SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 giugno 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Motivi di non esecuzione facoltativa — Articolo 4, punto 6 — Impegno dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena conformemente al suo diritto interno — Attuazione — Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑579/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 30 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2015, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Daniel Adam Popławski,

con l’intervento di

Openbaar Ministerie,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per D. A. Popławski, da P.J. Verbeek, advocaat;

per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e J. Asbroek;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), emesso dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań, Polonia) nei confronti di Daniel Adam Popławski ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva in Polonia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2002/584

3

I considerando 6 e 11 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:

«(6)

Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(11)

Il [MAE] dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen[, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrato in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19),] che riguardano tale materia».

4

L’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro prevede quanto segue:

«Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

5

L’articolo 4 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del [MAE]», così dispone:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]:

(...)

6)

se il [MAE] è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

(...)».

La decisione quadro 2008/909/GAI

6

L’articolo 28 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), intitolato «Disposizione transitoria», dispone quanto segue:

«1.   Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2.   Tuttavia, al momento dell’adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa può essere ritirata in qualsiasi momento».

Il diritto dei Paesi Bassi

7

L’articolo 6 dell’Overleveringswet (legge relativa alla consegna), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195), che recepisce nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584, nella versione applicabile fino all’entrata in vigore delle disposizioni dei Paesi Bassi che danno attuazione alla decisione quadro 2008/909 (in prosieguo: l’«OLW»), così prevedeva:

«1.   La consegna di un cittadino olandese può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’inchiesta penale diretta contro di lei e che, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a una pena privativa della libertà, senza beneficio di sospensione condizionale, nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi.

2.   La consegna di un cittadino olandese non è consentita se è richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a quest’ultimo con sentenza irrevocabile.

3.   In caso di rifiuto della consegna basato esclusivamente sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 (...), il pubblico ministero informa l’autorità giudiziaria emittente di essere disposto a farsi carico dell’esecuzione della sentenza, secondo la procedura prevista all’articolo 11 della Convenzione sul trasferimento dei condannati[, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983,] o sulla base di una diversa convenzione applicabile.

4.   Il pubblico ministero informa immediatamente il nostro ministro di (...) qualsiasi rifiuto di consegna comunicato con la dichiarazione, di cui al paragrafo 3, secondo la quale i Paesi Bassi sono disposti a riprendere l’esecuzione della sentenza straniera.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano parimenti ad uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata, sempre che questi possa essere perseguito nei Paesi Bassi per i fatti all’origine del mandato d’arresto europeo e sempre che si possa presumere che questi non perda il proprio diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in conseguenza di una pena o di una misura inflittagli dopo la consegna».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

Con sentenza del 5 febbraio 2007, divenuta definitiva il 13 luglio 2007, il Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań) ha pronunciato nei confronti del sig. Popławski, cittadino polacco, una condanna a una pena detentiva di un anno, con sospensione in via condizionale. Con decisione del 15 aprile 2010, questo Tribunale ha disposto l’esecuzione della pena.

9

Il 7 ottobre 2013 detto Tribunale ha emesso un MAE nei confronti del sig. Popławski ai fini dell’esecuzione di tale pena.

10

Nell’ambito del procedimento principale relativo all’esecuzione del suddetto MAE, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si chiede se si debba applicare l’articolo 6, paragrafi 2 e 5, dell’OLW, il quale prevede un motivo di non esecuzione di un MAE a favore, in particolare, di residenti nei Paesi Bassi, come nel caso del sig. Popławski.

11

Il giudice del rinvio osserva che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW, i Paesi Bassi, quando rifiutano l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, devono comunicare che si dichiarano «dispost[i]» a farsi carico dell’esecuzione della pena sulla base di una convenzione tra tale Stato e lo Stato membro emittente. Esso precisa che una tale presa a carico dipende, nel procedimento principale, da una domanda formulata in tal senso dalla Polonia. Orbene, la legislazione polacca si opporrebbe ad una tale domanda nell’ipotesi in cui l’interessato sia un cittadino polacco.

12

Il giudice del rinvio sottolinea che, in una tale situazione, un rifiuto di consegna potrebbe determinare l’impunità della persona alla quale si riferisce il MAE. Infatti, dopo la pronuncia della sentenza che rifiuta la consegna, la presa a carico dell’esecuzione della pena potrebbe rivelarsi impossibile, in particolare a causa dell’assenza di una richiesta in tal senso proveniente dallo Stato membro emittente, e siffatta impossibilità non avrebbe alcuna incidenza sulla sentenza che rifiuta la consegna del ricercato.

13

In tale contesto il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), nutrendo dubbi circa la conformità dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 4 dell’OLW con l’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, che consente di rifiutare la consegna soltanto se lo Stato membro di esecuzione «si impegni» ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nel senso che:

la sua autorità giudiziaria di esecuzione è senz’altro tenuta a rifiutare la consegna a fini di esecuzione di un cittadino o di un residente dello Stato membro di esecuzione,

da siffatto rifiuto deriva di diritto la disponibilità ad assumere l’esecuzione della pena detentiva irrogata a tale cittadino o residente,

ma la decisione sull’assunzione dell’esecuzione viene adottata solo dopo il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione e una decisione positiva dipende da (1) una base giuridica posta in una convenzione vigente tra lo Stato membro emittente e lo Stato membro di esecuzione, (2) le condizioni imposte da siffatta convenzione e (3) la collaborazione dello Stato membro emittente, come la presentazione di un’apposita domanda,

cosicché esiste il rischio che, dopo il rifiuto della consegna a fini di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione non possa assumere l’esecuzione, mentre tale rischio non incide sull’obbligo di rifiutare la consegna a fini di esecuzione.

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia negativa:

a)

se il giudice nazionale possa applicare direttamente le disposizioni della decisione quadro 2002/584 anche se, ai sensi dell’articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie [(GU 2012, C 326, pag. 322),] dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli effetti giuridici di tale decisione sono mantenuti fintanto che essa non sia stata abrogata, annullata o modificata,

b)

in caso affermativo, se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584] sia sufficientemente preciso e categorico per essere applicato dal giudice nazionale.

3)

Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro, il cui diritto nazionale esige una base in un’apposita convenzione per l’assunzione dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata all’estero, possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro nel senso che è proprio l’articolo in parola a fornire la base convenzionale prescritta, al fine di evitare il rischio di impunità connesso al requisito nazionale di una base convenzionale.

4)

Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro nel senso che esso assoggetta il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un residente dello Stato membro di esecuzione, che sia cittadino dell’altro Stato membro, alla condizione che allo Stato membro di esecuzione spetti la giurisdizione per i fatti menzionati nel [MAE] e che non esistano ostacoli concreti ad un’(eventuale) azione penale nello Stato membro di esecuzione di tale residente per i fatti in parola (come il rifiuto della Stato membro emittente di trasmettere il fascicolo penale allo Stato membro di esecuzione), mentre esso non assoggetta ad una condizione analoga il rifiuto della consegna a fini di esecuzione di un cittadino dello Stato membro di esecuzione».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

14

Le questioni pregiudiziali vertono sulla conformità, rispetto alla decisione quadro 2002/584, di una normativa nazionale non più in vigore a seguito della sua abrogazione e della sua sostituzione con misure nazionali volte all’attuazione della decisione quadro 2008/909.

15

Il giudice del rinvio ritiene che detta normativa nazionale rimanga applicabile nel procedimento principale tenuto conto, in particolare, del fatto che il Regno dei Paesi Bassi, sulla base dell’articolo 28 della decisione quadro 2008/909, ha fatto una dichiarazione secondo la quale, sostanzialmente, continuerà ad applicare, alle sentenze divenute definitive prima del 5 dicembre 2011, come quella pronunciata nei confronti del sig. Popławski, gli atti giuridici sul trasferimento dei condannati precedenti a tale decisione quadro. Tuttavia, la Commissione europea contesta la validità di siffatta dichiarazione nonché la dichiarazione analoga fatta dalla Repubblica di Polonia, ritenendo che la situazione di cui al procedimento principale sia disciplinata dalle disposizioni nazionali che danno esecuzione alla decisione quadro 2008/909, contrariamente a quanto considerato dal giudice del rinvio.

16

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che essa, in linea di principio, deve limitare il suo esame agli elementi di valutazione che il giudice del rinvio ha deciso di sottoporle mediante la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Perciò, per quanto concerne l’applicazione della normativa nazionale pertinente, la Corte deve attenersi alla situazione che detto giudice ritiene accertata (sentenza dell’8 giugno 2016, Hünnebeck, C‑479/14, EU:C:2016:412, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

17

Alla luce di quanto suesposto, si deve rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio sulla base del contesto normativo e di fatto da quest’ultimo definito.

Sulla prima questione

18

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia, senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.

19

A tal riguardo, anzitutto, dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 risulta che quest’ultima sancisce il principio per il quale gli Stati membri danno esecuzione a qualunque MAE in base al principio del riconoscimento reciproco, e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Salvo circostanze eccezionali, le autorità giudiziarie di esecuzione, come la Corte ha già stabilito, possono rifiutarsi di dare esecuzione ad un siffatto mandato soltanto nei casi di non esecuzione, tassativamente elencati, previsti da tale decisione quadro, e l’esecuzione del MAE può essere subordinata solamente ad una delle condizioni tassativamente previste da detta decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 8082 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, dato che l’esecuzione del MAE costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere oggetto di interpretazione restrittiva.

20

Occorre poi ricordare che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE, in forza del quale l’autorità giudiziaria di esecuzione «può» rifiutarsi di eseguire un MAE rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva qualora, in particolare, il ricercato dimori nello Stato membro di esecuzione, come nel procedimento principale, e tale Stato «si impegni» a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno.

21

Quindi, dalla formulazione stessa dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 risulta che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, qualora uno Stato membro abbia scelto di recepire tale disposizione nel diritto interno, l’autorità giudiziaria di esecuzione tuttavia deve disporre di un potere discrezionale riguardo alla questione se si debba rifiutare o meno di dare esecuzione al MAE. A tal riguardo, questa autorità deve poter tenere conto dell’obbiettivo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativo enunciato in tale disposizione che, secondo una ben consolidata giurisprudenza della Corte, consiste nel consentire all’autorità giudiziaria di esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del ricercato una volta scontata la pena cui è stato condannato (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

22

Ugualmente, dalla lettera dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, così come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, discende che ogni rifiuto di eseguire il MAE presuppone un serio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva pronunciata contro il ricercato, cosicché, in ogni caso, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire tale pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto. Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un MAE deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno. Nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione si trovi nell’impossibilità di impegnarsi ad eseguire effettivamente la pena, incombe all’autorità giudiziaria di esecuzione di eseguire il MAE e, pertanto, di consegnare il ricercato allo Stato membro emittente.

23

Pertanto, una normativa di uno Stato membro che attua l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, prevedendo che le sue autorità giudiziarie siano tenute in tutti i casi a rifiutare l’esecuzione di un MAE nell’ipotesi in cui il ricercato risieda in tale Stato membro, senza che tali autorità dispongano di un qualsiasi potere discrezionale e senza che detto Stato membro s’impegni a fare eseguire effettivamente la pena detentiva pronunciata nei confronti di tale ricercato, così creando un rischio di impunità di detto ricercato, non può essere considerata conforme alla citata decisione quadro.

24

Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.

Sulla seconda e sulla terza questione

25

Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni della decisione quadro 2002/584 abbiano efficacia diretta e, qualora la risposta sia negativa, se il diritto dei Paesi Bassi possa essere oggetto di un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione nel senso che, qualora uno Stato membro esiga una base giuridica in una convenzione internazionale per l’assunzione dell’esecuzione di una pena detentiva, l’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro costituisce esso stesso la base convenzionale prescritta dal diritto interno.

26

A tale riguardo, occorre rilevare che la decisione quadro 2002/584 è priva di efficacia diretta. Tale decisione quadro, infatti, è stata adottata sul fondamento dell’ex terzo pilastro dell’Unione europea, in particolare, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE (nella versione anteriore al Trattato di Lisbona). Orbene, siffatta disposizione prevedeva che le decisioni quadro non potessero avere efficacia diretta (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 56).

27

Occorre aggiungere che, ai sensi dell’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al Trattato UE prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non siano stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, la decisione quadro 2002/584 non non è stata oggetto di un’abrogazione, annullamento o modifica siffatti in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

28

Se le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non possono quindi avere efficacia diretta, resta nondimeno il fatto che, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, lettera b) UE, questa sia vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 56).

29

Nella fattispecie, così come risulta dai punti da 19 a 24 della presente sentenza, qualora le condizioni previste dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non siano soddisfatte, l’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro obbliga gli Stati membri ad eseguire qualunque MAE in base al principio del riconoscimento reciproco.

30

Ciò premesso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata della Corte, gli Stati membri devono adottare tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione degli obblighi loro incombenti in forza di una decisione quadro (v. in tal senso, per analogia, sentenza del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punto 42).

31

In particolare, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il carattere vincolante di una decisione quadro comporta, in capo alle autorità nazionali, ivi compresi i giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Nell’applicazione del diritto nazionale, siffatti giudici, chiamati ad interpretarlo, sono perciò tenuti a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa. Tale obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punti 5859 e giurisprudenza ivi citata).

32

Invero, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto ad alcuni limiti. Perciò, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta ed applica le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova tuttavia i suoi limiti nei principi generali del diritto e, in particolare, in quelli di certezza del diritto e di irretroattività. Questi principi ostano in particolare a che detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punti da 62 a 64 e giurisprudenza ivi citata).

33

Per di più, il principio di interpretazione conforme non può porsi a fondamento di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

34

Tuttavia, resta il fatto che il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

35

In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una decisione quadro (sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

36

La Corte ha inoltre dichiarato che, nel caso in cui un giudice nazionale ritenga di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione di diritto interno conformemente con una decisione quadro, in ragione del fatto che questi è vincolato all’interpretazione data a siffatta disposizione nazionale da parte del giudice nazionale di ultima istanza in una sentenza interpretativa, esso deve assicurare la piena efficacia della decisione quadro disapplicando ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punti 6970).

37

Ciò precisato, occorre sottolineare che, nel caso di specie, sebbene l’obbligo per il giudice nazionale di assicurare la piena efficacia della decisione quadro 2002/584 comporti, per i Paesi Bassi, l’obbligo di eseguire il MAE di cui trattasi o, in caso di rifiuto, quello di garantire l’esecuzione effettiva della pena pronunciata in Polonia, ciò non ha alcuna incidenza sulla determinazione della responsabilità penale del sig. Popławski derivante dalla sentenza pronunciata il 5 febbraio 2007 nei suoi confronti dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań), e non può, a fortiori, essere considerata come un aggravio di siffatta responsabilità.

38

Occorre inoltre rilevare che il giudice del rinvio considera che, contrariamente a quanto suggerito dall’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi) in udienza, la dichiarazione con cui quest’ultimo informa l’autorità giudiziaria emittente della sua disponibilità, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW, a farsi carico dell’esecuzione della pena sulla base del MAE in questione non può essere interpretata come costituente un serio impegno dei Paesi Bassi a eseguire siffatta pena, a meno che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 costituisca un fondamento giuridico convenzionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW ai fini dell’esecuzione effettiva di una tale pena nei Paesi Bassi.

39

A questo proposito occorre rammentare che, da giurisprudenza costante della Corte, questa non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro (sentenza del 16 febbraio 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C‑507/15, EU:C:2017:129, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Perciò, spetta solamente al giudice del rinvio valutare se il diritto dei Paesi Bassi possa essere interpretato nel senso che esso assimila la decisione quadro 2002/584 ad un tale fondamento giuridico convenzionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW.

40

Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili nell’ambito di un rinvio pregiudiziale è competente per dare indicazioni, ricavate dagli atti del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, punto 56).

41

A tal fine, occorre rilevare che, da un lato, conformemente al considerando 11 della decisione quadro 2002/584, il MAE deve sostituire, nelle relazioni tra Stati membri, tutti i precedenti atti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen, menzionato al punto 3 della presenta sentenza, che riguardano tale materia. Nella misura in cui detta decisione quadro ha dunque sostituito tutte le convenzioni esistenti su tale materia tra i diversi Stati membri e che essa coesiste, pur avendo un regime giuridico proprio definito dal diritto dell’Unione, con le convenzione di estradizione in vigore tra i diversi Stati membri e gli Stati terzi, un’assimilazione di detta decisione quadro a una siffatta convenzione non parrebbe esclusa a priori.

42

Dall’altro lato, la decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna disposizione che permetta di stabilire che essa osti a che l’espressione «una diversa convenzione applicabile», di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’OLW, sia interpretata nel senso di comprendere anche l’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, qualora una siffatta interpretazione permettesse di garantire che la facoltà dell’autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare il MAE sia esercitata solo al fine di assicurare l’esecuzione effettiva, nei Paesi Bassi, della pena pronunciata nei confronti del sig. Popławski e di pervenire così ad una soluzione conforme con la finalità perseguita da detta decisione quadro.

43

Tanto premesso, bisogna rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Tuttavia, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, nella misura del possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica, nella fattispecie, che, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona.

Sulla quarta questione

44

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro a negare di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona, cittadina di un altro Stato membro, la quale sia oggetto di una sentenza, divenuta definitiva, di condanna ad un pena detentiva, per il solo motivo che il primo Stato membro intende avviare nei confronti di tale persona alcuni procedimenti riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata, mentre tale Stato membro rifiuta sistematicamente la consegna dei propri cittadini per l’esecuzione di sentenze contenenti condanne a pene detentive.

45

A tale riguardo, occorre constatare che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non contiene alcun elemento che permetta di interpretare siffatta disposizione nel senso che essa autorizzi l’autorità giudiziaria di uno Stato membro a negare di eseguire un MAE nell’ipotesi in cui nuovi procedimenti penali, per i medesimi fatti oggetto della sentenza penale definitiva pronunciata nei confronti del ricercato, possano essere avviati nei confronti di quest’ultimo nel proprio territorio.

46

Infatti, nonostante il fatto che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non accenni affatto a tale possibilità, si deve necessariamente constatare che una siffatta interpretazione si porrebbe in conflitto con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede, in particolare, che nessuno può essere perseguito penalmente per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

47

Ciò premesso, essendo in ogni caso tale interpretazione non conforme al diritto dell’Unione, non occorre prendere posizione sulla questione se questa porterebbe ad una possibile discriminazione tra i cittadini dei Paesi Bassi e i cittadini di altri Stati membri, ugualmente non conforme al diritto dell’Unione.

48

Alla luce di quanto suesposto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro a negare di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona la quale sia oggetto di una sentenza, divenuta definitiva, di condanna ad un pena detentiva, per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nei confronti di tale persona alcuni procedimenti riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.

 

2)

Le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Tuttavia, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica, nella fattispecie, che, in caso di rifiuto di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona.

 

3)

L’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro a negare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona la quale sia oggetto di una sentenza, divenuta definitiva, di condanna ad un pena detentiva, per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nel confronti di tale persona azioni penali riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.