SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 ottobre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale — Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione — Vendita da parte delle farmacie — Fissazione di prezzi uniformi — Restrizione quantitativa all’importazione — Misura di effetto equivalente — Giustificazione — Tutela della salute e della vita delle persone»

Nella causa C‑148/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf, Germania), con decisione del 24 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 30 marzo 2015, nel procedimento

Deutsche Parkinson Vereinigung eV

contro

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan (relatore), A. Arabadjiev, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per la Deutsche Parkinson Vereinigung eV, da T. Diekmann, Rechtsanwalt, K. Nordlander, advokat, e M. Meulenbelt, advocaaten, nonché da D. Costesec, solicitor;

per la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, da C. Dechamps, Rechtsanwalt, e J. Schwarze, Prozessbevollmächtiger;

per il governo tedesco, da T. Henze e A. Lippstreu, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da E. Manhaeve, J. Herkommer e A. Sipos, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Deutsche Parkinson Vereinigung eV (in prosieguo: la «DPV») e la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (associazione per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la «ZBUW»), in merito alla fissazione nel diritto tedesco di prezzi uniformi per la vendita, da parte delle farmacie, di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione.

Contesto normativo tedesco

Legge sui medicinali

3

L’articolo 78, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz) (legge sui medicinali) dispone quanto segue:

«Il Ministero federale per l’Economia e la Tecnologia è autorizzato a fissare (…)

1.

fasce di prezzo per i medicinali distribuiti per la rivendita all’ingrosso, nelle farmacie o presso i veterinari (…)».

4

Con la legge del 19 ottobre 2012 (BGBl. I, pag. 2192) è stata aggiunta la seguente frase nell’articolo 78, paragrafo 1, della legge sui medicinali:

«Il regolamento sui prezzi dei medicinali, emanato in base alla prima frase, si applica anche ai medicinali che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, prima frase, punto 1a».

5

L’articolo 73, paragrafo 1, prima frase, punto 1a, della legge sui medicinali, al quale rimanda l’articolo 78, paragrafo 1, di tale legge, riguarda la vendita per corrispondenza dei medicinali recapitati a consumatori finali in Germania da parte di farmacie aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione europea. La Sezione congiunta dei giudici superiori federali tedeschi ha dichiarato, con ordinanza del 22 agosto 2012, che, sulla scorta della versione modificata della legge sui medicinali, la previgente redazione di tale legge doveva essere interpretata nel senso che l’Arzneimittelpreisverordnung (regolamento sui prezzi dei medicinali) è applicabile anche a tali vendite.

6

L’articolo 78, paragrafo 2, della legge sui medicinali dispone quanto segue:

«I prezzi e le fasce di prezzo devono tener conto dei legittimi interessi dei consumatori di medicinali, dei veterinari, delle farmacie e del commercio all’ingrosso. Per i medicinali vendibili solo nelle farmacie deve essere garantito un prezzo uniforme per la vendita da parte delle farmacie (…)».

Regolamento sui prezzi dei medicinali

7

L’articolo 1 del regolamento sui prezzi dei medicinali prevede che, per i propri medicinali, il produttore debba fissare un prezzo cui vengono applicate, secondo l’articolo 2 di tale regolamento, le maggiorazioni per la vendita all’ingrosso e, come prevede l’articolo 3 del medesimo regolamento, le maggiorazioni per la vendita nelle farmacie. Il regolamento in parola non si applica ai medicinali non soggetti a prescrizione.

Legge relativa alla pubblicità nel settore sanitario

8

Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che l’articolo 7, paragrafo 1, punto 2, dello Heilmittelwerbegesetz (legge relativa alla pubblicità nel settore sanitario) vieta gli omaggi in denaro, quali sconti e buoni, nonché i regali pubblicitari per i medicinali soggetti a prescrizione.

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

La DPV è un’organizzazione di mutua assistenza avente lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson e delle loro famiglie. Con una lettera del luglio del 2009, con cui si promuoveva una collaborazione tra la DPV e la farmacia olandese per corrispondenza DocMorris, la DPV ha presentato ai propri membri un sistema di bonus che prevedeva, per i medicinali per la terapia del morbo di Parkinson soggetti a prescrizione medica e acquistabili solo in farmacia, diversi bonus in caso di loro acquisto presso la DocMorris da parte dei soci della DPV (in prosieguo: il «sistema di bonus»).

10

La ZBUW ritiene, in particolare, che il sistema di bonus violi la normativa tedesca che prevede la fissazione di un prezzo uniforme di vendita da parte delle farmacie per i medicinali soggetti a prescrizione.

11

Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il Landgericht Düsseldorf (tribunale di Düsseldorf, Germania) ha accolto l’azione inibitoria della ZBUW ed ha fatto divieto alla DPV di promuovere il sistema di bonus nel modo attuato mediante la lettera inviata nel luglio 2009. La DPV ha presentato ricorso avverso la sentenza del Landgericht Düsseldorf (tribunale di Düsseldorf) dinanzi al giudice del rinvio.

12

Tale giudice osserva che il sistema di bonus viola le disposizioni nazionali rilevanti non solo quando un farmacista vende un medicinale il cui prezzo è imposto ad un prezzo diverso rispetto a quello che deve essere fatturato secondo il regolamento sui prezzi dei medicinali, ma anche quando, parallelamente all’acquisto del medicinale al prezzo imposto, al cliente vengono concessi vantaggi che gli fanno apparire l’acquisto come economicamente più vantaggioso.

13

Il giudice del rinvio si chiede se, in una situazione come quella della fattispecie in esame, l’articolo 78, paragrafo 1, della legge sui medicinali, tanto nella sua versione originale quanto nella sua versione modificata, configuri una restrizione vietata in forza dell’articolo 34 TFUE.

14

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf, Germania) si chiede se la fissazione di prezzi imposti possa essere giustificata a norma dell’articolo 36 TFUE per motivi di tutela della salute e della vita delle persone. Secondo tale giudice, l’esame dell’esistenza di una giustificazione pone, in particolare, la questione se la possibilità recentemente offerta alle popolazioni che vivono in zone rurali di rifornirsi di medicinali attraverso la vendita per corrispondenza possa quantomeno relativizzare la giurisprudenza della Corte in particolare enucleata, da ultimo, nella sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68).

15

Il giudice del rinvio è del parere che la valutazione della questione, se solo la fissazione di prezzi imposti per i medicinali soggetti a prescrizione assicuri un approvvigionamento uniforme della popolazione su tutto il territorio in medicinali soggetti a prescrizione, sarà molto probabilmente determinante per la soluzione della controversia principale. Detto giudice rileva che, finora, la ZBUW non ha presentato alcuna concreta argomentazione a questo riguardo né documenti a sostegno di una siffatta argomentazione. Anche nelle note esplicative della normativa nazionale di cui al procedimento principale verrebbe operato soltanto un mero rinvio ai presunti pericoli che il sistema di prezzi imposti di cui al procedimento principale si propone di combattere.

16

Al riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi, inoltre, circa la questione se, considerata la possibilità di un invio per corrispondenza, occorra eventualmente tollerare possibili minacce alle farmacie tradizionali, segnatamente nelle zone rurali.

17

Malgrado nelle note esplicative della legge del 19 ottobre 2012 siano indicati altri motivi, il giudice del rinvio non li considera a priori una giustificazione sufficiente, idonea a motivare una restrizione della libera circolazione delle merci.

18

In tale contesto, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che un sistema di prezzi imposti previsto dal diritto nazionale per i medicinali soggetti a prescrizione costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi di tale articolo.

2)

In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: se il sistema di prezzi imposti per i medicinali soggetti a prescrizione sia giustificato a norma dell’articolo 36 TFUE ai fini della tutela della salute e della vita delle persone, in particolare qualora esso sia l’unico sistema che consenta di garantire un approvvigionamento uniforme in medicinali della popolazione su tutto il territorio tedesco ed in particolare nelle zone rurali.

3)

In caso di risposta affermativa della Corte alla seconda questione: quali requisiti debba soddisfare l’accertamento giudiziale dell’effettiva sussistenza della condizione di cui alla seconda parte della seconda questione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configuri una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi di tale articolo.

20

In via preliminare si deve ricordare che la libera circolazione delle merci è un principio fondamentale del Trattato FUE che trova la sua espressione nel divieto, sancito all’articolo 34 TFUE, delle restrizioni quantitative all’importazione tra gli Stati membri nonché di ogni misura di effetto equivalente (sentenza del 5 giugno 2007, Rosengren e a., C‑170/04, EU:C:2007:313, punto 31).

21

Nel procedimento principale è pacifico che il regime di prezzi imposti si applica tanto alle farmacie aventi sede in Germania quanto a quelle stabilite in altri Stati membri. Occorre quindi verificare se detto regime possa essere qualificato come «misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa», ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

22

Si deve rammentare in proposito la giurisprudenza costante della Corte secondo cui il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, sancito dall’articolo 34 TFUE, riguarda qualsiasi provvedimento degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni tra gli Stati membri (v. sentenza del 9 settembre 2008, Commissione/Germania, C‑141/07, EU:C:2008:492, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

23

La Corte ha altresì dichiarato, relativamente ad un divieto imposto dal diritto tedesco di vendere per corrispondenza medicinali la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie nello Stato membro interessato, che un siffatto divieto rappresenta un ostacolo maggiore per le farmacie situate al di fuori della Germania rispetto a quelle situate nel territorio tedesco. Se, per quanto riguarda queste ultime, è difficilmente contestabile che tale divieto le privi di un mezzo supplementare o alternativo per raggiungere il mercato tedesco dei consumatori finali di medicinali, esse conservano nondimeno la possibilità di vendere i medicinali presso i loro esercizi. Al contrario, per le farmacie non stabilite sul territorio tedesco Internet costituirebbe uno strumento più importante per raggiungere direttamente tale mercato. Un divieto che colpisca maggiormente le farmacie stabilite al di fuori del territorio tedesco potrebbe essere atto ad ostacolare maggiormente l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali e configura, pertanto, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband, C‑322/01, EU:C:2003:664, punti da 74 a 76).

24

Nel caso specifico occorre rilevare che, come sottolineato dalla ZBUW nonché dagli stessi governi tedesco e svedese, in linea di principio le farmacie tradizionali sono maggiormente in grado, rispetto alle farmacie per corrispondenza, di dispensare consulenze individuali ai pazienti mediante il personale della farmacia e di assicurare la fornitura di medicinali in caso di urgenza. Dal momento che le farmacie per corrispondenza, per la ristretta gamma di servizi da esse offerti, non possono sostituire in modo adeguato simili servizi, occorre ritenere che la concorrenza sui prezzi possa rappresentare un parametro concorrenziale più significativo per queste ultime che per le farmacie tradizionali, parametro che condiziona la loro possibilità di accedere direttamente al mercato tedesco e di restarvi competitive.

25

Di conseguenza, e dal momento che la vendita per corrispondenza costituisce un mezzo più importante – se non addirittura, eventualmente, l’unico mezzo, considerate le caratteristiche peculiari del mercato tedesco che si evincono dal fascicolo sottoposto alla Corte – per le farmacie stabilite in un altro Stato membro rispetto alle farmacie stabilite in Germania, per accedere direttamente a tale mercato, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non incide in pari misura sulla vendita dei medicinali nazionali e su quella dei medicinali provenienti da altri Stati membri.

26

Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che l’imposizione di prezzi di vendita uniformi, prevista dalla normativa tedesca, colpisce maggiormente le farmacie stabilite in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania rispetto a quelle che hanno la propria sede nel territorio tedesco, e ciò potrebbe ostacolare maggiormente l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali.

27

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione posta dichiarando che l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale.

Sulla seconda e sulla terza questione

28

Con la seconda e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 36 TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, possa essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo.

29

In via preliminare si deve ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo cui l’articolo 36 TFUE, in quanto eccezione alla regola generale della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 1985, Association des Centres distributeurs Leclerc e Thouars Distribution, 229/83, EU:C:1985:1, punto 30; dell’11 settembre 2008, Commissione/Germania, C‑141/07, EU:C:2008:492, punto 50, e del 9 dicembre 2010, Humanplasma, C‑421/09, EU:C:2010:760, punto 38).

30

Relativamente ad una misura nazionale rientrante nel settore della sanità pubblica, la Corte ha dichiarato in più occasioni che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato, e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità (v. sentenza del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

31

In particolare, la necessità di garantire l’approvvigionamento stabile del paese a fini medici essenziali può giustificare, alla luce dell’articolo 36 TFUE, un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri, dato che tale scopo è riconducibile alla tutela della salute e della vita delle persone (v. sentenza del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith, C‑324/93, EU:C:1995:84, punto 37).

32

Sebbene nel procedimento principale sia pacifico che la vendita per corrispondenza di medicinali soggetti a prescrizione medica non è più vietata in Germania, la ZBUW nonché i governi tedesco e svedese fanno valere che il sistema di prezzi uniformi applicabile alla vendita di simili medicinali trova la sua giustificazione nell’obiettivo di assicurare presso la popolazione tedesca un approvvigionamento in medicinali sicuro e di qualità.

33

In particolare, secondo il governo tedesco detto sistema mira a garantire che le farmacie per corrispondenza non attuino una rovinosa concorrenza sui prezzi che potrebbe determinare la sparizione delle farmacie tradizionali, soprattutto nelle zone rurali o poco abitate che rappresentano località di insediamento meno attraenti per queste ultime. Il suddetto governo insiste sul fatto che solo le farmacie di tale genere possono assicurare un approvvigionamento sicuro e di qualità, soprattutto in caso di urgenza, nonché consulenze individuali ed una vigilanza efficace sui medicinali distribuiti.

34

Nonostante il fatto che l’obiettivo di assicurare un approvvigionamento sicuro e di qualità in medicinali su tutto il territorio nazionale rientri, in linea di principio, nell’ambito dell’articolo 36 TFUE, nondimeno una normativa atta a restringere una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libera circolazione delle merci, può essere validamente giustificata solo qualora sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2010, Humanplasma, C‑421/09, EU:C:2010:760, punto 34, nonché del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 33).

35

Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, spetta alle autorità nazionali, in relazione a ciascun caso specifico, fornire le prove necessarie a tal fine. Le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere quindi corredate da un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura adottata da tale Stato, nonché da elementi precisi che consentano di suffragare le sue argomentazioni (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, The Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

36

Ne consegue che il giudice nazionale, quando analizza una normativa nazionale con riferimento alla giustificazione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone ai sensi dell’articolo 36 TFUE, deve esaminare in modo obiettivo, sulla scorta di dati statistici, puntuali o con altri mezzi, se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano di ritenere ragionevolmente che gli strumenti prescelti siano idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti, nonché se sia possibile conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, The Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 59).

37

Per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale di cui al procedimento principale a conseguire gli obiettivi invocati, occorre rilevare che l’argomento vertente sulla necessità di assicurare un approvvigionamento uniforme in medicinali soggetti a prescrizione in tutto il territorio tedesco non è avvalorato da alcun elemento che soddisfi i requisiti precisati al punto 35 della presente sentenza. In particolare, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, nelle affermazioni di carattere generale formulate a tale riguardo nell’ambito della presente causa non si riscontrano elementi atti a dimostrare in che modo il fatto di imporre prezzi uniformi per siffatti medicinali consenta di garantire una migliore distribuzione geografica delle farmacie tradizionali in Germania.

38

Anzi, taluni elementi sui quali si fonda la Commissione sembrano piuttosto suggerire che una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie sarebbe vantaggiosa per l’approvvigionamento uniforme in medicinali, promuovendo l’insediamento di farmacie in regioni in cui l’esiguo numero di esercizi consentirebbe la fatturazione di prezzi più elevati.

39

Per quanto riguarda l’argomento vertente su un approvvigionamento di qualità in medicinali soggetti a prescrizione, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, nessuno degli elementi sottoposti alla Corte è atto a dimostrare che, in assenza di un regime come quello di cui al procedimento principale, le farmacie per corrispondenza potrebbero porre in atto una concorrenza in termini di prezzo con la conseguenza che servizi essenziali, come le cure d’urgenza, non potrebbero più essere garantiti in Germania a causa della conseguente diminuzione del numero degli esercizi farmaceutici. Occorre ricordare al riguardo i parametri di concorrenza diversi da quello del prezzo, illustrati al punto 24 della presente sentenza, che eventualmente potrebbero consentire alle farmacie tradizionali di restare competitive sul mercato tedesco a fronte della concorrenza rappresentata dalla vendita per corrispondenza.

40

Allo stesso modo, gli elementi addotti dinanzi alla Corte nell’ambito della presente causa non sono sufficienti a dimostrare che una concorrenza sui prezzi per i medicinali soggetti a prescrizione incida negativamente sull’assolvimento da parte delle farmacie tradizionali di determinate attività d’interesse generale, quali la preparazione di medicinali su ricetta o il mantenimento di una data scorta e di un dato assortimento di medicinali. Al contrario, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, potrebbe verificarsi che, a fronte di una concorrenza sui prezzi da parte delle farmacie per corrispondenza, le farmacie tradizionali siano indotte a sviluppare simili attività.

41

Neppure risulta dimostrato, conformemente alle condizioni precisate al punto 35 della presente sentenza, il presunto rapporto tra i prezzi di vendita imposti di cui al procedimento principale ed una conseguente diminuzione del rischio che i pazienti tentino di esercitare pressioni sui medici per ottenere ricette compiacenti.

42

Per quanto riguarda la tesi addotta dalla ZBUW e dal governo tedesco secondo cui il paziente, che si trova in un precario stato di salute, non dovrebbe vedersi costretto a procedere ad un’analisi di mercato per stabilire quale farmacia offra il medicinale ricercato al prezzo più vantaggioso, si deve ricordare che l’esistenza di un pericolo reale per la salute umana deve essere misurato non sulla base di considerazioni di ordine generale, ma sulla base di ricerche scientifiche pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1994, van der Veldt, C‑17/93, EU:C:1994:299, punto 17). Orbene, le considerazioni oltremodo generiche svolte a tale riguardo non sono in alcun modo sufficienti a dimostrare il pericolo reale, per la salute umana, che sarebbe costituito dalla possibilità in capo al consumatore di tentare di procurarsi ad un prezzo inferiore medicinali soggetti a prescrizione.

43

Si deve del resto osservare, al pari della DPV e del governo dei Paesi Bassi, che, nel caso specifico, una concorrenza sui prezzi potrebbe essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe eventualmente di offrire, in Germania, i medicinali soggetti a prescrizione a prezzi più favorevoli rispetto a quelli attualmente imposti da tale Stato membro. Infatti, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, la tutela efficace della salute e della vita delle persone impone, in particolare, che i medicinali siano venduti a prezzi ragionevoli (v. sentenza del 20 maggio 1976, de Peijper, 104/75, EU:C:1976:67, punto 25).

44

Infine, va aggiunto che il fatto che esistano altre misure nazionali, come la norma sull’esclusione dei soggetti privi del titolo di farmacista dal diritto di possedere e di gestire farmacie, aventi lo scopo, secondo il fascicolo di cui dispone la Corte, di garantire un approvvigionamento sicuro e di qualità in Germania in medicinali soggetti a prescrizione, è ininfluente sulla valutazione della Corte del regime di fissazione di prezzi di cui al procedimento principale.

45

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve ritenere che una restrizione come quella riconducibile alla normativa di cui al procedimento principale non sia idonea a conseguire gli obiettivi invocati e, quindi, non possa essere considerata giustificata dalla loro realizzazione.

46

Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda e alla terza questione posta dichiarando che l’articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, non può essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti.

Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale.

 

2)

L’articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, non può essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.