samsung.

13

Con lettera del 20 marzo 2012, la Samsung ha notificato alla Concurrence la fine del loro rapporto commerciale, con effetto a partire dal 30 giugno 2013.

14

Nell’aprile del 2012, invocando il rifiuto della Samsung di consegnarle prodotti della gamma ELITE in violazione degli impegni assunti, la Concurrence ha convenuto in giudizio la Samsung dinanzi al juge des référés du tribunal de commerce de Paris (giudice dei procedimenti sommari del Tribunale commerciale di Parigi, Francia).

15

Con ordinanza del 18 aprile 2012, detto giudice ha respinto le domande della Concurrence. Tale ordinanza è stata confermata con sentenza del 25 ottobre 2012 della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), che si è pronunciata nell’ambito di un procedimento sommario.

16

Il 3 dicembre 2012, la Concurrence ha convenuto in giudizio la Samsung una seconda volta dinanzi al juge des référés du tribunal de commerce de Paris (giudice dei procedimenti sommari del Tribunale commerciale di Parigi), affinché quest’ultimo dichiarasse inopponibile nei suoi confronti il divieto di vendita su Internet dei prodotti della gamma ELITE imposto dal contratto di distribuzione selettiva e ordinasse di conseguenza alla Samsung di continuare a fornirle i prodotti rientranti in tale contratto. Inoltre, il giorno stesso, la Concurrence ha convenuto in giudizio per la prima volta la Amazon affinché le fosse ordinato di ritirare dai suoi siti Internet Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es e Amazon.it tutte le offerte di un certo numero di modelli di prodotti Samsung.

17

Con ordinanza dell’8 febbraio 2013, pronunciata in contraddittorio, il juge des référés du tribunal de commerce de Paris (giudice dei procedimenti sommari del Tribunale commerciale di Parigi) si è dichiarato incompetente in relazione ai siti Internet dell’Amazon operanti al di fuori del territorio francese, ha affermato che non vi era motivo per statuire in via sommaria sulle domande proposte dalla Concurrence nei confronti della Samsung e ha respinto le domande proposte dalla Concurrence nei confronti dell’Amazon.

18

Il 27 giugno 2013, la Concurrence ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi).

19

Con sentenza del 6 febbraio 2014, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha parzialmente riformato l’ordinanza del juge des référés du tribunal de commerce de Paris (giudice dei procedimenti sommari del Tribunale commerciale di Parigi) dell’8 febbraio 2013, dichiarando irricevibili le domande della Concurrence dirette avverso la Samsung e rigettando le domande della Concurrence dirette avverso l’Amazon. Con la stessa sentenza, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha confermato detta ordinanza, ribadendo l’incompetenza dei giudici dell’ordinamento della Repubblica francese a conoscere l’azione relativa ai siti dell’Amazon operanti all’esterno del territorio di detto Stato membro.

20

La Concurrence ha proposto allora ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso quest’ultima sentenza.

21

Nel suo ricorso, la Concurrence sostiene che la sentenza impugnata ha dichiarato erroneamente l’incompetenza del giudice francese in relazione ai siti Internet dell’Amazon operanti al di fuori del territorio francese, poiché questi ultimi non riguardavano il pubblico francese. Ebbene, anche ammettendo che il criterio dell’accessibilità del sito Internet non sia sufficiente, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe omesso illegittimamente di verificare se il sistema di vendita sui siti Internet dell’Amazon consentisse di spedire i prodotti messi in vendita non solo nello Stato membro di origine del sito Internet interessato, ma anche negli altri Stati membri, e segnatamente in Francia, il che avrebbe consentito di giustificare la competenza del giudice francese.

22

Il giudice del rinvio ritiene che la controversia della quale è investito presenti la peculiarità di non corrispondere a nessuno dei casi già esaminati dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Infatti, l’azione proposta mirerebbe a porre fine ai danni lamentati da un distributore autorizzato, avente sede in Francia e che gestisce un sito Internet di vendita online, derivanti dalla violazione del divieto di rivendita di prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva alla quale esso appartiene, e dal ricorso ad offerte di vendita poste online su un marketplace su differenti siti Internet gestiti in Francia e in altri Stati membri, vietate dal contratto di distribuzione selettiva in questione.

23

Alla luce di queste considerazioni, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione di divieti di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva e su un marketplace, mediante offerte di vendita online su vari siti gestiti in differenti Stati membri, il distributore autorizzato che ritiene di essere leso abbia la facoltà di proporre un’azione inibitoria della turbativa illecita che ne deriva dinanzi all’autorità giurisdizionale del territorio nel quale i contenuti messi online sono o sono stati accessibili, ovvero se debba sussistere un altro collegamento».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente come occorra interpretare l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un’azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall’offerta, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di detta rete.

25

In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato in modo autonomo e restrittivo, e che i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» contenuti in tale disposizione riguardano nel contempo il luogo in cui si realizza concretamente il danno e quello dell’evento causale che è all’origine di detto danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di questi due luoghi (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

26

In base a una costante giurisprudenza, la regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del citato regolamento trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

27

Infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è quello di norma più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’espletamento dell’istruttoria (sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

28

L’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza deve consentire quindi di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità del convenuto, cosicché può essere validamente adito solamente il giudice nella cui circoscrizione si situa l’elemento di collegamento rilevante (v. sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

29

Nel procedimento principale, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 40 delle sue conclusioni, occorre accertare se il giudice del rinvio sia competente esclusivamente a titolo del luogo della realizzazione concreta del danno lamentato.

30

Per quanto concerne questo criterio di collegamento, la Corte ha già precisato non solo che il luogo di realizzazione concreta del danno può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato, ma anche che il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato al fatto che il diritto di cui si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v. sentenza del 22 gennaio 2015, Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

31

Pertanto, quando la tutela concessa dallo Stato membro del giudice adito vale solo per il territorio di detto Stato membro, detto giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno causato sul territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 45, e del 22 gennaio 2015, Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 36).

32

Nel caso di specie, da un lato, la violazione del divieto di rivendita al di fuori della rete è sanzionata dal diritto dello Stato membro del giudice adito, cosicché esiste un nesso naturale tra detto giudice e la controversia principale, che giustifica l’attribuzione della competenza a quest’ultimo.

33

Dall’altro, è sul territorio di detto Stato membro che il danno lamentato si concretizza. Infatti, in caso di violazione, tramite un sito Internet, delle condizioni di una rete di distribuzione selettiva, il danno che un distributore può lamentare consiste nella riduzione del volume delle sue vendite in conseguenza di quelle realizzate in violazione delle condizioni della rete e nella perdita di profitto che ne deriva.

34

A questo proposito, la circostanza che i siti Internet, sui quali appare l’offerta di prodotti oggetto del diritto di distribuzione selettiva, operino in Stati membri diversi da quello cui fa capo il giudice adito è irrilevante, una volta che i fatti commessi in detti Stati membri hanno provocato o rischiano di provocare il danno lamentato nell’ambito di competenza del giudice adito, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punti 5758).

35

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato, al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un’azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall’offerta, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di detta rete, nel senso che si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge detto divieto di vendita mediante l’azione in questione, territorio nel quale l’attore asserisce di aver sofferto una riduzione delle proprie vendite.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato, al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un’azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall’offerta, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di detta rete, nel senso che si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge detto divieto di vendita mediante l’azione in questione, territorio nel quale l’attore asserisce di aver sofferto una riduzione delle proprie vendite.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.