SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
26 ottobre 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 5 — Nozione di “diritti reali dei terzi” — Onere pubblico che grava sui beni immobili e garantisce la percezione dell’imposta fondiaria»
Nella causa C‑195/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania), con decisione del 12 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2015, nel procedimento
SCI Senior Home, in amministrazione controllata,
contro
Gemeinde Wedemark,
Hannoversche Volksbank eG,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 marzo 2016,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SCI Senior Home, in amministrazione controllata, rappresentata dall’avv. Pierre Mulhaupt, in qualità di curatore fallimentare, e, dall’altro, la Gemeinde Wedemark (Comune di Wedemark, Germania) e la Hannoversche Volksbank eG avente ad oggetto la vendita forzata di un immobile di proprietà della Senior Home. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 24 e 25 del regolamento n. 1346/2000 così recitano:
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4 |
L’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Legge applicabile», prevede quanto segue: «1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”. 2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: (...)
(...)
(...)». |
5 |
L’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Diritti reali dei terzi», così dispone: «1. L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1. (...)». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento n. 1346/2000, rubricato «Diritto di insinuazione dei crediti»: «Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza». |
Diritto tedesco
7 |
L’articolo 12 del Grundsteuergesetz (legge sull’imposta fondiaria; in prosieguo: il «GrStG»), intitolato «Garanzia reale», ha il seguente tenore: «L’imposta fondiaria grava sull’oggetto dell’imposta quale onere pubblico». |
8 |
L’articolo 77, paragrafo 2, prima frase, dell’Abgabenordnung (codice tributario; in prosieguo: l’«AO») così prevede: «Il proprietario è tenuto a tollerare l’esecuzione forzata sul bene immobile per l’imposta gravante su di esso a titolo di onere pubblico». |
9 |
L’articolo 10, paragrafo 1, della Zwangsversteigerungsgesetz (legge sulle esecuzioni forzate) dispone quanto segue: «Attribuiscono un diritto a soddisfarsi sul fondo in base al seguente ordine (...): (...)
(...)». |
Fatti e questione pregiudiziale
10 |
La Senior Home, società immobiliare di diritto francese, è proprietaria di un immobile ubicato a Wedemark (Germania). Con decisione del 6 maggio 2013 è stata aperta nei suoi confronti, da parte del tribunal de grande instance de Mulhouse (tribunale di primo grado di Mulhouse, Francia), la procedura di amministrazione controllata. |
11 |
Il 15 maggio 2013 il Comune di Wedemark ha chiesto di assoggettare a esecuzione forzata il suddetto immobile per imposte fondiarie arretrate relative al periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 giugno 2013 per l’importo di EUR 7471,19, dichiarando il carattere esecutivo del credito fiscale. |
12 |
Con decisione del 21 maggio 2013 l’Amtsgericht Burgwedel (tribunale distrettuale di Burgwedel, Germania) ha disposto l’esecuzione forzata su tale immobile. Il ricorso proposto dalla Senior Home contro tale decisione è stato respinto. Dopo che il suo appello dinanzi al Landgericht Hannover (tribunale regionale di Hannover, Germania) è stato respinto, la Senior Home, rappresentata dall’avv. Mulhaupt in qualità di curatore fallimentare, ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) al fine di ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Amtsgericht Burgwedel (tribunale distrettuale di Burgwedel) di avvio dell’esecuzione forzata e, dall’altro, la cancellazione della sua annotazione nel libro fondiario. |
13 |
Il giudice del rinvio ricorda che, conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, alla procedura di insolvenza aperta nei confronti della Senior Home si applica il diritto francese. Orbene, in forza di tale diritto, l’apertura della procedura di insolvenza osterebbe sostanzialmente alla vendita forzata di cui al procedimento principale. Per contro, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, l’apertura di una procedura di insolvenza non pregiudicherebbe i diritti reali del creditore o del terzo sui beni appartenenti al debitore che si trovano nel territorio di un altro Stato membro. |
14 |
Il giudice del rinvio fa osservare che, nel diritto tedesco, i crediti per imposte fondiarie costituiscono, ai sensi dell’articolo 12 del GrStG, oneri fondiari di diritto pubblico aventi natura di diritti reali, per i quali il proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata sul bene immobile, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, prima frase, dell’AO. Tuttavia, tale giudice si chiede se la questione dell’esistenza o meno di un diritto reale ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento debba essere valutata in base al diritto tedesco o se invece occorra interpretare in maniera autonoma la nozione di «diritto reale». |
15 |
In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di diritto reale a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento [n. 1346/2000] comprenda una disposizione nazionale come quella dell’articolo 12 del [GrStG] in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 2, prima frase, dell’[AO], secondo cui i crediti a titolo di imposta fondiaria gravano ex lege sul fondo quali oneri pubblici e il proprietario deve tollerare in relazione ad essi l’esecuzione forzata sulla sua proprietà immobiliare». |
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che costituisce un «diritto reale» conformemente a tale articolo una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l’immobile del debitore di imposte fondiarie è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale. |
17 |
A tale riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che tale regolamento si basa, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 21 a 23 delle conclusioni, su un modello cosiddetto di «universalità attenuata», secondo cui, da un lato, la legge applicabile al procedimento principale d’insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio tale procedimento è stato aperto, mentre, dall’altro, tale regolamento prevede diverse eccezioni a detta regola. L’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede una di tali eccezioni. |
18 |
Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, che dispone che l’apertura della procedura d’insolvenza non pregiudica il diritto reale di un creditore o di un terzo su beni di proprietà del debitore e che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la costituzione, la validità e la portata di un siffatto diritto reale devono essere determinate, di norma, in forza della legge del luogo in cui si trova il bene oggetto di detto diritto. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento consente, in deroga alla norma che prevede la legge dello Stato membro di apertura, di applicare al diritto reale di un creditore o di un terzo su taluni beni di proprietà del debitore la legge dello Stato membro nel cui territorio si trova il bene di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary, C‑527/10, EU:C:2012:417, punti da 40 a 42, e del 16 aprile 2015, Lutz, C557/13, EU:C:2015:227, punto 27). |
19 |
Di conseguenza, per quanto riguarda il procedimento principale, la qualificazione del diritto di cui trattasi in quanto diritto «reale» ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento deve essere valutata in base al diritto nazionale, nella fattispecie quello tedesco. |
20 |
A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che gli oneri fondiari di cui al procedimento principale costituiscono diritti patrimoniali reali, dato che il proprietario dell’immobile gravato deve tollerare l’esecuzione forzata su tale immobile del titolo che constata il credito fiscale. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio conoscere e valutare i fatti della controversia sottopostagli nonché interpretare e applicare il diritto nazionale (sentenza dell’8 giugno 2016, Hünnebeck, C‑479/14, EU:C:2016:412, punto 36) al fine di stabilire se il credito dell’imposta fondiaria di cui al procedimento principale possa essere ritenuto un diritto reale ai sensi del diritto tedesco. |
21 |
In secondo luogo, occorre ricordare che, sebbene l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1346/2000 non definisca la nozione di «diritto reale», esso precisa tuttavia, mediante una serie di esempi di diritti qualificati da tale regolamento come «reali», la portata e pertanto i limiti della tutela accordata da tale disposizione ai privilegi, alle garanzie o agli altri diritti, previsti dal diritto interno degli Stati membri, dei creditori di un debitore insolvente. |
22 |
Infatti, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle conclusioni, per non privare del suo effetto utile la limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di tale regolamento ai diritti «reali», si deve ritenere che i diritti considerati «reali» dalla normativa nazionale di cui trattasi debbano soddisfare taluni criteri per essere inclusi nel suddetto articolo 5. |
23 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda un diritto come quello di cui al procedimento principale, occorre constatare che esso, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, soddisfa detti criteri elencati all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, in quanto, da un lato, costituisce un onere che grava direttamente e immediatamente su un bene immobile tassato e su cui, dall’altro, il proprietario dell’immobile deve tollerare l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, primo periodo, dell’AO. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle conclusioni, nel corso di una procedura d’insolvenza, l’amministrazione fiscale beneficia, in virtù dell’onere fondiario di cui al procedimento principale, della qualità di creditore privilegiato. |
24 |
In terzo luogo, tale constatazione non è tale da essere messa in discussione dal fatto, rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni, che il suddetto articolo 5 deve essere interpretato restrittivamente, in quanto costituisce un’eccezione alla regola generale sancita all’articolo 4 di tale regolamento, di modo che riguarderebbe solo i diritti reali conferiti nell’ambito di transazioni commerciali. |
25 |
Infatti, da un lato, sebbene secondo una giurisprudenza costante una disposizione derogatoria debba essere interpretata restrittivamente, occorre pur sempre vegliare a che detta deroga non sia privata del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, punto 33 e giurisprudenza citata). |
26 |
Dall’altro, né il tenore letterale delle disposizioni del regolamento n. 1346/2000 né gli obiettivi perseguiti dal medesimo consentono di interpretare l’articolo 5 di tale regolamento nel senso che non riguarderebbe i diritti reali conferiti al di fuori di una transazione commerciale. |
27 |
Per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni in questione, occorre rilevare che detto articolo 5 non contiene alcun elemento atto a limitare l’ambito di applicazione di tale articolo in funzione dell’origine del diritto reale interessato o della natura, pubblicistica o privatistica, del credito garantito da tale diritto reale. |
28 |
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, dal considerando 24 del regolamento n. 1346/2000 risulta che le eccezioni alla regola generale di designazione della legge applicabile, sancita all’articolo 4 di tale regolamento, mirano alla «tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta», mentre è indifferente a tale riguardo la natura commerciale dei diritti o dei crediti di cui trattasi. |
29 |
Inoltre, nulla consente di dedurre dal considerando 25 del regolamento n. 1346/2000, ai sensi del quale è «particolarmente» necessario prevedere criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti, che tale eccezione riguarderebbe unicamente le garanzie reali conferite solo nell’ambito dei contratti commerciali o di credito. Al contrario, appare che una limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 5 dello stesso regolamento in funzione dell’origine commerciale del diritto reale di cui trattasi sarebbe contraria all’obiettivo, espressamente enunciato al considerando 24 di tale regolamento, di tutelare le aspettative legittime e la certezza delle transazioni. |
30 |
In ogni caso, occorre constatare che un’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 nel senso che l’eccezione che esso prevede riguarderebbe solo i diritti reali costituiti nell’ambito di transazioni commerciali o di credito determinerebbe un trattamento sfavorevole dei titolari di diritti reali conferiti nell’ambito di transazioni diverse da quelle commerciali. |
31 |
Orbene, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 64 a 67 delle conclusioni, il regolamento n. 1346/2000 si basa sul principio di parità di trattamento dei creditori e su quello secondo cui le sue disposizioni devono essere applicate a prescindere dal fatto che i crediti garantiti dai diritti reali siano di natura commerciale o di diversa natura. Pertanto, per quanto riguarda la possibilità per i creditori di insinuare per iscritto i loro crediti nell’ambito della procedura d’insolvenza, l’articolo 39 di tale regolamento esclude ogni discriminazione delle autorità fiscali e degli organismi di sicurezza sociale degli Stati membri diversi dallo Stato nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza. |
32 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che costituisce un «diritto reale», ai sensi di tale articolo, una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l’immobile del debitore di imposte fondiarie è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale. |
Sulle spese
33 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «diritto reale», ai sensi di tale articolo, una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l’immobile del debitore di imposte fondiarie è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.