16.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 56/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 6 de Murcia (Spagna) il 3 dicembre 2014 — IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud
(Causa C-555/14)
(2015/C 056/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo n. 6 de Murcia
Parti
Ricorrente: IOS Finance EFC SA
Convenuto: Servicio Murciano de Salud
Questioni pregiudiziali
Considerando il disposto degli articoli 4, paragrafo 1, 6, e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (1), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali:
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riscossione del debito di quote di capitale alla rinuncia degli interessi di mora. |
2) |
Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riscossione del debito di quote di capitale alla rinuncia dei costi di recupero. |
3) |
In caso di risposta affermativa alle due questioni, se il debitore, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, possa invocare l’autonomia della volontà delle parti per sottrarsi all’obbligo di pagamento degli interessi di mora e dei costi di recupero. |