SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 novembre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 23, lettera a) — Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale — Ordine pubblico»

Nella causa C‑455/15 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg, Svezia), con decisione del 25 agosto 2015, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2015, nel procedimento

P

contro

Q,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per P, da A. Heurlin, advokat, e M. Hellner;

per Q, da K. Gerbauskas e H. Mackevičius, advokatai;

per il governo svedese, da A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz e L. Swedenborg, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienė, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente, assistito da S. Samuelsson e M. Johansson, advokater;

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), in particolare dei suoi articoli 23, lettera a), e 24.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra P, residente in Svezia, e Q, residente in Lituania in merito al diritto di affidamento dei loro figli.

Contesto normativo

La convenzione dell’Aia del 1980

3

L’articolo 13 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»), prevede quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)

che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)

che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

(...)».

4

La Convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore il 1o dicembre 1983. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti della stessa.

Il diritto dell’Unione

5

Il considerando 21 del regolamento n. 2201/2003 così recita:

6

L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».

7

L’articolo 11 del suddetto regolamento, rubricato «Ritorno del minore», così prevede:

«1.   Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(...)

6.   Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere, direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale, una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7.   A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8.   Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva (...), allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

8

L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», stabilisce quanto segue:

«1.   In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)

interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)

chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2.   Il paragrafo 1 è applicabile:

a)

su richiesta di una parte o

b)

su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o

c)

su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3.   Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

a)

è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b)

è la precedente residenza abituale del minore; o

c)

è il paese di cui il minore è cittadino; o

d)

è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e)

la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5.   Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14.

[...]».

9

L’articolo 23 di tale regolamento, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», così prevede:

«Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a)

se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

(...)».

10

L’articolo 24 di detto regolamento, rubricato «Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine», è così formulato:

«Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui (...) all’articolo 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

11

Ai sensi dell’articolo 26 dello stesso regolamento, intitolato «Divieto di riesame del merito»:

«In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».

Il procedimento principale e la questione pregiudiziale

12

Risulta dalla decisione di rinvio che dall’unione di P e Q nascevano i figli V, nel 2000, e S, nel 2009. La coppia si era formata nel 1997. P e Q avevano convissuto fino al 2003, anno della loro separazione. Il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė, Lituania) pronunciava il divorzio il 6 gennaio 2003. Nel 2006, tale giudice dichiarava la cessazione dell’accordo sugli effetti civili del matrimonio. Ai sensi di tale ultima pronuncia, la residenza di V era stabilita al domicilio di sua madre Q, ma veniva riconosciuto l’affidamento congiunto ai due genitori. La famiglia ha, tuttavia, lasciato la Lituania nel 2005 per trasferirsi in Svezia, dove si iscriveva nel registro dell’anagrafe nel 2006. S è nato in Svezia. Entrambi i figli parlano svedese e frequentavano la scuola a Falkenberg (Svezia), dove risiede la maggior parte delle persone che questi frequentano.

13

Il 27 novembre 2013, P scopriva che Q e i due figli erano scomparsi. Risultava che Q aveva contattato i servizi sociali del comune di Falkenberg, che ha avviato un’indagine a seguito di denuncia alle autorità di polizia, da parte di Q, di pretesi reati commessi da P di cui la stessa e i suoi figli sarebbero stati vittime, denuncia a seguito della quale essi erano stati collocati in un luogo di accoglienza. Pochi mesi dopo, le indagini preliminari nei confronti di P venivano archiviate. Ad esso veniva, tuttavia, imposto il divieto di entrare in contatto con Q e i suoi figli.

14

Il 29 marzo 2014, Q portava i due figli in Lituania. I genitori all’epoca avevano l’affidamento congiunto dei figli. Il 31 marzo 2014 essi sono stati iscritti, nel registro anagrafico del comune di Šilutė (Lituania).

15

L’8 aprile 2014, Q proponeva ricorso nei confronti di P dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), chiedendo al giudice una decisione provvisoria sulla residenza e l’affidamento di S, così come sul riconoscimento di un assegno alimentare per i due figli.

16

L’11 aprile 2014, P proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio nei confronti di Q, affinché gli fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo dei due figli.

17

In pari data, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė) stabiliva in via provvisoria la residenza di S al domicilio della madre.

18

Nel giugno 2014 P presentava, presso il Ministero degli Affari esteri (Utrikesdepartementet) del Regno di Svezia, domanda di ritorno di minori ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980.

19

Il 4 settembre 2014, il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius, Lituania) respingeva la richiesta di ritorno di minori presentata da P e, il 21 ottobre 2014, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) confermava tale decisione, basandosi sull’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980.

20

Il 18 ottobre 2014, a seguito di istruzione svoltasi in udienza in assenza di Q, il giudice del rinvio disponeva in via provvisoria l’affidamento esclusivo di S a P.

21

A seguito del ricorso dell’8 aprile 2014, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė) con decisione del 18 febbraio 2015 stabiliva la residenza di S al domicilio di Q e condannava P al versamento di un assegno alimentare per i due figli.

22

Il giudice del rinvio ritiene che la propria competenza sia fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, poiché al momento della presentazione del ricorso dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), l’8 aprile 2014, e dinanzi ad esso, l’11 aprile 2014, entrambi i figli avevano la loro residenza abituale in Svezia ai sensi di tale disposizione.

23

Dinanzi al giudice del rinvio, P ha sostenuto che, affinché quest’ultimo rimanga adito del procedimento principale, la sentenza pronunciata dal Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), il 18 febbraio 2015, non deve essere riconosciuta. A suo avviso, tale rifiuto di riconoscimento deve fondarsi sull’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003.

24

P riconosce che, ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento, è normalmente vietato il riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine. A suo avviso, tale disposizione non si riferisce, tuttavia, all’articolo 15 di detto regolamento, sul quale il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė) ha fondato la propria competenza. Tale giudice tuttavia, affermando la propria competenza senza esservi stato invitato dal giudice del rinvio, avrebbe violato tale articolo 15.

25

Sempre secondo P, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), inoltre, dal fatto che un’autorità giurisdizionale lituana aveva rifiutato di ordinare il ritorno del minore sulla base dell’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980 ha dedotto che la residenza abituale dello stesso si trovava ormai in Lituania.

26

Pur ammettendo che la clausola di ordine pubblico debba essere interpretata restrittivamente, P sostiene che sussiste un certo margine di valutazione in caso di illecito grave da parte del giudice straniero. A suo avviso, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė) si è reso responsabile di tale illecito quando, intenzionalmente o per ignoranza, ha violato non solo l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, ma anche il principio fondamentale secondo il quale, in materia di sottrazione di minori, la decisione spetta, in definitiva, ai giudici del paese di residenza d’origine del minore.

27

Dinanzi al giudice del rinvio Q sostiene che l’articolo 24 di detto regolamento esclude il riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro. L’unica ipotesi nella quale la sentenza pronunciata dal Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), il 18 febbraio 2015, potrebbe non essere riconosciuta è quella della contrarietà all’ordine pubblico. Orbene, secondo Q, ciò non avviene poiché risulta chiaramente che P non assolve in modo adeguato i propri obblighi di genitore e che S deve, di conseguenza, rimanere con la madre. Ciò sarebbe stato accertato in quattro distinti procedimenti. Inoltre, i figli frequenterebbero la scuola in Lituania, non vi sarebbe alcun rischio per la loro salute o il loro sviluppo e nessuna norma di diritto sarebbe stata violata. Il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) e il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) avrebbero statuito che i due minori sono stati ricondotti legalmente in Lituania dalla madre. Il giudice del rinvio non avrebbe alcun motivo di mettere in discussione la valutazione effettuata da tali giudici e dalle autorità lituane.

28

Q rileva altresì che, fino al 18 febbraio 2015, P ha partecipato attivamente ai procedimenti pendenti dinanzi ai giudici lituani. Avrebbe altresì avuto a sua disposizione mezzi di ricorso avverso le decisioni adottate. Inoltre, avrebbe ritirato di sua iniziativa la sua domanda volta ad ottenere che la residenza di V fosse stabilita presso di lui e avrebbe quindi accettato che tale minore vivesse con la madre in Lituania. Di conseguenza, chiedendo l’affidamento di S, P violerebbe i diritti e gli interessi legittimi dei due minori.

29

Alla luce di quanto sopra, il Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

30

Il Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg) ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Esso chiarisce che, dalla partenza di S con la madre il 29 marzo 2014, P non ha più l’occasione di incontrarlo. Qualora il procedimento principale dovesse ancora prolungarsi, ciò lederebbe gli interessi di tale minore e pregiudicherebbe la relazione con suo padre.

31

Occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, che è stato adottato, segnatamente, sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, il quale figura al titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosicché detto rinvio ricade nell’ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza definito all’articolo 107 del regolamento di procedura.

32

In secondo luogo, si deve rilevare che il presente procedimento riguarda un bambino di sei anni, separato dal padre da ormai più di un anno e che, secondo il giudice del rinvio, quest’ultimo non ha più occasione di incontrare. Ne deriva che il prolungamento dell’attuale situazione potrebbe nuocere gravemente alla relazione futura di tale figlio con il padre.

33

Ciò considerato, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, in base all’articolo 108 del regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza.

Sulla questione pregiudiziale

34

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale disposizione consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a giudicare sull’affidamento di un minore, di rifiutare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.

35

Si deve ricordare che, conformemente al considerando 21 di detto regolamento, quest’ultimo è fondato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

36

In tale sistema, l’articolo 23 del regolamento n. 2201/2003, che enuncia i motivi che possono essere opposti al riconoscimento di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva poiché costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento, come ricordato al punto precedente della presente sentenza.

37

Benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è, però, tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato membro (v., per analogia, sentenza Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 42).

38

Inoltre, diversamente dalla clausola di ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), oggetto della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, l’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 richiede che la decisione su un eventuale rifiuto di riconoscimento sia adottata tenuto conto dell’interesse superiore del minore.

39

Il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico, di cui all’articolo 23, lettera a), di detto regolamento dovrebbe, quindi, essere ammissibile solo ove, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, giacché detta decisione lederebbe un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, di cui all’articolo 26 del medesimo regolamento, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta, alla luce dell’interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento (v., per analogia, sentenza Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 44).

40

Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento principale, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che vi sia una norma giuridica del genere, considerata essenziale nell’ordinamento giuridico del Regno di Svezia, o un siffatto diritto, riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento, che sarebbero lesi qualora fosse riconosciuta la decisione dello Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), del 18 febbraio 2015.

41

P sostiene, tuttavia, che detta decisione non deve essere riconosciuta, ai sensi dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, poiché tale giudice ha dichiarato la propria competenza in violazione dell’articolo 15 di tale regolamento.

42

A tale proposito, si deve ricordare che l’articolo 24 di detto regolamento esclude il riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine e precisa esplicitamente che l’articolo 23, lettera a), del medesimo regolamento non può essere utilizzato per procedere ad un tale riesame.

43

Vero è che, come osserva P, l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 rinvia unicamente agli articoli da 3 a 14 di tale regolamento e non all’articolo 15 dello stesso.

44

Tuttavia, si deve rilevare che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, che rientra nel capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», completa le regole di competenza enunciate agli articoli da 8 a 14 di detto capo con un meccanismo di cooperazione che consente al giudice di uno Stato membro, competente a conoscere della controversia in forza di una di tali regole, di procedere, in via eccezionale, al trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, più adatta a trattare il caso.

45

Ne deriva che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 72 della sua presa di posizione, una pretesa violazione dell’articolo 15 di detto regolamento da parte dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non consente all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro di riesaminare la competenza di tale prima autorità giurisdizionale, nonostante il fatto che il divieto enunciato all’articolo 24 del medesimo regolamento non contenga un esplicito riferimento a tale articolo 15

46

Del resto, si deve rilevare che il giudice dello Stato richiesto non può, pena rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 2201/2003, rifiutare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che in tale decisione il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato.

47

P ritiene altresì che, pena violare i principi stessi sottesi al sistema applicabile ai trasferimenti illeciti di minori, previsto dal medesimo regolamento, debba essere possibile non riconoscere detta decisione.

48

A tale proposito si deve rilevare che il regolamento n. 2201/2003 contiene, al suo articolo 11, disposizioni specifiche sul ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno.

49

Inoltre, tale articolo prevede, al suo paragrafo 8, un procedimento autonomo che consente di rimediare ad un eventuale problema di decisioni conflittuali nella materia (v., in tal senso, sentenze Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 63, e Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 56).

50

Pertanto, anche volendo supporre che nel procedimento principale si presenti una difficoltà relativa all’illecito mancato ritorno di un minore, una tale difficoltà dovrebbe essere risolta non con un rifiuto di riconoscimento di una decisione come quella del Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale del distretto di Šilutė), del 18 febbraio 2015, sulla base dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, bensì, se del caso, mediante ricorso al procedimento di cui all’articolo 11 di tale regolamento.

51

Detto procedimento consente ai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno, di adottare una decisione successiva al fine di garantire il ritorno del minore nello Stato membro in cui aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo illecito trasferimento o mancato ritorno.

52

Tuttavia, si deve ricordare che il giudice competente, prima di adottare una decisione del genere, deve tener conto dei motivi e degli elementi di prova sulla scorta dei quali è stata emessa la decisione contro il ritorno (sentenza Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 59).

53

Alla luce delle considerazioni precedenti, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull’affidamento di un minore di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 23, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull’affidamento di un minore di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: lo svedese.