26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl

(Causa C-191/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Tutela dei dati - Direttiva 95/46/CE - Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri - Clausole abusive - Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa - Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell’ambito di un’azione inibitoria - Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori])

(2016/C 350/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: Amazon EU Sàrl

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l’articolo 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell’ambito di un’azione individuale o in quello di un’azione collettiva.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.

3)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.